CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28475/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3578/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], PROCURATORE REPUBBLICA TRIBUNALE VERONA-intimati- avverso DECISIONE di [OSCURATO:PERSONA] n. 78/2021depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dei Geometri e [OSCURATO:PERSONA], con decisione del 6.10- 12.11.2021 , rigettò il ricorso proposto dal geom. [OSCURATO:PERSONA] avverso la delibera del Consiglio dei Geometri di Verona, che aveva comminato al professionista la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di giorni sessanta. Per la cassazione della citata decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. Sono rimasti intimati il Collegio dei [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Verona, il Consiglio Nazionale dei Geometri e GeometriLaureati ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazionedell’ art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp att. c.c. , in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 c.c., per assenza di motivazione in quanto vi sarebbe una coincidenza delle ragioni in fatto con le ragioni di diritto. Il provvedimento impugnato, dopo aver evidenziato, nello svolgimento del processo le condotte per le quali il Collegio dei Geometri aveva applicato la sanzione ed indicato le censure mosse dal ricorrente, avrebbe riportato pedissequamente il “fatto” nelle ragioni di diritto, senza spiegare le ragioni per le quali aveva prestato adesione al provvedimento impugnato. Il motivo è fondato. Dall’esame della decisione impugnata risulta l’assoluta coincidenza contenutistica tra la parte “in fatto” e quella “in diritto”, senza alcuna motivazione, neppure per “relationem” sull’adesione, da parte del Consiglio Nazionale dei Geometri, alle ragioni poste alla base del provvedimento impugnato, secondo le modalità previste dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis Cassazione civile sez. VI, 10/01/2022, n.459). Invero, qu anto riportato nella parte in “diritto” dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del rigetto del ricorso non indica le ragioni le ragioni poste a base della decisione, ovvero gli argomenti logico - giuridici che ne costituiscono il fondamento, bensì la premessa di fatto della decisione, consistente, come è dato evincersi dal contenuto testuale della cosiddetta motivazione precedentemente richiamata, nella esposizione delle circostanze che hanno condotto il Consiglio di Disciplina del Collegio dei Geometri di Verona a comminare la sanzione disciplinare. Tale anomalia costituisce una mancanza assoluta di motivazione in quanto non consente di individuare, neppure per relationem , le ragioni delladecisione. La motivazione del provvedimento impugnato non soddisfa, pertanto, il minimo costituzionale -che sottrae il provvedimento al sindacato di legittimità - in quanto la motivazione manca del tutto, nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ( Cass. Sez. Unite 7.4.2014, n.8053). La decisione impugnata si limita alla mera esposizione delle ragioni di fatto , senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte dal Collegio dei Geometri rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo. Il ricorso va, pertanto accolto; la decisione impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al [OSCURATO:PERSONA] e Laureati in diversa composizione. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in diversa compo