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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36221/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Trieste del 8.2.2021 con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di Udine, emessa in data 25.10.2017, all'esito di rito abbreviato, che ha condannato Oscar e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, ed euro 160 di multa, ed alla pena di mesi tre, giorni sedici di reclusione ed euro 106 di multa, in relazione al delitto di concorso in tentato furto in abitazione (compiuto anche insieme ad una terza persona).

Agli imputati sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, che, per [OSCURATO:PERSONA], sono state valutate equivalenti alla ritenuta recidiva specifica ed infraquinquennale.

2. Gli imputati hanno proposto ricorso congiuntamente, tramite il difensore, e deducono tre diversi motivi.

2.1. Il primo argomento eccepito denuncia violazione di legge e vizio di manifesta illogicità della motivazione, avuto riguardo alla valutazione probatoria che ha condotto all'affermazione di colpevolezza dei ricorrenti: non si è fatto buon governo del canone processuale dettato dall'art. 192 cod. proc. pen. quanto alla prova indiziarla, poiché gli imputati non sono mai stati visti all'interno del capannone, lasciato incustodito ed aperto, ma sono stati sorpresi dal proprietario all'esterno di esso, accanto alla loro auto, senza alcuna prova che i danni causati al gruppo elettrogeno, e ritenuti sintomatici del tentativo di furto, siano attribuibili a loro e non a chiunque altro avrebbe potuto introdursi nell'immobile.

La mera presenza degli imputati nei pressi del capannone non è prova idonea a fondare la loro colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, tanto più che all'interno della loro autovettura non è stato ritrovato nulla che potesse collegarli al tentativo di furto; senza considerare la difficoltà materiale di poter immaginare che un gruppo elettrogeno potesse essere caricato in un'auto normale come quella in uso ai ricorrenti.

2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica della condotta come furto in privata dimora: il capannone agricolo, teatro dell'ipotizzata condotta di reato, non è un luogo di privata dimora, secondo le indicazioni ermeneutiche che si ricavano dalla giurisprudenza di legittimità, poiché si tratta, nella specie, di un immobile-capannone agricolo, adibito esclusivamente all'esercizio di un'attività lavorativa, in cui manca del tutto lo scopo abitativo, privo anche di corrente elettrica e lasciato, infatti, aperto ed accessibile per lungo tempo durante il giorno.

2.3. La terza ragione di censura ha eccepito, infine, violazione dell'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. nonché vizio dì carenza di motivazione, quanto alla richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale dì lieve entità, negata dalla Corte d'Appello, nonostante il gruppo elettrogeno oggetto del tentativo di furto avesse un valore di poche decine di euro sul mercato, poiché molto vetusto.

3. Il PG, con requisitoria scritta, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, congiuntamente proposto dagli imputati, è inammissibile.

2. Il primo motivo è generico, in fatto e comunque manifestamente infondato.

Il ricorso lamenta, in estrema sintesi, una diffusa debolezza dell'impianto probatorio indiziario e, per questo, una violazione del canone processuale previsto dall'art. 192 cod. proc. pen., ma le osservazioni dei ricorrenti, oltre ad essere aspecifiche, poiché non si confrontano che con una parte delle motivazioni della sentenza impugnata, sono formulate secondo direttrici di censura volte a contestare assertivamente i risultati logici della prova indiziaria, senza offrire reali argomenti che puntino a dimostrare una manifesta illogicità del provvedimento di secondo grado.

Ed invece, i due imputati, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, contenuta in una doppia pronuncia conforme, dotata di maggior resistenza anche rispetto al vizio di travisamento delle prove eventualmente dedotto, si sono introdotti all'interno della proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e hanno provato ad asportare, dall'interno del capannone agricolo della persona offesa, il gruppo elettrogeno di alimentazione, non riuscendo nell'intento per il sopraggiungere del proprietario che interrompeva la loro azione, incontrandoli all'esterno del capannanone, dopo che avevano messo in atto un malcelato tentativo dì fuga, finendo con la ruota dell'auto in un solco; alla richiesta di spiegazioni sulla loro presenza nella sua proprietà, i ricorrenti rispondevano in modo confuso e non credibile (sostenendo che uno di loro avesse bisogno di appartarsi per motivi fisiologici); successivamente, la persona offesa si è avveduta del tentato furto, una volta constatati i danni da effrazione riportati dal bene oggetto del reato.

Gli indizi che hanno determinato i giudici di secondo grado a confermare la condanna degli imputati, sono molti di più e ben più significativi, nella loro organizzazione logica collettiva, di quelli che indica il ricorrente: l'atteggiamento di fuga dei ricorrenti notato dalla vittima che li aveva sorpresi fuori dal suo capannone, tanto repentino e trafelato, per essere stati scoperti, da far finire la ruota anteriore destra nel canale che si trovava al bordo del sentiero; il fatto che avevano il bagagliaio dell'auto aperto quando la persona offesa li ha scorti in lontananza; le giustificazioni incoerenti fornite alla persona offesa alla sua richiesta di spiegazioni circa la loro presenza sulla sua proprietà, un fondo chiuso ove il transito è univocamente rivolto all'ingresso nel podere della vittima.Infine, il rilievo - nelle contestuali condizioni di tempo e di luogo dell'incontro con i due coimputati - dei danni evidenti al gruppo elettrogeno (i cavi di alimentazione erano staccati ed il lucchetto era stato quasi forzato), chiaramente ricollegabili ad un tentativo di asportarlo illecitamente e mai notati prima dalla vittima.

Le eccezioni dei ricorrenti, quindi, si risolvono in un tentativo di rilettura parziale ed inadeguata della ricostruzione probatoria ampiamente e logicamente delineata dai giudici di merito, in prospettiva di un'apodittica quanto improbabile difesa.

Ed è noto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3. Il secondo motivo di censura è anch'esso inammissibile perché, pur evidenziando una questione di qualificazione giuridica, in sostanza si risolve nella richiesta di una rilettura alternativa in fatto delle circostanze delittuose che hanno condotto a ritenere configurata la più grave fattispecie di tentato furto ex art. 624-bis cod. pen., piuttosto che il tentato furto semplice.

Ed invero, andando ad esaminare il nucleo essenziale della censura, essa implica che il Collegio prenda posizione sulla natura delle attività che la vittima del reato svolgeva nel capannone, circostanza che muove dalla ricostruzione dei particolari di accadimento del tentativo di furto.

3.1. Ebbene, è patrimonio interpretativo oramai condiviso ritenere che, in coerenza con le linee ermeneutiche delineate dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 31345 del 23.3.2017, D'Amico, Rv. 270076, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrino nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale.

Tale connotazione dei luoghi, ad un tempo "fisica" e "di destinazione", implica che il giudice di merito debba analizzare compiutamente i caratteri concreti del luogo, anche lavorativo, in cui è avvenuto il furto e, alla luce dei parametri indicati, concluda per la sussistenza o meno del reato in base all'esistenza dei requisiti indicati come necessari alla configurabilità della fattispecie.

Le Sezioni Unite hanno adottato una logica ermeneutica rigorosa della nozione di privata dimora, constatando una sua visibile, passata dilatazione nella giurisprudenza di legittimità, a volte evidentemente stridente con il principio di maggior offensività che deve sempre guidare il giudice chiamato a valutare una fattispecie dalle connotazioni di maggior severità sanzionatoria rispetto all'ipotesi di furto "base".

Muovendo dalla lettera del testo normativo, pertanto, il massimo collegio nomofilattico ha delimitato il campo applicativo della previsione dell'art.624-bis cod. pen. includendovi i luoghi che siano stati adibiti «in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico allo svolgimento di atti della vita privata, non limitati questi ultimi soltanto a quelli della vita familiare e intima (propri dell'abitazione)», nonché ì luoghi che, ancorché non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, abbiano, comunque, le caratteristiche dell'abitazione.

