Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13752/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, S. Perelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 9 settembre 2021 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione con riferimento ai reati giudicati con le seguenti sentenze: - n. 405/2019 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], emessa il 19 marzo 2019, divenuta irrevocabile il 13 dicembre 2019, in relazione ai reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (commesso dal marzo 2000 al 14 luglio 2000), detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti accertate il 4 ed il 5 aprile 2000 a Torino; - n. 2909/2013 della Corte di appello di Milano del 23 aprile 2013, divenuta irrevocabile il 6 giugno 2014, avente ad oggetto il reato di associazione mafiosa commesso dal 15 febbraio 2008 in Milano e provincia.

La Corte ha dato rilievo, in primo luogo, alla distanza temporale tra le condotte associative: la prima contestazione risale al 2000, la seconda al 2008.

Tra i periodi di commissione dei due delitti associativi, inoltre, viene sottolineato che vi è stato un periodo di detenzione in regime di alta sicurezza, periodo interrotto da momenti in cui il condannato è stato in libertà o latitante.

Inoltre, dal 7 giugno 2004, si sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha ritenuto irrilevante, ai fini della valutazione dell'istanza di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 671 cod. proc. pen., la circostanza che la locale di 'ndrangheta di Desio era stata operativa ben prima del 2008, poiché, per quanto di interesse, assume rilievo il momento in cui il condannato è entrato a far parte del gruppo mafioso, attribuendo rilevanza autonoma alle precedenti esperienze delinquenziali.

Non è stata ravvisata alcuna forma di continuità tra la fattispecie associativa di cui alla prima sentenza e quella di cui alla seconda, caratterizzate, secondo il provvedimento impugnato, da disomogeneità strutturali, finalistiche (sebbene fra gli interessi del gruppo mafioso vi fosse anche il settore degli stupefacenti) e di operatività territoriale.

È stato, infine, ritenuto irrilevante il passaggio della motivazione della sentenza per il reato di associazione mafiosa nel quale si è fatto riferimento alle ambasciate di [OSCURATO:PERSONA] verso la Calabria, non essendo tale compito univocamente indicativo della permanenza di un interesse verso il traffico di stupefacenti, già alla base dell'originario (primo) sodalizio.In sostanza, esclusa la ricorrenza di un collegamento diretto tra le attività illecite più risalenti e quelle poste in essere, più di recente, in conseguenza dell'adesione all'associazione mafiosa, è stata rigettata l'istanza in premessa indicata.

2. Avverso questa decisione ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo con il quale ha dedotto l'inosservanza della legge penale, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

La Corte avrebbe omesso di prendere in esame l'omogeneità delle finalità per le quali le due associazioni hanno operato, nonché plurimi elementi, specificamente indicati dalla difesa, secondo cui l'adesione di [OSCURATO:PERSONA] al gruppo mafioso sarebbe avvenuta ben prima del 2008.

Tanto emergerebbe anche dal decreto applicativo della misura di prevenzione del 5 luglio 2002, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel quale si è fatto riferimento a plurimi rapporti del ricorrente, sin dal 1995, con le cosche mafiose operanti in Calabria e Lombardia, in relazione al traffico di stupefacenti.

In tale prospettiva, i periodi di detenzione (anche perché interrotti) non potrebbero essere ritenuti idonei a smentire la tesi dell'unitarietà del disegno criminoso.

La stessa condotta di partecipazione all'associazione non può ritenersi interrotta per effetto della sola detenzione.

Nel caso di specie, secondo il ricorrente, la stessa sentenza con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di associazione mafiosa, ha messo in evidenza gli interessi di tale gruppo nel traffico di sostanze stupefacenti e, dunque, costituirebbe un elemento essenziale per potere sostenere l'unicità del disegno criminoso posto a fondamento dell'istanza.

In tal senso si rimarca anche la parziale identità soggettiva dei sodalizi, aspetto, anch'esso, trascurato dalla Corte di appello. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, S. Perelli, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

1.1. Osserva il Collegio che, secondo il condivisibile indirizzo ermeneutico, fissato da questa Corte di legittimità, in tema di continuazione, qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, è possibile ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell'omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose (tra le altre, Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375; Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569; Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, Rv. 268786, quest'ultima relativa a caso in cui, escluso il vincolo della continuazione tra il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quello di associazione per delinquere di stampo mafioso, finalizzata alla consumazione sia di reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti che di reati diversi, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento che aveva negato il riconoscimento del vincolo tra i due reati, rilevando che, nonostante la contiguità geografica e cronologica delle condotte e la loro tendenziale omogeneità, le modalità concrete di consumazione dei vari delitti erano sintomatiche di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti, e non all'attuazione di un progetto criminoso unitario). 1.2.A fronte di detto indirizzo, cui il Collegio intende dare continuità condividendolo, si osserva che la motivazione del Giudice dell'esecuzione, si pone in linea con l'esame richiesto dalla giurisprudenza di legittimità e svolge un approfondito vaglio, di cui rende conto con motivazione non manifestamente illogica ed esauriente, che sottolinea il dato, dirimente e non superabile, della distanza temporale tra le condotte, attinto soltanto genericamente, dalle censure difensive.

Peraltro, si rileva che la Corte territoriale ha preso, correttamente, in esame il dato, ma non ha motivato soltanto valorizzando quello/ ma anche sottolineando la differenza dell'oggetto sociale dei due sodalizi, nonché dell'ambito territoriale di operatività, risultante dalle contestazioni di cui alle condanne riportate (nel senso che, il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Da ultimo, è appena il caso di osservare che, in linea di massima, la detenzione non interrompe, automaticamente, il preesistente vincolo associativo i ma si tratta di dato che, comunque, assume rilievo ai fini della continuazione.

È noto, invero, il condivisibile principio secondo il quale, in tema di applicazione della disciplina del reato continuato nella fase esecutiva, la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, non è di per sé idonea ad escludere l'identità del disegno criminoso, ma questa comunque non esime il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi (quali ad esempio, la distanza cronologica, le modalità esecutive, le abitudini di vita, la tipologia dei reati, l'omogeneità delle violazioni) in grado di rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni (tra le altre, Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, Okoronko, Rv. 276842).

Infine, si osserva che la tesi difensiva è nel senso dell'esistenza di una mafiosità del ricorrente, risalente nel tempo, circostanza che devolve una censura in fatto e che, comunque, appare non decisiva ai fini della richiesta, tenuto conto della carente dimostrazione, che grava sull'istante della preesistenza dell'identità del disegno criminoso (nel senso che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, S. Perelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 9 settembre 2021 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione con riferimento ai reati giudicati con le seguenti sentenze: - n. 405/2019 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], emessa il 19 marzo 2019, divenuta irrevocabile il 13 dicembre 2019, in relazione ai reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (commesso dal marzo 2000 al 14 luglio 2000), detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti accertate il 4 ed il 5 aprile 2000 a Torino; - n. 2909/2013 della Corte di appello di Milano del 23 aprile 2013, divenuta irrevocabile il 6 giugno 2014, avente ad oggetto il reato di associazione mafiosa commesso dal 15 febbraio 2008 in Milano e provincia. La Corte ha dato rilievo, in primo luogo, alla distanza temporale tra le condotte associative: la prima contestazione risale al 2000, la seconda al 2008. Tra i periodi di commissione dei due delitti associativi, inoltre, viene sottolineato che vi è stato un periodo di detenzione in regime di alta sicurezza, periodo interrotto da momenti in cui il condannato è stato in libertà o latitante. Inoltre, dal 7 giugno 2004, si sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha ritenuto irrilevante, ai fini della valutazione dell'istanza di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 671 cod. proc. pen., la circostanza che la locale di 'ndrangheta di Desio era stata operativa ben prima del 2008, poiché, per quanto di interesse, assume rilievo il momento in cui il condannato è entrato a far parte del gruppo mafioso, attribuendo rilevanza autonoma alle precedenti esperienze delinquenziali. Non è stata ravvisata alcuna forma di continuità tra la fattispecie associativa di cui alla prima sentenza e quella di cui alla seconda, caratterizzate, secondo il provvedimento impugnato, da disomogeneità strutturali, finalistiche (sebbene fra gli interessi del gruppo mafioso vi fosse anche il settore degli stupefacenti) e di operatività territoriale. È stato, infine, ritenuto irrilevante il passaggio della motivazione della sentenza per il reato di associazione mafiosa nel quale si è fatto riferimento alle ambasciate di [OSCURATO:PERSONA] verso la Calabria, non essendo tale compito univocamente indicativo della permanenza di un interesse verso il traffico di stupefacenti, già alla base dell'originario (primo) sodalizio.In sostanza, esclusa la ricorrenza di un collegamento diretto tra le attività illecite più risalenti e quelle poste in essere, più di recente, in conseguenza dell'adesione all'associazione mafiosa, è stata rigettata l'istanza in premessa indicata. 2. Avverso questa decisione ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo con il quale ha dedotto l'inosservanza della legge penale, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La Corte avrebbe omesso di prendere in esame l'omogeneità delle finalità per le quali le due associazioni hanno operato, nonché plurimi elementi, specificamente indicati dalla difesa, secondo cui l'adesione di [OSCURATO:PERSONA] al gruppo mafioso sarebbe avvenuta ben prima del 2008. Tanto emergerebbe anche dal decreto applicativo della misura di prevenzione del 5 luglio 2002, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel quale si è fatto riferimento a plurimi rapporti del ricorrente, sin dal 1995, con le cosche mafiose operanti in Calabria e Lombardia, in relazione al traffico di stupefacenti. In tale prospettiva, i periodi di detenzione (anche perché interrotti) non potrebbero essere ritenuti idonei a smentire la tesi dell'unitarietà del disegno criminoso. La stessa condotta di partecipazione all'associazione non può ritenersi interrotta per effetto della sola detenzione. Nel caso di specie, secondo il ricorrente, la stessa sentenza con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di associazione mafiosa, ha messo in evidenza gli interessi di tale gruppo nel traffico di sostanze stupefacenti e, dunque, costituirebbe un elemento essenziale per potere sostenere l'unicità del disegno criminoso posto a fondamento dell'istanza. In tal senso si rimarca anche la parziale identità soggettiva dei sodalizi, aspetto, anch'esso, trascurato dalla Corte di appello. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, S. Perelli, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Osserva il Collegio che, secondo il condivisibile indirizzo ermeneutico, fissato da questa Corte di legittimità, in tema di continuazione, qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, è possibile ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell'omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose (tra le altre, Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375; Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569; Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, Rv. 268786, quest'ultima relativa a caso in cui, escluso il vincolo della continuazione tra il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quello di associazione per delinquere di stampo mafioso, finalizzata alla consumazione sia di reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti che di reati diversi, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento che aveva negato il riconoscimento del vincolo tra i due reati, rilevando che, nonostante la contiguità geografica e cronologica delle condotte e la loro tendenziale omogeneità, le modalità concrete di consumazione dei vari delitti erano sintomatiche di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti, e non all'attuazione di un progetto criminoso unitario). 1.2.A fronte di detto indirizzo, cui il Collegio intende dare continuità condividendolo, si osserva che la motivazione del Giudice dell'esecuzione, si pone in linea con l'esame richiesto dalla giurisprudenza di legittimità e svolge un approfondito vaglio, di cui rende conto con motivazione non manifestamente illogica ed esauriente, che sottolinea il dato, dirimente e non superabile, della distanza temporale tra le condotte, attinto soltanto genericamente, dalle censure difensive. Peraltro, si rileva che la Corte territoriale ha preso, correttamente, in esame il dato, ma non ha motivato soltanto valorizzando quello/ ma anche sottolineando la differenza dell'oggetto sociale dei due sodalizi, nonché dell'ambito territoriale di operatività, risultante dalle contestazioni di cui alle condanne riportate (nel senso che, il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Da ultimo, è appena il caso di osservare che, in linea di massima, la detenzione non interrompe, automaticamente, il preesistente vincolo associativo i ma si tratta di dato che, comunque, assume rilievo ai fini della continuazione. È noto, invero, il condivisibile principio secondo il quale, in tema di applicazione della disciplina del reato continuato nella fase esecutiva, la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, non è di per sé idonea ad escludere l'identità del disegno criminoso, ma questa comunque non esime il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi (quali ad esempio, la distanza cronologica, le modalità esecutive, le abitudini di vita, la tipologia dei reati, l'omogeneità delle violazioni) in grado di rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni (tra le altre, Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, Okoronko, Rv. 276842). Infine, si osserva che la tesi difensiva è nel senso dell'esistenza di una mafiosità del ricorrente, risalente nel tempo, circostanza che devolve una censura in fatto e che, comunque, appare non decisiva ai fini della richiesta, tenuto conto della carente dimostrazione, che grava sull'istante della preesistenza dell'identità del disegno criminoso (nel senso che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa
Sentenza Cassazione n. 13752/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris