CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27755/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ED (CUI 06UCCLU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 41805/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati, con cui si contesta l'omessa applicazione dell'istituto della continuazione tra i reati oggetto del procedimento, è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M