Sono stati, così, evidenziati tre elementi necessari ai fini della sussistenza dell'ipotesi di reato prevista dall'art. 624-bis cod. pen.: a) l'utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) la non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare.

Tanto considerato, la circostanza per cui nei luoghi di lavoro il soggetto compia atti di vita privata non può considerarsi, da sola, sufficiente per affermare che tali luoghi rientrino nella nozione di privata dimora e che, per i reati di furto in essi commessi, trovi applicazione la norma rubricata come furto in abitazione (con conseguente tutela rafforzata in termini di trattamento sanzionatorio).

Ciò in quanto, ricordano le Sezioni Unite, «i luoghi di lavoro sono, generalmente, accessibili ad una pluralità di soggetti anche senza il preventivo consenso dell'avente diritto: ad essi è quindi estraneo ogni carattere di riservatezza, essendo esposti, per definizione alla "intrusione" altrui».

Ferma tale affermazione di principio, le Sezioni Unite hanno comunque precisato che la disciplina dettata dall'art. 624 -bis cod. pen. può essere estesa ai luoghi di lavoro laddove essi presentino «le caratteristiche proprie dell'abitazione».

È indubbio, pertanto, che sia possibile individuare una sede di privata dimora nel luogo ove solitamente si svolge attività lavorativa, a condizione che in esso la persona, pur svolgendo attività lavorativa per molte ore nel corso della giornata, esplichi, altresì, attività "di vita e dimora privata", manifestando (in uno dei molteplici modi in cui può atteggiarsi la realtà) alcuni dei propri diritti individuali.

E proprio alla luce di ciò, la giurisprudenza di questa Corte ha modulato le sue linee interpretative rispetto ai casi concreti, nei quali va accertato, di volta in volta, se il luogo in cui il soggetto svolge la propria attività costituisca, o meno, privata dimora.

Tale accertamento è rimesso, ovviamente, al giudice di merito.

Quest'ultimo, sulla base degli elementi di fatto raccolti, dovrà valutare se nel luogo in cui si è realizzato il furto, luogo destinato ad attività lavorativa, il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi, con la conseguente riconducibilità dello stesso nella categoria dei luoghi di privata dimora.

In relazione ai luoghi di lavoro, dunque, le Sezioni Unite indicano la necessità di condurre, caso per caso, una valutazione di fatto; un'indagine volta ad accertare la sussistenza contestuale di tutti caratteri indicati come canoni di configurabilità della nozione di privata dimora: riservatezza delle attività che ivi si compiono; stabilità e non occasionalità della destinazione ad attività di vita privata; ius excludendi alios.

L'esito positivo di tale accertamento consente di affermare con certezza la sussumibilità della condotta nell'alveo della previsione di cui all'art. 624-bis cod. pen., anche se perpetrata in un luogo in cui si svolge, solitamente, attività lavorativa.

3.2. [OSCURATO:PERSONA] condivide tale orientamento interpretativo e sottolinea come la giurisprudenza successiva all'arresto delle Sezioni Unite abbia, di volta in volta, verificato i criteri ermeneutici già delineati, in relazione alle fattispecie concrete che le sono state sottoposte (cfr. Sez. 5, n. 35788 del 4/5/2018, Seferovic, Rv. 273894; Sez. 4, n. 32245 del 20/6/2018, D'Antonio, Rv. 273458; Sez. 5, n. 34475 del 21/6/2018, Tako, Rv. 273633).

Nel caso in esame, ci si trova dinanzi ad una doppia pronuncia conforme in cui i giudici di merito, coerentemente tra loro, hanno orientato le lodo decisioni alla luce degli approdi delle Sezioni Unite, rapportandoli alla situazione di fatto che si è accertata nel processo.

La Corte territoriale ha ampiamente risposto all'analogo motivo proposto in appello, segnalando, da un lato, l'esclusiva destinazione personale, per la vittima, dell'uso del capannone agricolo e, quindi, la sua non apertura al pubblico e io ius excludendi alios; dall'altro lato, si è evidenziata, nella ricostruzione della vicenda, come la condotta non sia stata commessa in ore notturne, quando si può ipotizzare — secondo la richiamata linea interpretativa delle Sezioni Unite - che in un immobile quale un capannone agricolo non si svolgano attività di vita privata, bensì in orario di lavoro, tanto che l'imputato stava rientrando da una giornata in cui aveva lavorato nei campi con il suo mezzo agricolo.

Infine, significativo è anche il riferimento al fatto che, proprio la presenza del gruppo elettrogeno, denotava la destinazione a luogo di privata dimora di un capanno da lavoro molto distante dall'abitazione privata della vittima.

4. Il terzo motivo di ricorso, incentrato sulla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato.

Appare necessario anzitutto premettere, data la fattispecie in esame, che, nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez.

U, n. 28243 del 28/3/2013, Zonni, Rv, 255528).Da un punto di vista più specifico, relativo alla sussistenza dei presupposti tipologici essenziali per la configurabilità dell'attenuante, invece, deve rammentarsi che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/1/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 16217 del 2/4/2019, Belfiore, Rv. 275582; Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep, 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615; vedi anche, in tema di ricettazione, Sez.

U, n. 35535 del 12/7/2007, Ruggiero, Rv. 236914).

