CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12723/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona riformava - quanto alla pena che modificava - la sentenza del Tribunale di Ancona del 12 marzo 2019 che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. All'imputato era stato contestato di aver, con frasi e gesti a lui rivolti, offeso l'onore e il prestigio di un brigadiere dei carabinieri, nel corso di un'udienza penale, nella quale costui era stato citato a depore come teste. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 341-bis, e 359 cod. pen.; travisamento di prove. Erano presenti al fatto - come dedotto in appello - solo colleghi della persona offesa e persone appartenenti alla pubblica amministrazione. Tali soggetti non potevano essere considerati quali persone presenti di cui all'art. 341-bis cod. pen,. e solo in via meramente deduttiva poteva essere ritenuta la presenza di estranei alla pubblica amministrazione. Quanto poi alla frase pronunciata all'esterno dell'aula, difetta qualsiasi motivazione in ordine alla sussistenza di un pregiudizio cumulativo (offesa diretta al singolo e all'intera pubblica amministrazione). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen. La motivazione sulla recidiva è basata unicamente sul numero di precedenti riportati, senza valutare la distanza temporale dei precedenti, l'entità della ricaduta, i parametri ex art. 133 cod. pen. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 -bis e 133 cod. pen. La Corte di appello non ha tenuto conto degli elementi a favore del riconoscimento delle attenuanti generiche indicati nell'appello, basandosi su una motivazione di stile. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo, quanto alla questione delle più persone presenti, è meramente reiterativo di una censura che la Corte di appello ha affrontato e risolto facendo buon governo dei dei principi di diritto affermati in sede di legittimità. Principi che invece il ricorrente invoca in modo manifestamente infondato. Ai fini della integrazione del delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. è necessario, secondo l'insegnamento di questa Corte (Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, Rv. 282999), che l'offesa attinga l'apprezzamento di sé del pubblico ufficiale sia nella dimensione personale, sia nella dimensione funzionale e sociale, potendosi giustificare la tutela assicurata ai pubblici ufficiali dalla fattispecie di cui all'art. 341-bis cod. pen., rafforzata rispetto a quella dei comuni cittadini, soltanto allorché sia minata, più che la reputazione del singolo esponente, la reputazione dell'intera pubblica amministrazione. Per tale ragione, il requisito della pluralità di persone alla cui presenza deve svolgersi la condotta oltraggiosa è integrato unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia dai "civili") ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spaziotemporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente. E' indispensabile, quindi, che la frase oltraggiosa raggiunga persone estranee non soltanto ai pubblici ufficiali direttamente investiti dalle offese, ma anche alle pubbliche funzioni in corso di svolgimento, atteso che solo in tali condizioni può crearsi il pericolo alla considerazione sociale ed all'autorevolezza della pubblica amministrazione. E' stato al riguardo affermato (Sez. 6, n. 13155 del 16/03/2022) che al di fuori dell'ipotesi in cui i pubblici ufficiali presenti stiano compiendo il medesimo atto di ufficio, si deve ritenere che la sola circostanza della presenza di plurimi pubblici ufficiali non possa, di per sé, precludere sempre e comunque l'applicabilità della fattispecie in esame, ove si accerti che i soggetti presenti, pur riconducibili alla medesima articolazione della pubblica amministrazione, stiano svolgendo, in concreto, funzioni ed atti di natura diversa. Il bene giuridico del prestigio e dell'onore della [OSCURATO:PERSONA] va, infatti, salvaguardato anche in quelle occasioni in cui l'offesa oltraggiosa sia suscettibile di essere udita e percepita da altri pubblici ufficiali, che svolgono compiti o funzioni diverse da quelle della persona offesa, in quanto la condotta del soggetto agente risulta idonea a compromettere la prestazione del pubblico ufficiale, disturbata da una situazione condizionante e sfavorevole (Sez. 6, n. 16527 del 30/01/2017, Rv. 270581; Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Rv. 269828), dovendosi ritenere che rispetto all'atto compiuto dalla persona offesa, cui va correlata la tutela apprestata dalla fattispecie penale, altri pubblici ufficiali non direttamente coinvolti nel suo compimento assumano il ruolo di soggetti terzi, ciò che, peraltro, consente di ritenere configurabile il reato in esame anche con riguardo a condotte tenute in ambiti nei quali l'esigenza di tutela è particolarmente avvertita, anche se caratterizzati dalla ridotta e solo occasionale presenza di privati. Si è pertanto precisato che l'elemento discretivo ai fini dell'integrazione della fattispecie deve essere individuato non tanto nell'astratta riconducibilità o meno dei pubblici ufficiali presenti al medesimo apparato amministrativo, ma nel loro coinvolgimento nel compimento della stessa attività in corso al momento della condotta. Nel caso in esame, le offese erano rivolte al carabiniere in relazione alla funzione che lo stesso aveva svolto in quel frangente (deposizione in udienza). Gli altri soggetti presenti, indicati dai giudici del merito, stavano svolgendo funzioni ed atti di natura diversa (giudice, cancelliere, addetti alla scorta e traduzione, ecc.). 2. Manifestamente infondato è l'altro punto sollevato dal ricorrente nel primo motivo. L'offesa, come ha spiegato la Corte di appello, era indirizzata alla persona offesa in relazione alla deposizione per l'imputato negativa appena svolta da questi e quindi in relazione alle funzioni pubbliche esercitate. 3. Anche la censura sulla recidiva è meramente oppositiva, tenuto vieppiù conto che il motivo di appello era formulato in termini generici. La motivazione della sentenza impugnata, se pur sintetica, ha affrontato in modo adeguato il tema nei termini devoluti: la Corte di appello non si è limitata infatti al mera riscontro della presenza di precedenti penali, ma ha analizzato la peculiarità del percorso criminale dell'imputato (molteplici precedenti specifici e la propensione a delinquere dimostrata nel tempo con gli altri precedenti) e ha valorizzato la mancanza di alcuna remora, nonostante le condanne per resistenza a pubblico ufficiale, e il contesto in cui il fatto da ultimo contestato era tato compiuto. 4. A medesime conclusioni si deve pervenire per l'ultimo motivo con cui si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Proprio il continuato percorso delinquenziale è stato ritenuto dalla Corte di appello ostativo al riconoscimento di attenuanti generiche. Quindi non si tratta affatto di motivazione di stile. Inoltre, la Corte di appello ha valutato come "generici" ed "inconcludenti" gli elementi indicati dalla difesa. Sul punto la difesa non ha dimostrato nel ricorso come tale valutazione sia illogica. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp