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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 gennaio 2024

Cassazione n. 12589/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25985-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 156/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] TARANTO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 234/2015; [OSCURATO:PERSONA] ex art. 8 legge R.G.N.25985/2021 Cron.

Rep.

Ud.18/01/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 7.4.2021, la Corte d’appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria volta a conseguire dall’INPS somme per sgravi ex art. 8, l. n. 223/1991, non tempestivamente fruiti; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 8, commi 4 e 4-bis, l. n. 223/1991, per avere la Corte di merito omesso di considerare che le ragioni ostative al beneficio dello sgravio di cui alle norme cit., in ragione del collegamento tra l’azienda ex datrice di lavoro e quella che procede all’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, debbono sussistere per i lavoratori collocati in mobilità nei sei mesi precedenti all’assunzione; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 4-bis, l. n. 223/1991, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistenti le ragioni ostative alla concessione dello sgravio sull’erroneo presupposto che le assunzioni da essa effettuate in virtù di accordi intervenuti con le OO.SS. sarebbero state preordinate all’assorbimento dei dipendenti delle società Gescon, Icrot e Sidermontaggi, già di fatto controllate in quanto legate ad essa da un rapporto di monocommittenza, di talché non avrebbero creato alcuna nuova effettiva occupazione; che, al riguardo, va premesso che, in fattispecie pressoché sovrapponibile alla presente, questa Corte ha avuto modo di cassare altra sentenza resa dalla medesima Corte territoriale con la quale era stata rigettata l’opposizione proposta dall’odierna ricorrente avverso la richiesta dell’INPS di pagare i contributi per tre lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ed assunti nei 12 mesi dall’iscrizione in ottemperanza degli accordi sindacali intervenuti con gli originari datori di lavoro (Sidermontaggi, Gescon e Icrot), ritenendo che, in specie, ricorressero i presupposti per lo sgravio di cui all’art. 8, l. n. 223/1991 (cfr. Cass. n. 6383 del 2016); che, nel cassare detta sentenza, questa Corte, sulla scorta di Cass. n. 14638 del 2010, ha affermato che l’art. 8, comma 4-bis, l. n. 223/1991, nel prevedere che il diritto ai benefici economici “è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo”, dovrebbe essere interpretato letteralmente con riguardo al termine di sei mesi, il quale,essendo premesso alla descrizione della causa ostativa, attribuirebbe rilevanza al rapporto di collegamento o di controllo esclusivamente per quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità nei sei mesi precedenti l’assunzione (così Cass. n. 6383 del 2016, cit., in motivazione); che tale interpretazione dell’art. 8, comma 4-bis, cit., ad avviso del Collegio, non appare tuttavia condivisibile;che la costante giurisprudenza di questa Corte ha ancorato la legittima fruizione dello sgravio ex art. 8, l. n. 223/1991, cit., per un verso, all’insussistenza di alcuna condotta fraudolentemente preordinata alla creazione di operazioni comportanti il licenziamento di lavoratori da parte di un’impresa e l’assunzione degli stessi lavoratori da parte dell’altra e, per altro verso, al fatto che l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità realizzi oggettivamente un incremento occupazionale (così già Cass. nn. 2443 del 2000, 8800 del 2001, 8988 del 2008, 8069 del 2011 e, più recentemente, Cass. nn. 4885 del 2020, 28361 del 2021, 6194 del 2022, 17214 del 2023); che l’insussistenza di tali circostanze è stata puntualmente acclarata dai giudici territoriali, i quali hanno accertato che “contestualmente all’acquisto, nel marzo 1995, dello stabilimento siderurgico di Taranto, l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. assunse l’impegno, anche per la propria controllata [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., di continuare ad appaltare alle aziende CSM, Gescom, Icrot e Sidermontaggi le stesse