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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 giugno 2021

Cassazione n. 05055/2023

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guente Rep.

DECRETO Ud. sul ricorso 24479-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 100-C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 723/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 09/06/2021;17 R.G.N. 24479/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e dal difensore; rilevato che l'intimato non si è costituito nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell'intimato.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza.

Così deciso in Roma il giorno Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente Rep. DECRETO Ud. sul ricorso 24479-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 100-C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 723/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 09/06/2021;17 R.G.N. 24479/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e dal difensore; rilevato che l'intimato non si è costituito nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell'intimato. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno Il Presidente
Decreto Cassazione n. 05055/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris