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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:C:2009:198
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 26 marzo 2009 – Commissione / Grecia (causa C‑559/07) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Politica sociale – Art. 141 CE – Parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile – Regime nazionale delle pensioni civili e militari – Differenza di trattamento con riferimento all’età pensionabile e ai requisiti di durata minima del servizio – Giustificazione – Assenza»

1. Politica sociale – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Parità di retribuzione – Art. 141 CE – Effetti di una sentenza della Corte che accerta una discriminazione (Art. 141 CE) (v. punto 26)

2. Politica sociale – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Parità di retribuzione – Retribuzione – Nozione – Regime pensionistico dei dipendenti pubblici (Art. 141 CE) (v. punti 42, 44, 46‑47, 49‑50, 55, 60)

3. Politica sociale – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Parità di retribuzione –Regime pensionistico dei dipendenti pubblici (Art. 141 CE) (v. punti 62, 66‑68) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 141 CE – Violazione del principio della parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile – Regime nazionale delle pensioni civili e militari che prevede un’età pensionabile diversa a seconda del sesso.

Dispositivo 1) Mantenendo in vigore le disposizioni che prevedono differenze tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile con riferimento all’età pensionabile e alla durata minima del servizio richiesta ai sensi del codice greco delle pensioni civili e militari istituito con decreto presidenziale 3 luglio 2000, n. 166, nella versione applicabile alla presente causa, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 141 CE. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 26 marzo 2009 – Commissione / Grecia (causa C‑559/07) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Politica sociale – Art. 141 CE – Parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile – Regime nazionale delle pensioni civili e militari – Differenza di trattamento con riferimento all’età pensionabile e ai requisiti di durata minima del servizio – Giustificazione – Assenza» 1. Politica sociale – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Parità di retribuzione – Art. 141 CE – Effetti di una sentenza della Corte che accerta una discriminazione (Art. 141 CE) (v. punto 26) 2. Politica sociale – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Parità di retribuzione – Retribuzione – Nozione – Regime pensionistico dei dipendenti pubblici (Art. 141 CE) (v. punti 42, 44, 46‑47, 49‑50, 55, 60) 3. Politica sociale – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Parità di retribuzione –Regime pensionistico dei dipendenti pubblici (Art. 141 CE) (v. punti 62, 66‑68) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 141 CE – Violazione del principio della parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile – Regime nazionale delle pensioni civili e militari che prevede un’età pensionabile diversa a seconda del sesso. Dispositivo 1)         Mantenendo in vigore le disposizioni che prevedono differenze tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile con riferimento all’età pensionabile e alla durata minima del servizio richiesta ai sensi del codice greco delle pensioni civili e militari istituito con decreto presidenziale 3 luglio 2000, n. 166, nella versione applicabile alla presente causa, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 141 CE. 2)         La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2009 — Fons Iuris — Fons Iuris