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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 40681/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrt-Re le conclusioni del PG r. 6u3,2, 24_ ecc o r/23 ..ft-uul--u-ib 024 X( CXVV}13 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Milano, con ordinanza emessa in data 22 dicembre 2022 ha dichiarato inammissibile l'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 22 aprile 2022, con cui è stata affermata la responsabilità del Romano per il delitto di cui all'art.4 legge n.110 del 1975.

2. In motivazione si afferma che l'atto di appello non contiene rilievi critici dotati della necessaria specificità e argomentazioni giuridiche idonee a giustificare la prospettazione di erroneità della sentenza impugnata, che ha motivato su tutti i punti oggetto di critica.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 3.1 Si rappresenta, in particolare, che l'atto di appello investiva tutti i punti della prima decisione ed illustrava in modo compiuto le ragioni di critica, sia in tema di colpevolezza che sul diniego della speciale causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. .

La decisione impugnata, pertanto, finisce con applicare in modo non consentito la nozione di genericità dell'atto di appello.

4. Il ricorso è fondato. 4.1 La disposizione di legge applicabile ratione temporis (art. 581 cod.proc.pen. nella versione posteriore alla legge n.103 del 2017) impone l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità, dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Il vaglio di ammissibilità, dunque, non può riguardare la fondatezza o meno delle doglianze introdotte con l'atto di appello ma deve arrestarsi alla verifica dei suoi contenuti formali, rappresentati dalla direzione specifica delle critiche (commisurata alle argomentazioni esposte nella decisione impugnata) e dalla esposizione dei motivi in diritto e in fatto che sostengono la prospettazione difensiva. 4.2 Nel caso in esame, come puntualmente rilevato nella requisitoria scritta del Procuratore Generale, il vaglio operato con la decisione impugnata risulta orientato a realizzare un sindacato 'anticipato' sulla fondatezza dei motivi addotti, sì da trasformare la natura e i contenuti del controllo di ammissibilità, in modo non consentito.

Le critiche esposte nell'atto di impugnazione non risultano astratte e scollegate dai contenuti della prima decisione e sono dotate della necessaria specificità, il che determina la necessaria trattazione del giudizio di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano per l'ulteriore corso.

Così deciso in data 4 luglio 2023 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrt-Re le conclusioni del PG r. 6u3,2, 24_ ecc o r/23 ..ft-uul--u-ib 024 X( CXVV}13 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano, con ordinanza emessa in data 22 dicembre 2022 ha dichiarato inammissibile l'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 22 aprile 2022, con cui è stata affermata la responsabilità del Romano per il delitto di cui all'art.4 legge n.110 del 1975. 2. In motivazione si afferma che l'atto di appello non contiene rilievi critici dotati della necessaria specificità e argomentazioni giuridiche idonee a giustificare la prospettazione di erroneità della sentenza impugnata, che ha motivato su tutti i punti oggetto di critica. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 3.1 Si rappresenta, in particolare, che l'atto di appello investiva tutti i punti della prima decisione ed illustrava in modo compiuto le ragioni di critica, sia in tema di colpevolezza che sul diniego della speciale causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. . La decisione impugnata, pertanto, finisce con applicare in modo non consentito la nozione di genericità dell'atto di appello. 4. Il ricorso è fondato. 4.1 La disposizione di legge applicabile ratione temporis (art. 581 cod.proc.pen. nella versione posteriore alla legge n.103 del 2017) impone l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità, dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Il vaglio di ammissibilità, dunque, non può riguardare la fondatezza o meno delle doglianze introdotte con l'atto di appello ma deve arrestarsi alla verifica dei suoi contenuti formali, rappresentati dalla direzione specifica delle critiche (commisurata alle argomentazioni esposte nella decisione impugnata) e dalla esposizione dei motivi in diritto e in fatto che sostengono la prospettazione difensiva. 4.2 Nel caso in esame, come puntualmente rilevato nella requisitoria scritta del Procuratore Generale, il vaglio operato con la decisione impugnata risulta orientato a realizzare un sindacato 'anticipato' sulla fondatezza dei motivi addotti, sì da trasformare la natura e i contenuti del controllo di ammissibilità, in modo non consentito. Le critiche esposte nell'atto di impugnazione non risultano astratte e scollegate dai contenuti della prima decisione e sono dotate della necessaria specificità, il che determina la necessaria trattazione del giudizio di appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso in data 4 luglio 2023 Il Consigliere es
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