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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27167/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., deducendo vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata.

2. Il ricorso è inammissibile.

In ordine all'unico motivo di ricorso, va premesso che le determinazioni del giu- dice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cas- sazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, impli- cando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sinda- cato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pen- nelli, Rv. 270450).

In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della pre- valenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481).

Alla luce dei predetti principi, nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale specificato che le circostanze attenuanti generiche non potessero essere ritenute prevalenti sull'aggravante della violenza delle cose e sulla recidiva e che, sebbene la contesta- zione della mera recidiva semplice non rendesse operativo il divieto di cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen., il numero e la gravità dei precedenti penali da cui l'imputato era gravato non potevano non essere ponderati nel giudizio di bilanciamento.

3. Infine, in ragione della rilevata inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge num. 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022) che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile a querela di parte: ciò in quanto deve ritenersi estensibile, in ordine ai reati divenuti perseguibili a querela ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, il principio di diritto che è stato già enunciato con riferimento al reato di appropriazione indebita dalle Sezioni Unite della S.C. con sentenza n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551, ossia che l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto per l'even- tuale esercizio del diritto di querela.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost., sent. n. 186 del 7- 13 giugno 2000), della somma indicata in dispositivo, che si stima conforme a diritto ed equa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro tre- mila.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., deducendo vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata. 2. Il ricorso è inammissibile. In ordine all'unico motivo di ricorso, va premesso che le determinazioni del giu- dice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cas- sazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, impli- cando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sinda- cato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pen- nelli, Rv. 270450). In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della pre- valenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481). Alla luce dei predetti principi, nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale specificato che le circostanze attenuanti generiche non potessero essere ritenute prevalenti sull'aggravante della violenza delle cose e sulla recidiva e che, sebbene la contesta- zione della mera recidiva semplice non rendesse operativo il divieto di cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen., il numero e la gravità dei precedenti penali da cui l'imputato era gravato non potevano non essere ponderati nel giudizio di bilanciamento. 3. Infine, in ragione della rilevata inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge num. 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022) che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile a querela di parte: ciò in quanto deve ritenersi estensibile, in ordine ai reati divenuti perseguibili a querela ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, il principio di diritto che è stato già enunciato con riferimento al reato di appropriazione indebita dalle Sezioni Unite della S.C. con sentenza n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551, ossia che l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto per l'even- tuale esercizio del diritto di querela. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost., sent. n. 186 del 7- 13 giugno 2000), della somma indicata in dispositivo, che si stima conforme a diritto ed equa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro tre- mila. Così deciso in Roma
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