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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09156/2026

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le erededi [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Romano ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 68H14 C342I), ed elettivamentedomiciliata presso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultimo;- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:PERSONA]: 06363391001) eRISCOSSIONE [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA]: 04739330829);- intimate -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSicilia n. 1063/6/2020, pubblicata il 18 febbraio 2020;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18dicembre 2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1.- In punto di fatto e limitando l’esposizione alle sole circostanze rilevantiin questa sede, si osserva che [OSCURATO:PERSONA], quale erede di SignorielloCiro, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo,avverso la sentenza in epigrafe, con cui la CTR della Sicilia, accogliendo ilgravame dell’Agenzia delle Entrate, ha dichiarato l’inammissibilità delricorso originario della predetta contribuente, senza tuttavia verificare seNumero registro generale 8265/2021l’appello erariale contro la sentenza di primo grado, che aveva inveceNumero sezionale 9063/2025annullato l’avviso di iscrizione ipotecaria, fosse stato teNmumperos dtii vraaccmoltae gnetner ale 9156/2026Data pubblicazione 11/04/2026proposto o meno.2.- L’Agenzia delle Entrate e la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sonorimaste intimate.3.- Con ordinanza interlocutoria del 14 dicembre 2022, è stata dispostal’acquisizione del fascicolo d’ufficio relativo al giudizio d’appello.

LaCancelleria ha provveduto al relativo incombente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 38,comma 3, 49, 53 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 327 c.p.c.Sostiene, al riguardo, che la CTR non avrebbe effettuato nessun vagliocirca la tempestività dell’appello (sia in termini di notificazione che intermini di deposito).Evidenzia, all’uopo, che risultano depositate agli atti esclusivamente lecartoline di avvenuto ricevimento (delle raccomandate con le quali èavvenuta la notificazione dell’atto di appello), ma non anche le ricevute dispedizione.Tali cartoline (che sono altresì riprodotte nel testo del ricorso: cfr.,all’uopo, le pagg. 6-8) non riportano alcun timbro della data di spedizione.Pertanto, secondo la prospettazione della ricorrente, non era possibiledeterminare la data di invio delle raccomandate e quindi la data dinotificazione dell’appello e, conseguentemente, non era possibileaccertare la tempestività di tale notificazione (artt. 38 comma 3, 49 d.lgs.n. 546 del 1992 e 327 c.p.c.) e la tempestività del deposito presso lasegreteria della CTR (artt. 22, 53 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992).Per l’effetto la CTR avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilitàdell’appello.2.- La censura è pienamente fondata.Se è certamente vero, infatti, che questa Corte regolatrice ha chiaritocome, in caso di notificazione a mezzo posta raccomandata, ai fini dellaprova della tempestività della costituzione in giudizio del ricorrente odell’appellante, sia valido il deposito dell’avviso di ricevimento in luogodella ricevuta di spedizione (Cass. civ., Sez. 6-5, ordinanza n. 9938 delNumero registro generale 8265/202120 aprile 2018), risulta nondimeno altrettanto innegabile come la stessaNumero sezionale 9063/2025Corte abbia richiamato il principio di diritto fissato da CassN.u mceirvo .d,i raScceozlta. gUen,e r ale 9156/2026Data pubblicazione 11/04/2026sentenze n. 13452 e n. 13453 del 29 maggio 2017 secondo cui «Nelprocesso tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (odell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del serviziopostale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momentodella costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dellaraccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimentodel plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimentomedesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale constampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.

Solo intal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesimafunzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione;invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazionemanuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avvisodi ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notificadel ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico siacertificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine didecadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)».Orbene, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, non è chi nonveda come sulle cartoline di cui si tratta (riprodotte nel testo del ricorso:cfr., all’uopo, le pagg. 6-8) non vi sia alcuna traccia di una stampigliaturameccanografica o di un timbro datario leggibili.

Invero, sia la data dispedizione (12 novembre 2014) che quella di ricevimento dell’atto (14novembre 2014) risultano manoscritte.Come si legge anche nella sentenza impugnata, infatti, la pronuncia diprimo grado della CTP Catania (sentenza n. 686/02/2013 del 25 giugno2013) venne pubblicata in data 27 settembre 2013.L’appello, invece, è stato notificato dall’Agenzia delle Entrate, al più,solo il 14 novembre 2014 (data manoscritta che si legge nelle cartolinecome avvenuta consegna delle raccomandate).