In quest'ottica, è del tutto logico e coerente con la giurisprudenza richiamata quanto ha affermato la sentenza impugnata per giustificare il diniego del beneficio, e cioè la necessità di riparare al danno non certo irrilevante che, in prospettiva, si sarebbe verificato in caso di consumazione del furto e che sarebbe derivato dalla necessità di acquistare un nuovo gruppo elettrogeno, bene senza dubbio di non poco conto, quanto a valore economico e costi.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso congiuntamente proposto segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Trieste del 8.2.2021 con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di Udine, emessa in data 25.10.2017, all'esito di rito abbreviato, che ha condannato Oscar e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, ed euro 160 di multa, ed alla pena di mesi tre, giorni sedici di reclusione ed euro 106 di multa, in relazione al delitto di concorso in tentato furto in abitazione (compiuto anche insieme ad una terza persona). Agli imputati sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, che, per [OSCURATO:PERSONA], sono state valutate equivalenti alla ritenuta recidiva specifica ed infraquinquennale. 2. Gli imputati hanno proposto ricorso congiuntamente, tramite il difensore, e deducono tre diversi motivi. 2.1. Il primo argomento eccepito denuncia violazione di legge e vizio di manifesta illogicità della motivazione, avuto riguardo alla valutazione probatoria che ha condotto all'affermazione di colpevolezza dei ricorrenti: non si è fatto buon governo del canone processuale dettato dall'art. 192 cod. proc. pen. quanto alla prova indiziarla, poiché gli imputati non sono mai stati visti all'interno del capannone, lasciato incustodito ed aperto, ma sono stati sorpresi dal proprietario all'esterno di esso, accanto alla loro auto, senza alcuna prova che i danni causati al gruppo elettrogeno, e ritenuti sintomatici del tentativo di furto, siano attribuibili a loro e non a chiunque altro avrebbe potuto introdursi nell'immobile. La mera presenza degli imputati nei pressi del capannone non è prova idonea a fondare la loro colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, tanto più che all'interno della loro autovettura non è stato ritrovato nulla che potesse collegarli al tentativo di furto; senza considerare la difficoltà materiale di poter immaginare che un gruppo elettrogeno potesse essere caricato in un'auto normale come quella in uso ai ricorrenti. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica della condotta come furto in privata dimora: il capannone agricolo, teatro dell'ipotizzata condotta di reato, non è un luogo di privata dimora, secondo le indicazioni ermeneutiche che si ricavano dalla giurisprudenza di legittimità, poiché si tratta, nella specie, di un immobile-capannone agricolo, adibito esclusivamente all'esercizio di un'attività lavorativa, in cui manca del tutto lo scopo abitativo, privo anche di corrente elettrica e lasciato, infatti, aperto ed accessibile per lungo tempo durante il giorno. 2.3. La terza ragione di censura ha eccepito, infine, violazione dell'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. nonché vizio dì carenza di motivazione, quanto alla richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale dì lieve entità, negata dalla Corte d'Appello, nonostante il gruppo elettrogeno oggetto del tentativo di furto avesse un valore di poche decine di euro sul mercato, poiché molto vetusto. 3. Il PG, con requisitoria scritta, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, congiuntamente proposto dagli imputati, è inammissibile. 2. Il primo motivo è generico, in fatto e comunque manifestamente infondato. Il ricorso lamenta, in estrema sintesi, una diffusa debolezza dell'impianto probatorio indiziario e, per questo, una violazione del canone processuale previsto dall'art. 192 cod. proc. pen., ma le osservazioni dei ricorrenti, oltre ad essere aspecifiche, poiché non si confrontano che con una parte delle motivazioni della sentenza impugnata, sono formulate secondo direttrici di censura volte a contestare assertivamente i risultati logici della prova indiziaria, senza offrire reali argomenti che puntino a dimostrare una manifesta illogicità del provvedimento di secondo grado. Ed invece, i due imputati, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, contenuta in una doppia pronuncia conforme, dotata di maggior resistenza anche rispetto al vizio di travisamento delle prove eventualmente dedotto, si sono introdotti all'interno della proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e hanno provato ad asportare, dall'interno del capannone agricolo della persona offesa, il gruppo elettrogeno di alimentazione, non riuscendo nell'intento per il sopraggiungere del proprietario che interrompeva la loro azione, incontrandoli all'esterno del capannanone, dopo che avevano messo in atto un malcelato tentativo dì fuga, finendo con la ruota dell'auto in un solco; alla richiesta di spiegazioni sulla loro presenza nella sua proprietà, i ricorrenti rispondevano in modo confuso e non credibile (sostenendo che uno di loro avesse bisogno di appartarsi per motivi fisiologici); successivamente, la persona offesa si è avveduta del tentato furto, una volta constatati i danni da effrazione riportati dal bene oggetto del reato. Gli indizi che hanno determinato i giudici di secondo grado a confermare la condanna degli imputati, sono molti di più e ben più significativi, nella loro organizzazione logica collettiva, di quelli che indica il ricorrente: l'atteggiamento di fuga dei ricorrenti notato dalla vittima che li aveva sorpresi fuori dal suo capannone, tanto repentino e trafelato, per essere stati scoperti, da far finire la ruota anteriore destra nel canale che si trovava al bordo del sentiero; il fatto che avevano il bagagliaio dell'auto aperto quando la persona offesa li ha scorti in lontananza; le giustificazioni incoerenti fornite alla persona offesa alla sua richiesta di spiegazioni circa la loro presenza sulla sua proprietà, un fondo chiuso ove il transito è univocamente rivolto all'ingresso nel podere della vittima.Infine, il rilievo - nelle contestuali condizioni di tempo e di luogo dell'incontro con i due coimputati - dei danni evidenti al gruppo elettrogeno (i cavi di alimentazione erano staccati ed il lucchetto era stato quasi forzato), chiaramente ricollegabili ad un tentativo di asportarlo illecitamente e mai notati prima dalla vittima. Le eccezioni dei ricorrenti, quindi, si risolvono in un tentativo di rilettura parziale ed inadeguata della ricostruzione probatoria ampiamente e logicamente delineata dai giudici di merito, in prospettiva di un'apodittica quanto improbabile difesa. Ed è noto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Il secondo motivo di censura è anch'esso inammissibile perché, pur evidenziando una questione di qualificazione giuridica, in sostanza si risolve nella richiesta di una rilettura alternativa in fatto delle circostanze delittuose che hanno condotto a ritenere configurata la più grave fattispecie di tentato furto ex art. 624-bis cod. pen., piuttosto che il tentato furto semplice. Ed invero, andando ad esaminare il nucleo essenziale della censura, essa implica che il Collegio prenda posizione sulla natura delle attività che la vittima del reato svolgeva nel capannone, circostanza che muove dalla ricostruzione dei particolari di accadimento del tentativo di furto. 3.1. Ebbene, è patrimonio interpretativo oramai condiviso ritenere che, in coerenza con le linee ermeneutiche delineate dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 31345 del 23.3.2017, D'Amico, Rv. 270076, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrino nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. Tale connotazione dei luoghi, ad un tempo "fisica" e "di destinazione", implica che il giudice di merito debba analizzare compiutamente i caratteri concreti del luogo, anche lavorativo, in cui è avvenuto il furto e, alla luce dei parametri indicati, concluda per la sussistenza o meno del reato in base all'esistenza dei requisiti indicati come necessari alla configurabilità della fattispecie. Le Sezioni Unite hanno adottato una logica ermeneutica rigorosa della nozione di privata dimora, constatando una sua visibile, passata dilatazione nella giurisprudenza di legittimità, a volte evidentemente stridente con il principio di maggior offensività che deve sempre guidare il giudice chiamato a valutare una fattispecie dalle connotazioni di maggior severità sanzionatoria rispetto all'ipotesi di furto "base". Muovendo dalla lettera del testo normativo, pertanto, il massimo collegio nomofilattico ha delimitato il campo applicativo della previsione dell'art.624-bis cod. pen. includendovi i luoghi che siano stati adibiti «in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico allo svolgimento di atti della vita privata, non limitati questi ultimi soltanto a quelli della vita familiare e intima (propri dell'abitazione)», nonché ì luoghi che, ancorché non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, abbiano, comunque, le caratteristiche dell'abitazione. Sono stati, così, evidenziati tre elementi necessari ai fini della sussistenza dell'ipotesi di reato prevista dall'art. 624-bis cod. pen.: a) l'utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) la non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare. Tanto considerato, la circostanza per cui nei luoghi di lavoro il soggetto compia atti di vita privata non può considerarsi, da sola, sufficiente per affermare che tali luoghi rientrino nella nozione di privata dimora e che, per i reati di furto in essi commessi, trovi applicazione la norma rubricata come furto in abitazione (con conseguente tutela rafforzata in termini di trattamento sanzionatorio). Ciò in quanto, ricordano le Sezioni Unite, «i luoghi di lavoro sono, generalmente, accessibili ad una pluralità di soggetti anche senza il preventivo consenso dell'avente diritto: ad essi è quindi estraneo ogni carattere di riservatezza, essendo esposti, per definizione alla "intrusione" altrui». Ferma tale affermazione di principio, le Sezioni Unite hanno comunque precisato che la disciplina dettata dall'art. 624 -bis cod. pen. può essere estesa ai luoghi di lavoro laddove essi presentino «le caratteristiche proprie dell'abitazione». È indubbio, pertanto, che sia possibile individuare una sede di privata dimora nel luogo ove solitamente si svolge attività lavorativa, a condizione che in esso la persona, pur svolgendo attività lavorativa per molte ore nel corso della giornata, esplichi, altresì, attività "di vita e dimora privata", manifestando (in uno dei molteplici modi in cui può atteggiarsi la realtà) alcuni dei propri diritti individuali. E proprio alla luce di ciò, la giurisprudenza di questa Corte ha modulato le sue linee interpretative rispetto ai casi concreti, nei quali va accertato, di volta in volta, se il luogo in cui il soggetto svolge la propria attività costituisca, o meno, privata dimora. Tale accertamento è rimesso, ovviamente, al giudice di merito. Quest'ultimo, sulla base degli elementi di fatto raccolti, dovrà valutare se nel luogo in cui si è realizzato il furto, luogo destinato ad attività lavorativa, il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi, con la conseguente riconducibilità dello stesso nella categoria dei luoghi di privata dimora. In relazione ai luoghi di lavoro, dunque, le Sezioni Unite indicano la necessità di condurre, caso per caso, una valutazione di fatto; un'indagine volta ad accertare la sussistenza contestuale di tutti caratteri indicati come canoni di configurabilità della nozione di privata dimora: riservatezza delle attività che ivi si compiono; stabilità e non occasionalità della destinazione ad attività di vita privata; ius excludendi alios. L'esito positivo di tale accertamento consente di affermare con certezza la sussumibilità della condotta nell'alveo della previsione di cui all'art. 624-bis cod. pen., anche se perpetrata in un luogo in cui si svolge, solitamente, attività lavorativa. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] condivide tale orientamento interpretativo e sottolinea come la giurisprudenza successiva all'arresto delle Sezioni Unite abbia, di volta in volta, verificato i criteri ermeneutici già delineati, in relazione alle fattispecie concrete che le sono state sottoposte (cfr. Sez. 5, n. 35788 del 4/5/2018, Seferovic, Rv. 273894; Sez. 4, n. 32245 del 20/6/2018, D'Antonio, Rv. 273458; Sez. 5, n. 34475 del 21/6/2018, Tako, Rv. 273633). Nel caso in esame, ci si trova dinanzi ad una doppia pronuncia conforme in cui i giudici di merito, coerentemente tra loro, hanno orientato le lodo decisioni alla luce degli approdi delle Sezioni Unite, rapportandoli alla situazione di fatto che si è accertata nel processo. La Corte territoriale ha ampiamente risposto all'analogo motivo proposto in appello, segnalando, da un lato, l'esclusiva destinazione personale, per la vittima, dell'uso del capannone agricolo e, quindi, la sua non apertura al pubblico e io ius excludendi alios; dall'altro lato, si è evidenziata, nella ricostruzione della vicenda, come la condotta non sia stata commessa in ore notturne, quando si può ipotizzare — secondo la richiamata linea interpretativa delle Sezioni Unite - che in un immobile quale un capannone agricolo non si svolgano attività di vita privata, bensì in orario di lavoro, tanto che l'imputato stava rientrando da una giornata in cui aveva lavorato nei campi con il suo mezzo agricolo. Infine, significativo è anche il riferimento al fatto che, proprio la presenza del gruppo elettrogeno, denotava la destinazione a luogo di privata dimora di un capanno da lavoro molto distante dall'abitazione privata della vittima. 4. Il terzo motivo di ricorso, incentrato sulla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato. Appare necessario anzitutto premettere, data la fattispecie in esame, che, nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez. U, n. 28243 del 28/3/2013, Zonni, Rv, 255528).Da un punto di vista più specifico, relativo alla sussistenza dei presupposti tipologici essenziali per la configurabilità dell'attenuante, invece, deve rammentarsi che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/1/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 16217 del 2/4/2019, Belfiore, Rv. 275582; Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep, 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615; vedi anche, in tema di ricettazione, Sez. U, n. 35535 del 12/7/2007, Ruggiero, Rv. 236914). In quest'ottica, è del tutto logico e coerente con la giurisprudenza richiamata quanto ha affermato la sentenza impugnata per giustificare il diniego del beneficio, e cioè la necessità di riparare al danno non certo irrilevante che, in prospettiva, si sarebbe verificato in caso di consumazione del furto e che sarebbe derivato dalla necessità di acquistare un nuovo gruppo elettrogeno, bene senza dubbio di non poco conto, quanto a valore economico e costi. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso congiuntamente proposto segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara in
Sentenza Cassazione n. 36221/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris