CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 novembre 2021
Cassazione n. 02067/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede qualificarsi il ricorso come opposizione ex artt. 568, comma 5, e 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 26 aprile 2021 del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, quale giudice dell'esecuzione ha rigettato con provvedimento, emesso con procedura de plano, la richiesta di: a) revocare l'indulto concesso in relazione alla pena di anni uno di reclusione ed euro 154,94 di multa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 3 luglio 1981, confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 9 marzo 1982, definitiva il 27 aprile 1982; b) riconoscere il beneficio della sospensione condizionale della sopra citata pena; c) dichiarare estinti i reati giudicati con la sopra citata sentenza, essendo decorso il termine quinquennale previsto dagli artt. 163 e 167 cod. pen., senza che sia stato commesso un delitto della stessa indole. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che Corvino era stato già condannato alla pena di euro 77,47 di multa per il reato di emissione di assegni a vuoto (successivamente depenalizzato), in forza di sentenza emessa dalla Procura di Aversa il 24 ottobre 1977, definitiva il 23 novembre 1977; che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che, in sede esecutiva, non si possa pronunciare la sospensione condizionale della pena in caso di revoca per abolitio criminis di sentenze di condanna che avevano impedito, nel pregresso giudizio di cognizione, la concessione del beneficio con riguardo alla pena inflitta con una successiva sentenza di condanna; che presupposto ineludibile affinché il giudice dell'esecuzione possa concedere la sospensione condizione della pena nel caso di revoca della condanna ex art. 673 cod. proc. pen. è rappresentato dal fatto che la pregressa condanna per reato, poi depenalizzato, abbia in concreto esplicato efficacia preclusiva rispetto alla concessione del beneficio della pena sospesa, circostanza non avvenuta nel caso di specie; che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pur potendo, non aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, ma quello del condono; che Corvino, pertanto, avrebbe dovuto impugnare la sentenza del giudice della cognizione sul punto.2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 125, comma 3, 674 cod. proc. pen., 174 cod. pen., 3 e 24 Cost., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe concretamente affrontato la questione dedotta, essendosi focalizzato unicamente sulla possibilità, in sede esecutiva, di disporre la sospensione condizionale della pena a seguito di revoca per aboliti° criminis di una precedente condanna ostativa, mancando così di motivare in ordine alla possibilità di revoca dell'indulto, non rinunciabile dall'imputato, e contestuale concessione della sospensione condizionale. Inoltre, chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art.174 cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità di rinuncia al beneficio da parte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Come ha correttamente evidenziato il Procuratore generale, l'ordinanza impugnata è stata emessa con procedura de plano, sicché il ricorso deve essere qualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667 comma 4 cod. proc. pen., cui rinvia l'art. 676 cod. proc. pen. e deve essere trasmesso al giudice dell'esecuzione, al quale spetta pronunciarsi nel pieno contraddittorio tra le parti con provvedimento soggetto poi all'eventuale vaglio del giudice di legittimità. 2. Il ricorso, quindi, non va dichiarato inammissibile, in osservanza dei principi del favor impugnationis e di conservazione degli atti giuridici, che trovano espressione nella previsione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ma deve intervenire la corretta qualificazione dell'impugnazione proposta quale opposizione. P.Q.M. Riqualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ufficio del Giudice delle indagini preliminari. Così deciso il 26/11/2021 LU C" o [OSCURATO:PERSONA]