Gli avvisi di ricevimentopresenti in atti non possono, infatti, essere ritenuti equipollenti allaricevuta di spedizione quanto alla prova della tempestività del gravame,risulta apposta a penna dalla mittente.Numero registro generale 8265/2021Trattandosi di giudizio instaurato, in primo grado, anteriormente allaNumero sezionale 9063/2025data del 4 luglio 2009 (come può agevolmente deNsuummeroe dri sraic codltaa glelnae rale 9156/2026Data pubblicazione 11/04/2026ricostruzione del processo dinanzi alla CTP di Catania, operata nellasentenza impugnata), ad esso trova applicazione senz’altro il terminelungo di impugnazione di cui al combinato disposto degli artt. 38, comma3, d.lgs. n. 546 del 1992 e 327 c.p.c., nella formulazione precedente allariforma del processo civile attuata con la l. n. 69 del 2009, entrata invigore in data 4 luglio 2009.

Tale termine era di un anno e quarantaseigiorni (stante la sospensione dei termini processuali, di cui all’art. 1 l. n.742 del 1969, nella formulazione vigente ratione temporis) dallapubblicazione della sentenza.Pertanto, il termine per l’impugnazione della sentenza di primo gradoin esame scadeva il 12 novembre 2014.L’Agenzia delle Entrate ha, invece e come sopra già chiarito, notificatol’atto di appello, al più, in data 14 novembre 2014 e, quindi, oltre il termineprevisto dalla legge (che scadeva il 12 novembre 2014), cosicché taleamministrazione finanziaria è decaduta dal potere di esperirel’impugnazione.Tali rilievi non permettono nemmeno di determinare il dies a quo dacui doveva essere eseguito il deposito dell’atto d’appello presso laSegreteria della CTR (ai fini della corretta tempestivitàdell’impugnazione).Né, del resto, risulta possibile una diversa ricostruzione dellemenzionate scansioni temporali in base al fascicolo d’ufficio relativo algiudizio d’appello, acquisito dalla Cancelleria di questa Corte regolatrice inforza dell’ordinanza interlocutoria già sopra menzionata e nel quale nonv’è traccia alcuna di avvisi di ricevimento con data di spedizioneasseverata dall’ufficio postale mediante stampigliatura meccanografica, ocon timbro datario.

Parimenti, nel predetto fascicolo non v’è alcunacertificazione dell’agente postale relativa alla data di avvenuto ricevimentodel plico raccomandato.Pertanto, la CTR avrebbe dovuto senz’altro dichiarare l’appelloinammissibile, non potendo verificare la data di effettiva notificazionedell’appello, né ai fini della sua tempestività, né ai fini della tempestivitàdel deposito dell’appello medesimo.Numero registro generale 8265/2021L’Agenzia delle Entrate è, quindi, decaduta dal potere di proporreNumero sezionale 9063/2025impugnazione avverso la sentenza della CTP di CataNunmiaer,o di erasccsoeltan gdenoe rale 9156/2026Data pubblicazione 11/04/2026infruttuosamente decorso il termine cd. lungo previsto dal combinatodisposto degli artt. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 e 327 c.p.c.3.- Dalle considerazioni finora sviluppate, deriva dunquel’accoglimento del ricorso.4.- Deve, conseguentemente, disporsi, ai sensi dell’art. 384, comma2, c.p.c., la cassazione della sentenza impugnata.

Peraltro, non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere senz’altrodecisa nel merito con la declaratoria d’inammissibilità dell’appelloproposto dall’Agenzia delle Entrate.5.- Le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza dell’amministrazione finanziaria intimata e si liquidano comeda dispositivo.6.- Sussistono, invece, in ragione dell’andamento del giudizio, motiviidonei a giustificare l’integrale compensazione delle spese relative ai gradidi merito.

P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneAccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nelmerito, dichiara l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delleEntrate; dichiara interamente compensate le spese relative ai gradi dimerito; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore dellaricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidanoin complessivi €. 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00), di cui €. 200,00(euro duecento/00) per esborsi, oltre accessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,in data 18 dicembre 2025.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le erededi [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Romano ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 68H14 C342I), ed elettivamentedomiciliata presso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultimo;- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:PERSONA]: 06363391001) eRISCOSSIONE [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA]: 04739330829);- intimate -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSicilia n. 1063/6/2020, pubblicata il 18 febbraio 2020;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18dicembre 2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1.- In punto di fatto e limitando l’esposizione alle sole circostanze rilevantiin questa sede, si osserva che [OSCURATO:PERSONA], quale erede di SignorielloCiro, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo,avverso la sentenza in epigrafe, con cui la CTR della Sicilia, accogliendo ilgravame dell’Agenzia delle Entrate, ha dichiarato l’inammissibilità delricorso originario della predetta contribuente, senza tuttavia verificare seNumero registro generale 8265/2021l’appello erariale contro la sentenza di primo grado, che aveva inveceNumero sezionale 9063/2025annullato l’avviso di iscrizione ipotecaria, fosse stato teNmumperos dtii vraaccmoltae gnetner ale 9156/2026Data pubblicazione 11/04/2026proposto o meno.2.- L’Agenzia delle Entrate e la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sonorimaste intimate.3.- Con ordinanza interlocutoria del 14 dicembre 2022, è stata dispostal’acquisizione del fascicolo d’ufficio relativo al giudizio d’appello. LaCancelleria ha provveduto al relativo incombente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 38,comma 3, 49, 53 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 327 c.p.c.Sostiene, al riguardo, che la CTR non avrebbe effettuato nessun vagliocirca la tempestività dell’appello (sia in termini di notificazione che intermini di deposito).Evidenzia, all’uopo, che risultano depositate agli atti esclusivamente lecartoline di avvenuto ricevimento (delle raccomandate con le quali èavvenuta la notificazione dell’atto di appello), ma non anche le ricevute dispedizione.Tali cartoline (che sono altresì riprodotte nel testo del ricorso: cfr.,all’uopo, le pagg. 6-8) non riportano alcun timbro della data di spedizione.Pertanto, secondo la prospettazione della ricorrente, non era possibiledeterminare la data di invio delle raccomandate e quindi la data dinotificazione dell’appello e, conseguentemente, non era possibileaccertare la tempestività di tale notificazione (artt. 38 comma 3, 49 d.lgs.n. 546 del 1992 e 327 c.p.c.) e la tempestività del deposito presso lasegreteria della CTR (artt. 22, 53 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992).Per l’effetto la CTR avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilitàdell’appello.2.- La censura è pienamente fondata.Se è certamente vero, infatti, che questa Corte regolatrice ha chiaritocome, in caso di notificazione a mezzo posta raccomandata, ai fini dellaprova della tempestività della costituzione in giudizio del ricorrente odell’appellante, sia valido il deposito dell’avviso di ricevimento in luogodella ricevuta di spedizione (Cass. civ., Sez. 6-5, ordinanza n. 9938 delNumero registro generale 8265/202120 aprile 2018), risulta nondimeno altrettanto innegabile come la stessaNumero sezionale 9063/2025Corte abbia richiamato il principio di diritto fissato da CassN.u mceirvo .d,i raScceozlta. gUen,e r ale 9156/2026Data pubblicazione 11/04/2026sentenze n. 13452 e n. 13453 del 29 maggio 2017 secondo cui «Nelprocesso tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (odell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del serviziopostale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momentodella costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dellaraccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimentodel plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimentomedesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale constampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo intal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesimafunzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione;invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazionemanuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avvisodi ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notificadel ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico siacertificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine didecadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)».Orbene, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, non è chi nonveda come sulle cartoline di cui si tratta (riprodotte nel testo del ricorso:cfr., all’uopo, le pagg. 6-8) non vi sia alcuna traccia di una stampigliaturameccanografica o di un timbro datario leggibili. Invero, sia la data dispedizione (12 novembre 2014) che quella di ricevimento dell’atto (14novembre 2014) risultano manoscritte.Come si legge anche nella sentenza impugnata, infatti, la pronuncia diprimo grado della CTP Catania (sentenza n. 686/02/2013 del 25 giugno2013) venne pubblicata in data 27 settembre 2013.L’appello, invece, è stato notificato dall’Agenzia delle Entrate, al più,solo il 14 novembre 2014 (data manoscritta che si legge nelle cartolinecome avvenuta consegna delle raccomandate). Gli avvisi di ricevimentopresenti in atti non possono, infatti, essere ritenuti equipollenti allaricevuta di spedizione quanto alla prova della tempestività del gravame,risulta apposta a penna dalla mittente.Numero registro generale 8265/2021Trattandosi di giudizio instaurato, in primo grado, anteriormente allaNumero sezionale 9063/2025data del 4 luglio 2009 (come può agevolmente deNsuummeroe dri sraic codltaa glelnae rale 9156/2026Data pubblicazione 11/04/2026ricostruzione del processo dinanzi alla CTP di Catania, operata nellasentenza impugnata), ad esso trova applicazione senz’altro il terminelungo di impugnazione di cui al combinato disposto degli artt. 38, comma3, d.lgs. n. 546 del 1992 e 327 c.p.c., nella formulazione precedente allariforma del processo civile attuata con la l. n. 69 del 2009, entrata invigore in data 4 luglio 2009. Tale termine era di un anno e quarantaseigiorni (stante la sospensione dei termini processuali, di cui all’art. 1 l. n.742 del 1969, nella formulazione vigente ratione temporis) dallapubblicazione della sentenza.Pertanto, il termine per l’impugnazione della sentenza di primo gradoin esame scadeva il 12 novembre 2014.L’Agenzia delle Entrate ha, invece e come sopra già chiarito, notificatol’atto di appello, al più, in data 14 novembre 2014 e, quindi, oltre il termineprevisto dalla legge (che scadeva il 12 novembre 2014), cosicché taleamministrazione finanziaria è decaduta dal potere di esperirel’impugnazione.Tali rilievi non permettono nemmeno di determinare il dies a quo dacui doveva essere eseguito il deposito dell’atto d’appello presso laSegreteria della CTR (ai fini della corretta tempestivitàdell’impugnazione).Né, del resto, risulta possibile una diversa ricostruzione dellemenzionate scansioni temporali in base al fascicolo d’ufficio relativo algiudizio d’appello, acquisito dalla Cancelleria di questa Corte regolatrice inforza dell’ordinanza interlocutoria già sopra menzionata e nel quale nonv’è traccia alcuna di avvisi di ricevimento con data di spedizioneasseverata dall’ufficio postale mediante stampigliatura meccanografica, ocon timbro datario. Parimenti, nel predetto fascicolo non v’è alcunacertificazione dell’agente postale relativa alla data di avvenuto ricevimentodel plico raccomandato.Pertanto, la CTR avrebbe dovuto senz’altro dichiarare l’appelloinammissibile, non potendo verificare la data di effettiva notificazionedell’appello, né ai fini della sua tempestività, né ai fini della tempestivitàdel deposito dell’appello medesimo.Numero registro generale 8265/2021L’Agenzia delle Entrate è, quindi, decaduta dal potere di proporreNumero sezionale 9063/2025impugnazione avverso la sentenza della CTP di CataNunmiaer,o di erasccsoeltan gdenoe rale 9156/2026Data pubblicazione 11/04/2026infruttuosamente decorso il termine cd. lungo previsto dal combinatodisposto degli artt. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 e 327 c.p.c.3.- Dalle considerazioni finora sviluppate, deriva dunquel’accoglimento del ricorso.4.- Deve, conseguentemente, disporsi, ai sensi dell’art. 384, comma2, c.p.c., la cassazione della sentenza impugnata. Peraltro, non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere senz’altrodecisa nel merito con la declaratoria d’inammissibilità dell’appelloproposto dall’Agenzia delle Entrate.5.- Le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza dell’amministrazione finanziaria intimata e si liquidano comeda dispositivo.6.- Sussistono, invece, in ragione dell’andamento del giudizio, motiviidonei a giustificare l’integrale compensazione delle spese relative ai gradidi merito. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneAccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nelmerito, dichiara l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delleEntrate; dichiara interamente compensate le spese relative ai gradi dimerito; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore dellaricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidanoin complessivi €. 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00), di cui €. 200,00(euro duecento/00) per esborsi, oltre accessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,in data 18 dicembre 2025.Il Presidente
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