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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45173/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di RHO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Rho ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia e lo ha condannato alla pena della multa.

2. Avverso detta sentenza ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta mancanza di motivazione, sostenendo che una corretta valutazione delle prove avrebbe condotto ad escludere il delitto contestato.

Il giudice si era limitato ad aderire alla tesi accusatoria, senza che questa fosse supportata da alcun elemento di prova. [OSCURATO:PERSONA] di pace si era basato esclusivamente sulle dichiarazioni della vittima, che erano inattendibili e non riscontrate.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio, atteso che la gravità del fatto era esigua e tale da giustificare l'applicazione del minimo edittale e delle attenuanti generiche.

Anche su tali punti difetta la motivazione.

2.3. Con il terzo motivo si duole dell'omessa applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Il Tribunale di Milano, riqualificata l'impugnazione come ricorso per cassazione, ha trasmesso gli atti a questa Corte di cassazione.

4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

4.1. [OSCURATO:PERSONA] dì pace ha fornito adeguata motivazione, esente da contraddizioni o illogicità manifeste, in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, basandosi sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta inattendibile.

Nel resto, le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità.

La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

4.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo il Giudice di pace adeguatamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato.

4.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo, non potendo il beneficio della sospensione condizionale della pena essere applicato, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 274 del 2000.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di RHO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Rho ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia e lo ha condannato alla pena della multa. 2. Avverso detta sentenza ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta mancanza di motivazione, sostenendo che una corretta valutazione delle prove avrebbe condotto ad escludere il delitto contestato. Il giudice si era limitato ad aderire alla tesi accusatoria, senza che questa fosse supportata da alcun elemento di prova. [OSCURATO:PERSONA] di pace si era basato esclusivamente sulle dichiarazioni della vittima, che erano inattendibili e non riscontrate. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio, atteso che la gravità del fatto era esigua e tale da giustificare l'applicazione del minimo edittale e delle attenuanti generiche. Anche su tali punti difetta la motivazione. 2.3. Con il terzo motivo si duole dell'omessa applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il Tribunale di Milano, riqualificata l'impugnazione come ricorso per cassazione, ha trasmesso gli atti a questa Corte di cassazione. 4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 4.1. [OSCURATO:PERSONA] dì pace ha fornito adeguata motivazione, esente da contraddizioni o illogicità manifeste, in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, basandosi sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta inattendibile. Nel resto, le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). 4.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo il Giudice di pace adeguatamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato. 4.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo, non potendo il beneficio della sospensione condizionale della pena essere applicato, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 274 del 2000. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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