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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 febbraio 2026

Cassazione n. 28350/2026

Testo disponibile della fonte

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i Milano del 15/12/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 15.12.2025, il G.i.p. del Tribunale di Milano haprovveduto, in qualità di giudice dell’esecuzione, su una richiesta del Pubblicoministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale della penaconcesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Milano del9.11.2021 (irrevocabile il 17.2.2022) di condanna alla pena di due anni direclusione per il reato di cui all'art. 216 legge fallim. commesso in Milano il19.1.2017, e ciò per effetto della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano del6.6.2024 (irrevocabile il 21.9.2024) di condanna alla pena di un anno, undicimesi e dieci giorni di reclusione all'esito di un giudizio abbreviato per il reato dibancarotta fallimentare commesso in Trezzano sul Naviglio il 24.1.2019.Il giudice dell’esecuzione ha accolto la richiesta del Pubblico ministero,considerando che ricorresse l'ipotesi di cui all'art. 168, comma primo, n. 2), cod.pen., per avere il condannato riportato nel termine di cinque anni la condanna apena che, cumulata con quella precedente, supera i limiti di cui all'art. 163 cod.pen.

Al contempo, ha accolto anche l'istanza difensiva incidentale di applicazionedella continuazione tra i fatti oggetto delle due sentenze e, ritenuto più grave ilfatto di cui alla seconda sentenza avente ad oggetto plurime condotte dibancarotta nonché al netto nella riduzione operata ex art. 442-bis cod. proc.pen., ha riconosciuto un aumento di pena per il reato della prima sentenza pari aun anno e sei mesi di reclusione.2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di ClaudioSimeoni, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 132 e133 cod. pen. nonché mancanza di motivazione in ordine alla quantificazionedella pena in continuazione.Il G.i.p. ha applicato per il reato di cui alla prima sentenza un aumento di unanno e sei mesi di reclusione, scontando di fatto sei mesi di reclusione rispettoalla pena quantificata in cognizione.Questa decisione, tuttavia, manca di qualsivoglia motivazione in ordine alleragioni di tale quantificazione.

Il giudice non spiega in base a quali criteri, traquelli previsti dall'art. 133 cod. pen., abbia applicato la pena, tenendo conto chela seconda sentenza aveva ad oggetto una condanna per tre fatti di bancarottafraudolenta, tra i quali era stata già riconosciuta la continuazione interna con unapena finale di due anni e quattro mesi di reclusione.

Di conseguenza, l'ordinanzanon chiarisce perché per un unico fatto di distrazione inferiore dal punto di vistaquantitativo ai tre fatti oggetto della seconda sentenza abbia apportato unaumento di un anno e sei mesi di reclusione.3.

Con requisitoria scritta trasmessa il 19.2.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, inquanto il giudice dell'esecuzione non ha esercitato legittimamente il poterediscrezionale attribuitogli dagli artt. 132 e 133 cod. pen., non avendo giustificatola misura dell’aumento a titolo di continuazione, peraltro di non lieve entità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1.

Deve premettersi che, in tema di reato continuato, il giudice, neldeterminare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave estabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena inmodo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/6/2021,Pizzone, Rv. 282269 – 01).Anche nel caso di applicazione della disciplina del reato continuato in sedeesecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabilesecondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare,non solo in ordine all'individuazione della pena base, ma anche in ordineall'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod.pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico egiuridico seguito nella determinazione della pena (Sez. 1, n. 800 del 7/10/2020,dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216 – 01; Sez. 1, n. 17209 del 25/5/2020,Trisciuoglio, Rv. 279316 – 01).In particolare, il giudice che, per il reato-satellite, ritenga di applicare unaumento di pena prossimo alla pena irrogata dal giudice della cognizione ètenuto a fornire specifica motivazione sulle ragioni dell'entità di detto aumento,una minore offensività della condotta illecita aggiuntiva (Sez. 1, n. 23352 del14/9/2017, dep. 2018, Manganaro, Rv. 273050).La Corte di cassazione ha precisato che il grado di impegno motivazionalerichiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi, inmodo tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto diproporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultinorispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operatosurrettiziamente un cumulo materiale di pene.La motivazione serve a superare il sospetto di irragionevolezza di unadecisione che determina le pene, quella del reato più grave e quelle dei reatisatellite, senza rispettare il criterio di proporzionalità reciproca e in misura taleda configurare, sia pure in astratto, una ipotesi di cumulo materiale dei reati.

Diconseguenza, è necessario dare conto delle ragioni per cui si perviene adeterminate quantificazioni degli aumenti di pena.2.

Ciò premesso, è da ritenersi che, nel caso di specie, tale obbligomotivazionale non sia stato adempiuto.Il giudice dell’esecuzione, dopo aver esposto le ragioni per le quali èravvisabile la continuazione tra i reati oggetto delle condanne irrevocabili diSimeoni e dopo aver individuato la violazione più grave, ha poi proceduto adapplicare l’aumento di pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reatodivenuto satellite, in relazione al quale in sede di cognizione al ricorrente erastata applicata ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. la pena di due anni direclusione.Tuttavia, nessuna enunciazione degli elementi presi in considerazione perdeterminarla in questa misura in sede di esecuzione è contenuta nell’ordinanzaimpugnata.Di conseguenza, la motivazione, per un verso, è assente, nel senso che ilG.i.p. non spiega perché il condannato merita un aumento per la continuazionesolo di poco inferiore alla pena inflitta in sede di cognizione; per altro verso, ècontraddittoria, perché, applicando la continuazione, riconosce che la condottaaggiuntiva ha una minore offensività e ciò nonostante quasi riproduce la penacome quantificata dal giudice della cognizione, senza alcuna indicazione deicriteri autonomamente adottati in sede di esecuzione esenza mostrare di avertenuto conto degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.3.

Ne consegue, pertanto, che l’ordinanza impugnata deve essere annullatalimitatamente alla misura dell’aumento di pena disposto per la continuazione,con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano per unnuovo esame, impregiudicata ogni autonomia valutativa, alla luce dei principi finqui delineati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata relativamente al calcolo della pena complessivacon rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Milano.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Milano del 15/12/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 15.12.2025, il G.i.p. del Tribunale di Milano haprovveduto, in qualità di giudice dell’esecuzione, su una richiesta del Pubblicoministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale della penaconcesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Milano del9.11.2021 (irrevocabile il 17.2.2022) di condanna alla pena di due anni direclusione per il reato di cui all'art. 216 legge fallim. commesso in Milano il19.1.2017, e ciò per effetto della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano del6.6.2024 (irrevocabile il 21.9.2024) di condanna alla pena di un anno, undicimesi e dieci giorni di reclusione all'esito di un giudizio abbreviato per il reato dibancarotta fallimentare commesso in Trezzano sul Naviglio il 24.1.2019.Il giudice dell’esecuzione ha accolto la richiesta del Pubblico ministero,considerando che ricorresse l'ipotesi di cui all'art. 168, comma primo, n. 2), cod.pen., per avere il condannato riportato nel termine di cinque anni la condanna apena che, cumulata con quella precedente, supera i limiti di cui all'art. 163 cod.pen. Al contempo, ha accolto anche l'istanza difensiva incidentale di applicazionedella continuazione tra i fatti oggetto delle due sentenze e, ritenuto più grave ilfatto di cui alla seconda sentenza avente ad oggetto plurime condotte dibancarotta nonché al netto nella riduzione operata ex art. 442-bis cod. proc.pen., ha riconosciuto un aumento di pena per il reato della prima sentenza pari aun anno e sei mesi di reclusione.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di ClaudioSimeoni, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 132 e133 cod. pen. nonché mancanza di motivazione in ordine alla quantificazionedella pena in continuazione.Il G.i.p. ha applicato per il reato di cui alla prima sentenza un aumento di unanno e sei mesi di reclusione, scontando di fatto sei mesi di reclusione rispettoalla pena quantificata in cognizione.Questa decisione, tuttavia, manca di qualsivoglia motivazione in ordine alleragioni di tale quantificazione. Il giudice non spiega in base a quali criteri, traquelli previsti dall'art. 133 cod. pen., abbia applicato la pena, tenendo conto chela seconda sentenza aveva ad oggetto una condanna per tre fatti di bancarottafraudolenta, tra i quali era stata già riconosciuta la continuazione interna con unapena finale di due anni e quattro mesi di reclusione. Di conseguenza, l'ordinanzanon chiarisce perché per un unico fatto di distrazione inferiore dal punto di vistaquantitativo ai tre fatti oggetto della seconda sentenza abbia apportato unaumento di un anno e sei mesi di reclusione.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 19.2.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, inquanto il giudice dell'esecuzione non ha esercitato legittimamente il poterediscrezionale attribuitogli dagli artt. 132 e 133 cod. pen., non avendo giustificatola misura dell’aumento a titolo di continuazione, peraltro di non lieve entità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. Deve premettersi che, in tema di reato continuato, il giudice, neldeterminare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave estabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena inmodo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021,Pizzone, Rv. 282269 – 01).Anche nel caso di applicazione della disciplina del reato continuato in sedeesecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabilesecondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare,non solo in ordine all'individuazione della pena base, ma anche in ordineall'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod.pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico egiuridico seguito nella determinazione della pena (Sez. 1, n. 800 del 7/10/2020,dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216 – 01; Sez. 1, n. 17209 del 25/5/2020,Trisciuoglio, Rv. 279316 – 01).In particolare, il giudice che, per il reato-satellite, ritenga di applicare unaumento di pena prossimo alla pena irrogata dal giudice della cognizione ètenuto a fornire specifica motivazione sulle ragioni dell'entità di detto aumento,una minore offensività della condotta illecita aggiuntiva (Sez. 1, n. 23352 del14/9/2017, dep. 2018, Manganaro, Rv. 273050).La Corte di cassazione ha precisato che il grado di impegno motivazionalerichiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi, inmodo tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto diproporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultinorispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operatosurrettiziamente un cumulo materiale di pene.La motivazione serve a superare il sospetto di irragionevolezza di unadecisione che determina le pene, quella del reato più grave e quelle dei reatisatellite, senza rispettare il criterio di proporzionalità reciproca e in misura taleda configurare, sia pure in astratto, una ipotesi di cumulo materiale dei reati. Diconseguenza, è necessario dare conto delle ragioni per cui si perviene adeterminate quantificazioni degli aumenti di pena.2. Ciò premesso, è da ritenersi che, nel caso di specie, tale obbligomotivazionale non sia stato adempiuto.Il giudice dell’esecuzione, dopo aver esposto le ragioni per le quali èravvisabile la continuazione tra i reati oggetto delle condanne irrevocabili diSimeoni e dopo aver individuato la violazione più grave, ha poi proceduto adapplicare l’aumento di pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reatodivenuto satellite, in relazione al quale in sede di cognizione al ricorrente erastata applicata ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. la pena di due anni direclusione.Tuttavia, nessuna enunciazione degli elementi presi in considerazione perdeterminarla in questa misura in sede di esecuzione è contenuta nell’ordinanzaimpugnata.Di conseguenza, la motivazione, per un verso, è assente, nel senso che ilG.i.p. non spiega perché il condannato merita un aumento per la continuazionesolo di poco inferiore alla pena inflitta in sede di cognizione; per altro verso, ècontraddittoria, perché, applicando la continuazione, riconosce che la condottaaggiuntiva ha una minore offensività e ciò nonostante quasi riproduce la penacome quantificata dal giudice della cognizione, senza alcuna indicazione deicriteri autonomamente adottati in sede di esecuzione esenza mostrare di avertenuto conto degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.3. Ne consegue, pertanto, che l’ordinanza impugnata deve essere annullatalimitatamente alla misura dell’aumento di pena disposto per la continuazione,con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano per unnuovo esame, impregiudicata ogni autonomia valutativa, alla luce dei principi finqui delineati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata relativamente al calcolo della pena complessivacon rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Milano.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
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