CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 12120/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7723/18 R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., società incorporante [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentate e difese, in forza di procura in calce al ricorso, dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], con la quale sono elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 66, presso lo studio associato Fantozzi & Associati. controricorrenti F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 7723/2018 avverso la sentenza n. 751/17 della Commissione tNumero sezionale 1044/2022Numero di raccolta generale 12120/2022ributaria regionale della Lombardia, depositata in data 27/02/201Data pubblicazione 13/04/20227, non notificata; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] d’Angiolella nella camera di consiglio del 22 marzo 2022; [OSCURATO:PERSONA]: A seguito di p.v.c. della Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate della Lombardia del 15 aprile 2010, venivano notificati alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - società facente parte di un gruppo societario, in qualità di consolidata, di cui era società consolidante la [OSCURATO:SOCIETA]. - avviso di accertamento, in relazione all’anno d’imposta 2008 con il quale veniva recuperati a tassazione maggiore IRES (effettiva, a carico della consolidata, e teorica a carico della consolidante) oltre sanzioni ed interessi. L'Ufficio aveva rettificato le variazioni in diminuzione, di cui al rigo RF41 del modello unico 2009 presentato dalla società consolidata, in quanto quest'ultima aveva dedotto “quote costanti di svalutazioni crediti”, sicché venivano ripresa a tassazione, in quanto indeducibili ai sensi dell’art. 106 t.u.i.r., svalutazioni pari ad euro 1.208.916,00. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la consolidante [OSCURATO:SOCIETA]., impugnavano gli avvisi di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano che li accoglieva rilevando la decadenza del potere accertativo dell’Ufficio. L’Ufficio appellava tale sentenza chiedendone la riforma; la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito, CTR), con la sentenza qui impugnata, rigettava l’appello confermando la decisione di primo grado sull’inapplicabilità del raddoppio dei termini disposto dall’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, per mancata allegazione della notitia criminis. L’Agenzia delle entrate ha presentato ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante [OSCURATO:SOCIETA].) hanno resistito con controricorso. 2 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 7723/2018 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1044/2022Numero di raccolta generale 12120/2022 s.p.a.) e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante [OSCURATO:SOCIETA].)Data pubblicazione 13/04/2022, hanno depositato “istanza di sospensione ed estinzione del giudizio”, ex art. 6, commi 10 e 13, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. n. 17 dicembre 2018, n. 136 ed hanno chiesto la cessazione della materia del contendere, allegando all’uopo copia della domanda di definizione agevolata e del modello F24 attestante il relativo pagamento. [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante [OSCURATO:SOCIETA].), hanno depositato memoria ex art. 380-bis 1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante [OSCURATO:SOCIETA].), hanno chiesto la cessazione della materia del contendere per estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6, commi 10 e 13, del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, allegando documentazione comprovante il versamento dell’importo dovuto (euro 16.622,60). L'Ufficio non ha opposto diniego nei termini di legge (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018, che prevede che l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020), né ha depositato memoria per la trattazione nell'odierna adunanza (art. 6, comma 13, d.l. cit. prevede che l’istanza di trattazione può essere presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata), sicché risulta integrata la fattispecie di estinzione del giudizio di cui all’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018. Le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso, in data 22 marzo 2022. Il Presidente 3 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E