attività da quelle già in precedenza svolte”, impegnandosi altresì, con successive intese sindacali del 29.10.1996, 8.5.1997 e 24.9.1997, “ad ‘assorbire’ […] i dipendenti Sidermontaggi messi in mobilità e quelli Icrot e Gescom eventualmente interessati allo stesso processo (di mobilità)”, per modo che “le assunzioni da parte dell’Ilva sono state effettuate in virtù di precedenti accordi intervenuti con le [OSCURATO:PERSONA], relativi anche a personale non ancora collocato in mobilità”, ai quali l’odierna ricorrente “ha aderito ‘in cambio’ di un adeguato numero di prepensionamenti in favore del [OSCURATO:PERSONA]”, e che “l’attività svolta dalle aziende dell’indotto è stata dapprima conservata ad esse e quindi, disdettati i contratti di appalto, proseguita dall’Ilva”, con adibizione dei lavoratori precedentemente posti in mobilità “alle stesse mansioni in precedenza espletate” e con “l’inquadramento maturato” (così la sentenza impugnata, pagg. 5-7); che, avendo questa Corte già chiarito come il controllo o collegamento rilevante ex art. 8, comma 4-bis, l. n. 223/1991, ben possa sostanziarsi in un vincolo di fatto, che comporti condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato e che conduca a ideare o far attuare operazioni coordinate di ristrutturazione comportanti il licenziamento di lavoratori da parte di un’impresa e l’assunzione degli stessi lavoratori da parte dell’altra (così Cass. n. 9224 del 2006), affatto correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto che tale vincolo potesse configurarsi anche nel rapporto tra due aziende di cui una costituisca l’unica committente dell’altra, mancando in tal caso nell’appaltatrice una reale autonomia economica, e che, per conseguenza, la fattispecie complessivamente messa in opera concretasse l’utilizzazione dei benefici degli sgravi per finalità diverse da quelle per le quali essi sono stati concepiti, non essendosi nei fatti realizzato alcun effettivo incremento occupazionale ma semplicemente il perpetuarsi della situazione preesistente, “nulla essendo mutato per i lavoratori delle aziende del c.d. ‘indotto’ se non il periodo trascorso in mobilità” (così ancora la sentenza impugnata, pag. 6); che, così ricostruiti i fatti, infondata appare la censura di cui al primo motivo, atteso che la previsione dell’art. 8, comma 4-bis, l. n. 223/1991, secondo cui il beneficio degli sgravi “è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo”, si limita ad individuare in positivo delle circostanze fattuali che fanno presumere iuris et de iure la fittizietà dell’operazione, escludendo conseguentemente il beneficio dello sgravio per i lavoratori che vi sono coinvolti, ma nulla aggiunge in ordine ai requisiti che debbono pur sussistere per fruire legittimamente dello sgravio medesimo, per come sopra si sono ricostruiti; che, argomentando diversamente, come invece ritenuto da Cass. nn. 17638 del 2010 e 6383 del 2016, ne deriverebbe la possibilità che gli scopi perseguiti dalla legge risultino frustrati da fin troppo facili operazioni elusive, per la buona riuscita delle quali sarebbe sufficiente prolungare anche di un solo giorno l’anzidetto termine di sei mesi, laddove è noto che il comma 4-bis dell’art. 8 cit. fu introdotto dall’art. 2, d.l. n. 229/1994 (conv. con l. n. 451/1994), proprio per l’esigenza di evitare condotte fraudolente finalizzate unicamente all’ottenimento di sgravi contributivi pur in assenza di condizioni economiche e di mercato capaci di giustificarli; che il secondo motivo, per contro, è radicalmente inammissibile, pretendendo di veicolare (anche con riferimento alla presunta violazione dell’art. 115 c.p.c., espressamente invocato a pag. 13 del ricorso per cassazione) una critica dell’accertamento di fatto con cui i giudici territoriali, valutate le risultanze probatorie, hanno reputato che la complessiva operazione realizzata in specie fosse finalizzata a godere indebitamente delle agevolazioni previste dal legislatore per facilitare il ricollocamento dei lavoratori interessati da procedure di riduzione del personale, che è cosa non possibile in questa sede di legittimità se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’interpretazione datane dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass.

S.U. n. 8053 del 2014, seguita da innumerevoli successive conformi);che, il ricorso, conclusivamente, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’INPS svolto in questa sede alcuna apprezzabile attività difensiva al di là del deposito della procura in calce al ricorso notificatogli; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25985-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 156/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] TARANTO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 234/2015; [OSCURATO:PERSONA] ex art. 8 legge R.G.N.25985/2021 Cron. Rep. Ud.18/01/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 7.4.2021, la Corte d’appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria volta a conseguire dall’INPS somme per sgravi ex art. 8, l. n. 223/1991, non tempestivamente fruiti; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 8, commi 4 e 4-bis, l. n. 223/1991, per avere la Corte di merito omesso di considerare che le ragioni ostative al beneficio dello sgravio di cui alle norme cit., in ragione del collegamento tra l’azienda ex datrice di lavoro e quella che procede all’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, debbono sussistere per i lavoratori collocati in mobilità nei sei mesi precedenti all’assunzione; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 4-bis, l. n. 223/1991, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistenti le ragioni ostative alla concessione dello sgravio sull’erroneo presupposto che le assunzioni da essa effettuate in virtù di accordi intervenuti con le OO.SS. sarebbero state preordinate all’assorbimento dei dipendenti delle società Gescon, Icrot e Sidermontaggi, già di fatto controllate in quanto legate ad essa da un rapporto di monocommittenza, di talché non avrebbero creato alcuna nuova effettiva occupazione; che, al riguardo, va premesso che, in fattispecie pressoché sovrapponibile alla presente, questa Corte ha avuto modo di cassare altra sentenza resa dalla medesima Corte territoriale con la quale era stata rigettata l’opposizione proposta dall’odierna ricorrente avverso la richiesta dell’INPS di pagare i contributi per tre lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ed assunti nei 12 mesi dall’iscrizione in ottemperanza degli accordi sindacali intervenuti con gli originari datori di lavoro (Sidermontaggi, Gescon e Icrot), ritenendo che, in specie, ricorressero i presupposti per lo sgravio di cui all’art. 8, l. n. 223/1991 (cfr. Cass. n. 6383 del 2016); che, nel cassare detta sentenza, questa Corte, sulla scorta di Cass. n. 14638 del 2010, ha affermato che l’art. 8, comma 4-bis, l. n. 223/1991, nel prevedere che il diritto ai benefici economici “è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo”, dovrebbe essere interpretato letteralmente con riguardo al termine di sei mesi, il quale,essendo premesso alla descrizione della causa ostativa, attribuirebbe rilevanza al rapporto di collegamento o di controllo esclusivamente per quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità nei sei mesi precedenti l’assunzione (così Cass. n. 6383 del 2016, cit., in motivazione); che tale interpretazione dell’art. 8, comma 4-bis, cit., ad avviso del Collegio, non appare tuttavia condivisibile;che la costante giurisprudenza di questa Corte ha ancorato la legittima fruizione dello sgravio ex art. 8, l. n. 223/1991, cit., per un verso, all’insussistenza di alcuna condotta fraudolentemente preordinata alla creazione di operazioni comportanti il licenziamento di lavoratori da parte di un’impresa e l’assunzione degli stessi lavoratori da parte dell’altra e, per altro verso, al fatto che l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità realizzi oggettivamente un incremento occupazionale (così già Cass. nn. 2443 del 2000, 8800 del 2001, 8988 del 2008, 8069 del 2011 e, più recentemente, Cass. nn. 4885 del 2020, 28361 del 2021, 6194 del 2022, 17214 del 2023); che l’insussistenza di tali circostanze è stata puntualmente acclarata dai giudici territoriali, i quali hanno accertato che “contestualmente all’acquisto, nel marzo 1995, dello stabilimento siderurgico di Taranto, l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. assunse l’impegno, anche per la propria controllata [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., di continuare ad appaltare alle aziende CSM, Gescom, Icrot e Sidermontaggi le stesse attività da quelle già in precedenza svolte”, impegnandosi altresì, con successive intese sindacali del 29.10.1996, 8.5.1997 e 24.9.1997, “ad ‘assorbire’ […] i dipendenti Sidermontaggi messi in mobilità e quelli Icrot e Gescom eventualmente interessati allo stesso processo (di mobilità)”, per modo che “le assunzioni da parte dell’Ilva sono state effettuate in virtù di precedenti accordi intervenuti con le [OSCURATO:PERSONA], relativi anche a personale non ancora collocato in mobilità”, ai quali l’odierna ricorrente “ha aderito ‘in cambio’ di un adeguato numero di prepensionamenti in favore del [OSCURATO:PERSONA]”, e che “l’attività svolta dalle aziende dell’indotto è stata dapprima conservata ad esse e quindi, disdettati i contratti di appalto, proseguita dall’Ilva”, con adibizione dei lavoratori precedentemente posti in mobilità “alle stesse mansioni in precedenza espletate” e con “l’inquadramento maturato” (così la sentenza impugnata, pagg. 5-7); che, avendo questa Corte già chiarito come il controllo o collegamento rilevante ex art. 8, comma 4-bis, l. n. 223/1991, ben possa sostanziarsi in un vincolo di fatto, che comporti condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato e che conduca a ideare o far attuare operazioni coordinate di ristrutturazione comportanti il licenziamento di lavoratori da parte di un’impresa e l’assunzione degli stessi lavoratori da parte dell’altra (così Cass. n. 9224 del 2006), affatto correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto che tale vincolo potesse configurarsi anche nel rapporto tra due aziende di cui una costituisca l’unica committente dell’altra, mancando in tal caso nell’appaltatrice una reale autonomia economica, e che, per conseguenza, la fattispecie complessivamente messa in opera concretasse l’utilizzazione dei benefici degli sgravi per finalità diverse da quelle per le quali essi sono stati concepiti, non essendosi nei fatti realizzato alcun effettivo incremento occupazionale ma semplicemente il perpetuarsi della situazione preesistente, “nulla essendo mutato per i lavoratori delle aziende del c.d. ‘indotto’ se non il periodo trascorso in mobilità” (così ancora la sentenza impugnata, pag. 6); che, così ricostruiti i fatti, infondata appare la censura di cui al primo motivo, atteso che la previsione dell’art. 8, comma 4-bis, l. n. 223/1991, secondo cui il beneficio degli sgravi “è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo”, si limita ad individuare in positivo delle circostanze fattuali che fanno presumere iuris et de iure la fittizietà dell’operazione, escludendo conseguentemente il beneficio dello sgravio per i lavoratori che vi sono coinvolti, ma nulla aggiunge in ordine ai requisiti che debbono pur sussistere per fruire legittimamente dello sgravio medesimo, per come sopra si sono ricostruiti; che, argomentando diversamente, come invece ritenuto da Cass. nn. 17638 del 2010 e 6383 del 2016, ne deriverebbe la possibilità che gli scopi perseguiti dalla legge risultino frustrati da fin troppo facili operazioni elusive, per la buona riuscita delle quali sarebbe sufficiente prolungare anche di un solo giorno l’anzidetto termine di sei mesi, laddove è noto che il comma 4-bis dell’art. 8 cit. fu introdotto dall’art. 2, d.l. n. 229/1994 (conv. con l. n. 451/1994), proprio per l’esigenza di evitare condotte fraudolente finalizzate unicamente all’ottenimento di sgravi contributivi pur in assenza di condizioni economiche e di mercato capaci di giustificarli; che il secondo motivo, per contro, è radicalmente inammissibile, pretendendo di veicolare (anche con riferimento alla presunta violazione dell’art. 115 c.p.c., espressamente invocato a pag. 13 del ricorso per cassazione) una critica dell’accertamento di fatto con cui i giudici territoriali, valutate le risultanze probatorie, hanno reputato che la complessiva operazione realizzata in specie fosse finalizzata a godere indebitamente delle agevolazioni previste dal legislatore per facilitare il ricollocamento dei lavoratori interessati da procedure di riduzione del personale, che è cosa non possibile in questa sede di legittimità se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’interpretazione datane dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014, seguita da innumerevoli successive conformi);che, il ricorso, conclusivamente, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’INPS svolto in questa sede alcuna apprezzabile attività difensiva al di là del deposito della procura in calce al ricorso notificatogli; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorre
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