CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02757/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (4) Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato il travisamento, in relazione all'individuazione dell'epoca di consumazione dei reati, della documentazione attestante il protrarsi dei fatti sino a tutto l'anno 2010, e, con il secondo motivo, il difetto di motivazione, siccome fondata unicamente surla distanza cronologica tra i reati, circostanza di per sé non ostativa al riconoscimento della continuazione; ritenuto che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto il dato relativo alla ripetizione delle condotte nel tempo non incide sulla distanza cronologica tra i momenti deliberativi dei reati, mentre il dato concernente l'omogeneità dei reati è stato già valutato dal primo giudice con motivazione in questa sede non censurabile; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 20