CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 28544/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Torino con sentenza del 20/10/2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Aosta del 30/7/2020, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dalla rapina pluriaggravata ascrittagli, affermata la sua penale responsabilità, lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione ed euro mille di multa. 2. L'imputato, a mezzo dei suoi due difensori, ha interposto due distinti ricorsi per cassazione, i cui motivi - per essere sostanzialmente sovrapponibili - possono essere esposti congiuntamente. 2.1 Con il primo motivo i difensori eccepiscono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C), cod. proc. pen. con riferimento all'art. 603, comma 3-bis, lett.C), cod. proc. pen., evidenziando che la Corte territoriale, nel riformare la sentenza assolutoria del primo giudice, non ha disposto l'escussione di tutti i testimoni il cui contributo dichiarativo aveva portato alla pronuncia di assoluzione. In particolare, ha omesso di escutere il teste [OSCURATO:PERSONA], la cui deposizione era stata tenuta in massima considerazione dal Tribunale, come emerge di palmare evidenza dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato. Questi, assistente capo della Polizia di Stato, aveva riferito che l'imputato, pur avendo una inflessione straniera, non pronuncia le parole con la "erre" arrotata, diversamente dall'autore della rapina ed il giudice di primo grado aveva riconosciuto a detto particolare un valore distonico rispetto alla tesi dell'accusa in punto di identificazione certa del Mex quale autore del reato. Orbene, i giudici di appello, pur non rinnovando la testimonianza del Gallina, la hanno tuttavia valutata in maniera diversa dal primo giudice, valorizzando la circostanza che il rapinatore avesse un accento straniero, così sovrapponendo la propria valutazione a quella del giudice di prime cure, che lo aveva escusso. Peraltro, la testimonianza resa in primo grado dal Gallina è stata riportata tra gli elementi a carico dell'odierno ricorrente, valorizzando la parte della deposizione in cui il teste aveva riferito della presenza del Mex nei pressi della farmacia nel lasso di tempo antecedente la rapina. Non solo, perché la Corte di appello ha omesso di citare ed escutere anche il teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di trovarsi insieme all'imputato nei pressi della farmacia in discorso, circostanza questa che rendeva l'alibi fornito dal Mex impreciso (avendo errato sull'identità del soggetto in compagnia del quale si trovava), piuttosto che falso (avendo il teste Pronesti negato di trovarsi in compagnia del ricorrente il giorno della rapina). Tanto premesso, i difensori richiamano il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Dasgupta, secondo cui è viziata la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. Ritengono, invero, che le due testimonianze di cui è stata omessa la rinnovazione sono state decisive nella determinazione della assoluzione in primo grado. 2.2 Con il secondo motivo deducono vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen. in relazione alla affermazione di responsabilità, che si pone in aperto contrasto con le dichiarazioni rese dai testi Tropeano (che non ha riconosciuto il Mex quale autore della rapina, pur essendo lo stesso cliente abituale), Donatoni (che non ha riconosciuto il Mex ed ha riferito che il rapinatore non aveva tatuaggi visibili sulle braccia, a differenza dell'imputato che sul braccio sinistro ha tatuaggi ben visibili) e Rey (che ha escluso che l'arma utilizzata per la rapina al supermercato Simply, effettuata dal Mex, fosse la stessa utilizzata dal rapinatore della farmacia); senza tacere il travisamento della testimonianza del Gallina, come già evidenziato. Rilevano che dall'esame del compendio probatorio emerge con certezza solo che il Mex si trovasse nei pressi della farmacia (circostanza neutra perché era cliente abituale) e che qualche giorno dopo i fatti fu trovato in possesso di una somma di denaro, rispetto alla quale manca il nesso di collegamento con la rapina. In conclusione, i difensori ravvisano una insufficienza motivazionale, specie tenuto conto che, in caso di cosiddetto overturning in appello dell'assoluzione, occorre una motivazione rafforzata. 2.3 Con il terzo motivo lamentano la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C), cod. proc. pen. con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., evidenziando come la Corte territoriale sia pervenuta alla pronuncia di condanna valorizzando una serie di elementi indizianti di per sé affatto gravi, precisi e concordanti (il rinvenimento della bicicletta utilizzata per commettere la rapina a circa trecento metri dall'abitazione dell'imputato, l'essersi trovato il giorno della rapina nei pressi della farmacia e l'essere stato trovato in possesso di una somma di denaro qualche giorno dopo la rapina). Evidente, dunque, risulta la violazione dell'art.192 cod. proc. pen. 2.4 In data 25/5/2023 sono pervenute conclusioni scritte con cui il difensore si è associato alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che i ricorsi siano fondati e che debbano essere accolti per i motivi che seguono. 1.1 Ed invero, meritevole di accoglimento è il primo motivo, con cui si censura la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con riferimento alle testimonianze dell'assistente capo [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], atteso che le loro dichiarazioni sono state poste a base della sentenza di assoluzione, ma sono state utilizzate a carico dell'imputato dalla Corte territoriale (quelle del Gallina) o omesse (quelle del [OSCURATO:PERSONA]), senza che i testi fossero stati escussi. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua composizione più autorevole (Sezioni Unite, 27620 del 28/4/2016, Dasgupta), ha avuto modo di affermare che, nel caso di appello proposto contro una sentenza di assoluzione fondata su prove dichiarative assunte nel corso del dibattimento, la rinnovazione della istruzione dibattimentale si profila come assolutamente necessaria ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che tale attività si collega alla esigenza che il convincimento del giudice di appello, nei casi in cui sia in questione il principio del "ragionevole dubbio", replichi l'andamento del giudizio di primo grado, fondandosi su prove dichiarative direttamente assunte. In questi casi, dunque, il giudice di appello non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado. Orbene, costituiscono prove decisive, al fine che qui interessa, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna (Sezioni Unite Dasgupta, Rv. 267491 - 01). La conseguenza è che la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., è affetta da vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. (Sezioni Unite Dasgupta, Rv. 267492 - 01). Così inquadrata la questione, rileva il Collegio che nel caso oggetto di scrutinio le dichiarazioni del teste Gallina costituiscono prova decisiva, atteso che hanno contribuito a determinare l'assoluzione in primo grado dell'imputato, essendo state utilizzate dal Tribunale per escludere che il rapinatore si identificasse nel Mex in ragione del modo di parlare («... pur avendo il Mex, che è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], un'inflessione straniera, egli non pronuncia le parole con la erre arrotata, difetto ascritto dai testimoni oculari all'autore della rapina, bensì è come "se si mangiasse le ultime vocali" ... il che ancora una volta appare distonico rispetto alla tesi del dell'Accusa in merito alla supposta certa identificazione dell'imputato quale autore del reato» pag. 5 della sentenza di primo grado), unitamente alle altre circostanze evidenziate. Altrettanto deve dirsi in relazione alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale - avendo dichiarato di aver visto il Mex nei pressi della farmacia il giorno della rapina - trasformano l'alibi dell'imputato da falso in impreciso con riferimento alla persona con la quale si trovava in compagnia. Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, la sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei termini sopra descritti. 1.2 Gli altri motivi sono assorbiti. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad a