CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 17667/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26089/2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via P.S. Mancini n. 2, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, in liquidazione, con sede in Barletta (BAT), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 217, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via XX Settembre n. 3, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26089/2017 Numero sezionale 2119/2022 Numero di raccolta generale 17667/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 avverso la sentenza, n. cron. 1021/2017, della [OSCURATO:PERSONA] BARIdepositata in data 07/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24/05/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] citò la [OSCURATO:PERSONA] a r.l. (d’ora in avanti, breviter, Cooperativa) innanzi al Tribunale di Trani, Sezione distaccata di Barletta, chiedendo accertarsi e dichiararsi la risoluzione del rapporto associativo tra loro intercorso e, per l'effetto, ordinarsi alla convenuta l'immediata annotazione, nel relativo libro, della perdita della sua qualità di socio a decorrere dall'8 marzo 2005, data in cui l'attore aveva comunicato il suo recesso senza ricevere alcun riscontro. A sostegno delle proprie ragioni, dedusse che: i) nel 2004, aveva conseguito, da parte della Cooperativa, l'assegnazione definitiva dell'alloggio spettantegli, avendo provveduto all'integrale estinzione della quota-parte del relativo mutuo, nonché al pagamento di ogni altro debito; ii) con raccomandata dell'8 marzo 2005, aveva comunicato al consiglio di amministrazione della menzionata società la sua volontà di recedere dalla qualità di socio, senza, però, ricevere alcun riscontro; iii) tale comportamento, totalmente omissivo, contrastava con i principi di correttezza e buona fede e vanificava l'esercizio del suo diritto di recesso (art. 2532 cod. civ. ed art. 6 dello [OSCURATO:PERSONA]), sicché egli continuava a risultare socio della stessa con tutti i rischi che ne potevano conseguire. 1.1. Costituitasi la Cooperativa, l’adito tribunale, accogliendone la corrispondente eccezione, dichiarò la propria incompetenza per essere competente l'arbitro come individuato dallo statuto della convenuta. 2. Decidendo sul gravame promosso dal Dibenedetto contro quella statuizione, la Corte di appello di Bari, con sentenza del 7 agosto 2017, n. 1021, resa nel contraddittorio con la Cooperativa, lo ha accolto in rito, ritenendo la clausola compromissoria inoperativa, ma lo ha respinto nel merito.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26089/2017 Numero sezionale 2119/2022 Numero di raccolta generale 17667/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte, dopo aver premesso che «L'appellante, in sostanza, ha chiesto la risoluzione del contratto sociale per aver ottenuto l'assegnazione del "proprio" alloggio e per aver saldato la quota del mutuo», ha osservato, tra l’altro, che: i) «tale motivo di recesso, stante la natura mutualistica che governa il rapporto nella società cooperativa, non è previsto dalla legge, né dallo statuto della Cooperativa»; ii) «non esiste, quindi, nella cooperativa un diritto assoluto ed incondizionato di recedere dalla società, in quanto l'uscita volontaria del socio è consentita solamente nei casi tassativi ammessi dalla legge o dallo statuto. Infatti, anche dopo che i soci abbiano soddisfatto le proprie aspettative, ottenuta la disponibilità dell'alloggio, la cooperativa è ancora in attività per gli adempimenti connessi alla propria ragione sociale (per assicurare anche agli altri soci l'alloggio, per pagare i debiti della società, per risolvere le controversie giudiziarie in atto), sicché è contrario ai principi mutualistici, che governano tale forma societaria, che un socio possa liberarsi da ogni impegno, anche di natura economica, una volta conseguite le proprie personali finalità»; iii) alla stregua del tenore letterale dell’art. 11 dello Statuto della Cooperativa e dell’art. 2516 cod. civ., doveva escludersi, «in assenza di una ipotesi codificata di silenzio assenso», che la dichiarazione di recesso fosse «idonea, di per sé, ad estinguere il rapporto sociale, abbisognando di un provvedimento esplicito di accoglimento». Nella specie, invece, non risultava emanata dal c.d.a. dell’appellata alcuna delibera di accettazione ed accoglimento del recesso del socio Dibenedetto, che, quindi, mai aveva perso tale qualità; iv) «per espressa previsione normativa e, segnatamente, ai sensi dell'art. 2532, comma III, c.c. è del tutto inammissibile la domanda di "annotazione della perdita di qualità di socio ...con effetto retroattivo a far data dall’08.03.05»; v) inconferente doveva considerarsi il richiamo dell’appellante all'art. 34, comma 6, del d.lgs. n. 5/2003, «che attribuirebbe ai soci il diritto di recedere ad nutum, entro i 90 giorni dall'introduzione nello statuto societario della clausola arbitrale», atteso che: v-a) «la comunicazione del recesso fu inviata, l'8.03.2005, prima dell'approvazione del nuovo statuto (30.03.2005) ed era F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26089/2017 Numero sezionale 2119/2022 Numero di raccolta generale 17667/2022 motivata unicamente dal fatto che il socio "ha raggiunto lo scopo sociale Data pubblicazione 31/05/2022 prefissosi", circostanza, quest’ultima, ribadita nell’atto di citazione […]»; v- b) «il Dibenedetto, dopo l'approvazione del nuovo statuto (30.03.2015) e, quindi, dopo l'introduzione della clausola compromissoria, non ha mai inviato alcuna missiva contenente la volontà di recedere a causa della introduzione della clausola compromissoria né ha inteso impugnare la relativa delibera. Va poi rilevato come il presente giudizio, avviato nel 2007, a distanza di oltre due anni dalla modifica dello statuto, è stato introdotto al fine di far dichiarare la risoluzione del rapporto sociale in ragione del recesso comunicato in data 8.03.2005, per mancanza di interesse alla permanenza nella cooperativa per intervenuta assegnazione dell’alloggio in suo favore; né è stato mai fatto cenno all’introduzione della clausola compromissoria, se non con la comparsa conclusionale e comunque quando non era più nei termini per farla utilmente valere quale ragione di recesso; anzi, la mancanza di volontà di far valere detta clausola è insita proprio nella richiesta di retrodatazione del recesso all’8.3.2005, data il cui il nuovo Statuto non era stato ancora approvato». 3. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Dibenedetto, affidandosi a sei motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Resiste, con controricorso, la Cooperativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, vanno disattese tutte le eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso proposte dalla controricorrente. Invero: i) nello stesso ricorso è presente l'esposizione sommaria dei fatti della causa, mediante gli essenziali riferimenti ai precedenti gradi di giudizio (pagine 2- 11); è indicata la decisione impugnata (art. 366, comma 1, n. 2, cod. proc. civ.), non essendo prescritta dal medesimo art. 366 cod. proc. civ. la trascrizione integrale della stessa; la decisione sul ricorso non suppone, infine, l'esame di documenti su cui esso sia fondato, per cui non hanno rilievo le prescrizioni dettate dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 20721 del 2018; Cass. n. 12417 del 2017); ii) come recentemente ribadito da Cass. n. 21831 del 2021, il F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26089/2017 Numero sezionale 2119/2022 Numero di raccolta generale 17667/2022 Protocollo d'intesa fra la Corte di cassazione ed il Consiglio nazionale Data pubblicazione 31/05/2022 forense non può radicare, di per sé, sanzioni processuali di nullità, improcedibilità o inammissibilità che non trovino - come accaduto nelle specie per effetto di quanto si è appena detto - anche idonee giustificazioni nelle regole del codice di rito. In questo senso si era già espressa Cass. n. 10112 del 2018, secondo cui «l'inammissibilità del motivo non discende, ovviamente, dalla violazione del protocollo, che è di per sé privo di efficacia normativa: ma il Protocollo testimonia di un condiviso orientamento interpretativo che ha la sua base nel dato normativo, sia per quanto attiene all'esigenza di specificità, sia per quanto attiene all'esigenza di autosufficienza, sicché legittima l'interpretazione della norma in conformità al protocollo, con l'ulteriore conseguenza che la violazione delle regole del protocollo dà luogo ad inammissibilità laddove esso rifletta opzioni interpretative di quel dato»; iii) il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata - redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero - come accaduto nella specie (non rinvenendosi una puntuale contestazione in tal senso nel controricorso della Cooperativa) - non disconosca la conformità della copia informale all'originale (cfr. Cass., SU. n. 8312 del 2019). A tanto deve solo aggiungersi che, in ogni caso: iii-a) laddove l'impugnante per cassazione abbia allegato espressamente (come nell’odierno giudizio. Cfr. pag. 2 del ricorso) o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ. (qui assolutamente rispettato, tenuto conto del periodo - 1/31 agosto 2017 - di F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26089/2017 Numero sezionale 2119/2022 Numero di raccolta generale 17667/2022 sospensione feriale dei termini processuali), sorgendo a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 31/05/2022 l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art. 372, comma 2, cod. proc. civ., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art. 369, comma 1, cod. proc. civ., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata - come, appunto, nella specie - prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (cfr. Cass. n. 15832 del 2021); iii-b) il ricorrente ha depositato, unitamente alla copia del provvedimento impugnato, l’attestazione di sua conformità, sottoscritta dal proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] (costituito, nel suo interesse, anche in sede di gravame. Cfr. Cass. n. 2445 del 2021) a quella notificatagli telematicamente dal difensore della controparte, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il 30 agosto 2017. 2. Tanto premesso, i formulati motivi di ricorso prospettano, rispettivamente: I) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2437, 1358, 1359 e 2532 c.c., nonché 11 dello Statuto sociale - Violazione del principio nomofilattico dei pronunciati della Suprema Corte (Cass. Civ. n. 8802/1992, n. 5126/2001 e n. 10135/2006) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Richiamandosi le argomentazioni tutte di cui alle menzionate pronunce di legittimità, si conclude nel senso che «erra la Corte territoriale quando ritiene che, "in assenza di un'ipotesi codificata di silenzio assenso, deve escludersi recisamente che la dichiarazione di recesso sia idonea, di per sé, ad estinguere il rapporto sociale abbisognando di un provvedimento esplicito di accoglimento", in quanto, l'assoluta mancanza di pronuncia da parte del c.d.a., come è avvenuto nel caso di specie, determina, invece, una sostanziale vanificazione del diritto di recesso, il cui esercizio, invece, a norma dell'art. 2437 c.c., III co., non può essere escluso o reso eccessivamente gravoso. E tanto si realizza a maggior ragione, a seguire il Giudice di secondo grado, quando afferma che sarebbe necessario l'esplicito accoglimento del recesso. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe bastato comunicare una F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26089/2017 Numero sezionale 2119/2022 Numero di raccolta generale 17667/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 risposta, anche solo negativa, per uscire dall'enigma ma neppure quella ha voluto dare»; II) «Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)», ascrivendosi alla corte barese di non aver minimamente confutato i principi giuridici affermati dalle predette pronunce di legittimità, totalmente ignorati senza alcun loro esame, malgrado la loro asserita decisività in relazione alla domanda proposta ab origine dall’odierno ricorrente; III) «Omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)». Si contesta alla corte distrettuale di avere prima dato «giusta rilevanza al comportamento della Cooperativa facendone scaturire determinate conseguenze giuridiche a seconda che sia attivo od inerte», e poi affermato, contraddittoriamente, che «l'inerzia del c.d.a. sia irrilevante restando il Dibenedetto comunque socio della cooperativa sino a quando la stessa non decida di esprimersi in merito alla sua richiesta di recesso, circostanza ancora oggi mai verificatasi nel caso de quo»; IV) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2532 c.c., in relazione all’art. 1334 c.c., (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)». Si afferma che la corte di appello «ritiene applicabile, al Dibenedetto, alla lettera, il dettame normativo del III comma dell'art. 2532 c.c. dove prevede che il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda (che, nel caso di specie, non esiste del tutto), mentre lo ritiene eludibile (da parte della Cooperativa la Palma, quando questa, a suo arbitrio, disattende, i doveri impostile dal II comma dello stesso art. 2532 c.c.) dove prevede che "...gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio... ", senza che ciò determini alcuna conseguenza sul piano giuridico. Orbene tale disparità nell'applicazione della legge, e addirittura dello stesso articolo del codice civile, costituisce una palese violazione o falsa applicazione di una norma di diritto […]. Non esistendo alcuna risposta della Cooperativa la F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26089/2017 Numero sezionale 2119/2022 Numero di raccolta generale 17667/2022 Palma in merito alla richiesta di recesso inoltrata dal Dibenedetto ed Data pubblicazione 31/05/2022 essendo il recesso un atto unilaterale recettizio esso non può che produrre i suoi effetti dalla data in cui è entrato nella sfera giuridica del destinatario e quando questi ne è venuto a conoscenza». Si aggiunge, inoltre, che la Cooperativa, successivamente all’8 marzo 2005, data del recesso dell’odierno ricorrente, non aveva più comunicato a quest’ultimo le convocazioni di assemblee, né gli aveva notificato i verbali assembleari, così dimostrando implicitamente, per facta concludentia, l’avvenuta accettazione del recesso predetto. Si contesta, infine, l’assunto della corte barese circa la sussistenza, in capo al Dibenedetto, ancora al momento della comunicazione della dichiarazione di recesso, di debiti derivanti dal rapporto societario; V) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1367, 1419, 1324, 1362 e 1424 c.c., nonché dell’art. 34 del d.lgs. n. 5/2003 (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)». Si deduce che il recesso del Dibenedetto doveva considerarsi come operante di diritto, in virtù dell'art. 34, comma 6, del d.lgs. n. 5 del 2003, essendo stato da lui già comunicato alla data del verificarsi del fatto (approvazione del nuovo statuto societario) che lo legittimava ad nutum, «quindi senza condizionamento alcuno da parte del consiglio di amministrazione non essendo richiesti motivi, in re ipsa, ma solo la manifestazione di volontà». Si afferma, inoltre, che «erra il giudice a quo nel ritenere che il mancato cenno all'introduzione della clausola compromissoria da parte dell'odierno ricorrente, quale motivo di recesso ad nutum, costituisca tardività, non essendogli mai stato comunicato il verbale della sua approvazione ed atteso che la dichiarazione di recesso dell'08.03.2005 è stata fulcro e costante oggetto di discussione nel giudizio, come anche l'art. 34, co. 6, d.lgs. n. 5/2003. Solo con un semplice ragionamento logico giuridico deduttivo e consequenziale da parte della Corte di Bari si sarebbe arrivati ad una conclusione di segno opposto a quello che la stessa ha deciso ingiustamente di adottare»; VI) «In merito alle spese di giudizio», che la corte territoriale, pur avendo riformato in toto la sentenza di primo grado, avente quale unico F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26089/2017 Numero sezionale 2119/2022 Numero di raccolta generale 17667/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 decisum la pronuncia del tribunale di incompetenza dell'AGO e di competenza dell'arbitro, nella regolazione delle spese del giudizio di secondo grado ha proceduto alla parziale loro compensazione, nella misura ivi indicata, senza fare altrettanto, ed a maggior ragione, per le pesanti spese di primo grado malgrado il relativo decisum fosse ribaltato in sede di gravame. 3. Il primo dei descritti motivi si rivela fondato, con conseguente assorbimento di tutti gli altri, alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso. 3.1. Giova rimarcare, innanzitutto, che, come inconfutabilmente emerge dai fatti di causa come puntualmente esposti in ricorso, la domanda giudiziale di risoluzione del rapporto associativo intercorso tra le parti era stata fondata dal Dibenedetto sull’avere egli conseguito l’immobile assegnatogli dalla Cooperativa, estinguendo ogni sua posizione debitoria, e sulla totale omissione di pronuncia, da parte del c.d.a. della medesima cooperativa, in contrasto con i princìpi di correttezza e buona fede codificati negli artt. 1175 e 1375 cod. civ., sulla sua richiesta di recesso, ex artt. 2352, comma 2, cod. civ. e 6 dello Statuto sociale all’epoca vigente, formalmente comunicata a quest’ultima fin dall’8 marzo 2005. 3.2. La corte distrettuale, poi, ritenuta la competenza del giudice ordinario a conoscere della odierna controversia (così riformando, sul punto, la decisione del tribunale, che, invece, aveva dichiarato la propria incompetenza in ragione della clausola compromissoria rinvenuta nello statuo della Cooperativa), ha respinto il merito della pretesa del Dibenedetto argomentando come si è già riferito nel § 2.1. dei “Fatti di causa”, da intendersi, per brevità, qui integralmente riprodotto. Ha opinato, cioè, in buona sostanza, che: i) la ragione del recesso addotta dall’appellante non era prevista dalla legge, né dallo statuto della Cooperativa; ii) alla stregua del tenore letterale dell’art. 11 del nuovo statuto della Cooperativa (che, dal 30 marzo 2005, aveva sostituito il menzionato art. 6 del precedente statuto) e dell’art. 2516 cod. civ., doveva escludersi, «in assenza di una ipotesi codificata di silenzio assenso», che la F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26089/2017 Numero sezionale 2119/2022 Numero di raccolta generale 17667/2022 dichiarazione di recesso fosse «idonea, di per sé, ad estinguere il rapportoData pubblicazione 31/05/2022 sociale, abbisognando di un provvedimento esplicito di accoglimento», nella specie mai deliberato dal c.d.a. della Cooperativa. 3.3. Fermo quanto precede, osserva il Collegio che, ai sensi dell'art.2532 cod. civ., il cui contenuto è sostanzialmente riprodotto nell'art. 11 del richiamato nuovo statuto della Cooperativa, la dichiarazione di recesso del socio cooperatore (nei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo. In relazione a quest’ultima ipotesi, il menzionato art. 11, come emerge dalla sentenza impugnata, riconosce tale diritto al socio che: a] abbia perduto i requisiti per l’ammissione; b] che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali) deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata che gli amministratori devono esaminare entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. 3.3.1. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, confortata dalla prevalente dottrina, il recesso, sia quando trovi la propria fonte nella legge, sia quando abbia natura convenzionale, costituisce un atto unilaterale recettizio (cfr. in materia societaria, Cass. n. Cass. n. 26190 del 2017; Cass. n. 5836 del 2013; Cass. n. 20544 del 2009; Cass. n. 5584 del 2004). E’ rimasto isolato, infatti, il tentativo (cfr. Cass. n. 812 del 1992) di qualificarlo come patto di opzione relativo ad un accordo di mutuo dissenso, essendosi osservato che esso, sostanzialmente affermando la primazia dello schema contrattuale, confliggeva con il rilievo attribuito agli atti unilaterali, ai sensi degli artt. 1173 e 1224 cod. civ., anche ai fini di incidere su situazione giuridiche preesistenti. 3.3.2. Con riferimento, poi, al recesso del socio di società cooperativa, è stato affermato che il recesso convenzionale - già contemplato dagli artt.2518 e 2526 cod. civ. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26089/2017 Numero sezionale 2119/2022 Numero di raccolta generale 17667/2022 8 del d.lgs. 17 gennaio 2006, n. 6) ed oggi disciplinato dall’art. 2532 cod. Data pubblicazione 31/05/2022 civ. - in quanto previsto dall'atto costitutivo, costituisce manifestazione della volontà negoziale, la quale può legittimamente disciplinarlo attraverso clausole che ne determinino il contenuto, ammettendo l'esercizio di tale facoltà in situazioni specifiche, ovvero limitandolo o subordinandolo alla sussistenza di determinati presupposti o condizioni, in particolare all'autorizzazione o all'approvazione del consiglio d'amministrazione o dell'assemblea dei soci. Tali clausole, volte a garantire il perseguimento dell'oggetto della società attraverso la conservazione dell'integrità della compagine sociale, attribuiscono ai predetti organi un potere discrezionale, che, tuttavia, non può essere esercitato in modo arbitrario, né tradursi in un rifiuto di provvedere o in un diniego assoluto ed immotivato dell'approvazione, i quali, oltre a contrastare con i principi di correttezza e buona fede, che vanno rispettati anche nell'esecuzione del contratto sociale, comporterebbero una sostanziale vanificazione del diritto di recesso, il cui esercizio, ai sensi dell'art. 2437, comma 3, cod. civ. (applicabile anche alle società cooperative), non può essere escluso o reso eccessivamente gravoso. La violazione di tale diritto, per inosservanza dei predetti principi, rende applicabile l'art. 1359 cod. civ., in virtù del quale la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento. La necessità dell'autorizzazione non comporta, infatti, la trasformazione della fattispecie in un accordo, nell'ambito del quale la determinazione della società venga ad assumere la funzione di accettazione della proposta del socio, configurandosi pur sempre il recesso come un negozio unilaterale, corrispondente al diritto potestativo di uscire dalla società o di rinunciare a conservare lo stato derivante dal rapporto giuridico nel quale il socio è inserito, e rispetto al quale la deliberazione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea opera come condizione di efficacia (cfr., ex aliis, Cass. n. 26190 del 2017; Cass. n. 2979 del 2016; Cass. n. 10135 del 2006). 3.4. Nel caso di specie, è assolutamente incontroverso che il Dibenedetto, con raccomandata dell’8 marzo 2005 inviata alla Cooperativa, F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26089/2017 Numero sezionale 2119/2022 Numero di raccolta generale 17667/2022 comunicò la propria volontà di recedere da quest’ultima. A tale iniziativa, Data pubblicazione 31/05/2022 come è altrettanto pacifico, non ha fatto seguito, però, da parte della odierna controricorrente (rectius: dei suoi amministratori), l'adozione di qualsivoglia tipo di provvedimento, diversamente da quanto imposto dalla richiamata previsione statutaria. 3.4.1. Esclusa, pertanto, la natura contrattuale del recesso (peraltro incompatibile con l'esercizio di un diritto potestativo, nonché con le ipotesi in cui non si richieda l'approvazione da parte di organi societari), come sembrerebbe adombrata nella decisione impugnata - laddove, negandosi l’esistenza di un’ipotesi codificata di silenzio assenso, si fa esplicito riferimento alla necessità, per il valido esercizio del recesso, della sussistenza di una valida manifestazione di volontà del socio e di un'accettazione da parte del consiglio di amministrazione della società -, deve pure constatarsi che la corte di appello ha rigettato la domanda del Dibenedetto di recesso dalla Cooperativa (avendo ottenuto la disponibilità dell’alloggio assegnatogli ed avendo estinto ogni sua posizione debitoria nei confronti della stessa) considerando anche «contrario ai principi mutualistici, che governano tale forma societaria, che un socio possa liberarsi da ogni impegno, anche di natura economica, una volta conseguire le proprie finalità» (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). 3.4.1.1. Tale assunto non può essere condiviso. Deve innanzitutto rilevarsi che lo statuto non condiziona l'esercizio del diritto di recesso al conseguimento finale dello scopo mutualistico, ma considera la condizione soggettiva del socio, in quanto non più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. A ben vedere, l'assunto secondo cui il recesso non sarebbe legittimo se non all'esito del conseguimento dell'oggetto sociale, vale a dire per tutta la durata della società, posto che l'art. 2484, comma 1, n. 2, cod. civ. (oggi richiamato, per le società cooperative, dal successivo art. 2545-duodecies cod. civ.. Idem, ante riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2003, art. 2539 cod. civ.) prevede tale risultato come causa di scioglimento della società, è assolutamente incompatibile con la stessa previsione del diritto di recesso, e, in ogni caso, F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26089/2017 Numero sezionale 2119/2022 Numero di raccolta generale 17667/2022 con il principio secondo cui il diritto di recesso medesimo, previsto dall'art. Data pubblicazione 31/05/2022 2437, terzo comma, cod. civ., applicabile anche alle società cooperative, non può essere escluso o reso eccessivamente gravoso (cfr. la già citata Cass. n. 10135 del 2006). Questo principio, anzi, nelle società cooperative assume una valenza maggiormente significativa, ove si consideri che la variabilità del capitale sociale, la possibilità di accesso sulla base di determinati requisiti, senza che ciò comporti modifica dell'atto costitutivo, in altri termini, il cd. sistema della "porta aperta", certamente refluiscono positivamente sulla possibilità di recedere, sia pure alle condizioni previste dall'atto costituito, come, del resto, prevedeva espressamente l'art. 2518, comma. 2, n. 8, cod. civ., ed ora l'art. 2521, comma. 2, n. 7, dello stesso codice. 3.4.1.2. Riguardata la dichiarazione di recesso al lume della richiamata previsione statutaria, deve pure rilevarsi che l’appena riportata conclusione non si pone in contrasto con l'affermazione di questa Corte secondo cui un «recesso parziale, ossia attuato solo da coloro cui sono stati assegnati alcuni appartamenti, mentre la cooperativa è ancora impegnata nella costruzione e/o nell'assegnazione di altri alloggi ..si pone in contrasto con lo scopo mutualistico che caratterizza e distingue la società cooperativa» (cfr. Cass. n. 2524 del 1990). In tale decisione, ben vero, non solo veniva in considerazione una clausola statutaria che inibiva l'esercizio del diritto di recesso "quando l'assegnazione, anche provvisoria, dell'alloggio ha avuto luogo..", ma si affermava anche l'esistenza di un "nesso di interdipendenza funzionale che collega lo scopo sociale alle assegnazioni globalmente e non individualmente considerate". Come già in maniera perspicua puntualizzato successivamente da questa Corte (cfr. Cass. n. 5724 del 2004), "il socio di una cooperativa edilizia, che sia anche beneficiario del servizio mutualistico reso dalla medesima cooperativa, è parte di due distinti (anche se collegati) rapporti: l'uno, di carattere associativo, che direttamente discende dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio; l'altro, di natura sinallagmatica, che deriva dal contratto bilaterale di scambio mediante il quale egli si appropria del bene che la F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26089/2017 Numero sezionale 2119/2022 Numero di raccolta generale 17667/2022 cooperativa gli fornisce". In altri termini, posto che l'assegnazione non Data pubblicazione 31/05/2022 discende direttamente dal rapporto societario, bensì dal distinto atto all'uopo stipulato, il riferimento alla stessa, ancorché inadeguato, in quanto indice di un interesse egoistico contrapposto allo scopo mutualistico, non assume rilevanza se non sotto il profilo motivazionale, dovendo su di esso far premio la dichiarazione, comunque argomentata, di voler recedere dalla società. 3.5. Rilevanza decisiva assume, comunque, nella specie, la condotta di assoluta inerzia mantenuta dagli amministratori della Cooperativa in relazione alla richiesta di recesso del Dibenedetto, mai seguita da qualsivoglia delibera, di suo accoglimento o rigetto. 3.5.1. La norma statutaria, invero, attribuisce all'organo amministrativo il potere-dovere di valutare, e quindi di approvare, o meno, le dichiarazioni di recesso comunicate dai soci. 3.5.2. Se è vero, dunque, che - come si è già detto in precedenza - è legittima la disciplina convenzionale che subordina il recesso a determinati presupposti o condizioni, tra cui l'autorizzazione o l'approvazione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea dei soci, e se, parimenti, altrettanto incontrovertibile è il potere discrezionale di quegli organi, in relazione all'apprezzamento dell'interesse della società a perseguire l'oggetto sociale, raggiungibile o più agevolmente perseguibile se la compagine sociale resta integra o comunque non si modifichi sensibilmente (potere che permane anche quando l'area del recesso volontario concerna ipotesi ben circoscritte, venendo quell'apprezzamento ad essere limitato alla verifica della corrispondenza dei fatti specifici dedotti alle ipotesi statutariamente contemplate; ed è un potere non esercitabile, in caso di inerzia, da organi societari diversi da quelli a tanto deputati, né dal giudice, proprio perché riferito alla tutela dell'interesse della società, testé considerato, attribuito in via esclusiva all'organo ritenuto dal contratto sociale idoneo alle valutazioni necessarie. Cfr. Cass. n. 5126 del 2001, nonché, in motivazione, la più recente Cass. n. 26190 del 2017), è innegabile, tuttavia, che il medesimo potere, come pure si è già riferito, non F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26089/2017 Numero sezionale 2119/2022 Numero di raccolta generale 17667/2022 può tradursi in un rifiuto di provvedere (come sostanzialmente accaduto Data pubblicazione 31/05/2022 nella specie, essendo mancata qualsivoglia delibera, di accoglimento o di rigetto, sulla richiesta di recesso del Dibenedetto), il quale, oltre a contrastare con i principi di correttezza e buona fede, che vanno rispettati anche nell'esecuzione del contratto sociale, comporterebbe una sostanziale vanificazione del diritto di recesso, il cui esercizio, ai sensi dell'art. 2437, comma 3, cod. civ. (applicabile, giova ribadirlo, anche alle società cooperative), non può essere escluso o reso eccessivamente gravoso. 3.5.3. L’avvenuta violazione di tale diritto, per inosservanza dei predetti principi, rende applicabile, allora, giusta l’indirizzo ermeneutico di cui si è già dato conto (cfr., ex aliis, Cass. n. 26190 del 2017; Cass. n. 2979 del 2016; Cass. n. 10135 del 2006), l'art. 1359 cod. civ., in virtù del quale la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento. La necessità dell'accoglimento della domanda di recesso, infatti non può comportare la trasformazione della fattispecie in un accordo, nell'ambito del quale la determinazione della società venga ad assumere la funzione di accettazione della proposta del socio, tanto rivelandosi incompatibile con la qualificazione del recesso come un negozio unilaterale, corrispondente al diritto potestativo di uscire dalla società o di rinunciare a conservare lo stato derivante dal rapporto giuridico nel quale il socio è inserito, e rispetto al quale la deliberazione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea opera come condizione di efficacia. 3.6. Ne consegue che, alla stregua dei princìpi finora affermati, la corte distrettuale avrebbe dovuto valutare la persistente inerzia della Cooperativa a fronte della richiesta di recesso dell’odierno ricorrente dell’8 marzo 2005 e le conseguenze della stessa al fine della intervenuta risoluzione del rapporto associativo, tenuto conto della natura recettizia di quel recesso. 4. Gli altri motivi, come si è già anticipato, possono considerarsi assorbiti. 5. In conclusione, dunque, il ricorso del Dibenedetto deve essere accolto quanto al suo primo motivo, assorbiti gli altri, con conseguente F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26089/2017 Numero sezionale 2119/2022 Numero di raccolta generale 17667/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, per il nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarandone assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, per il nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consigl