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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12763/2023

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 14/9/2022 della Corte d'appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; up-itea ?I'relazio)24svolta,eral Cor>91'gliere tt.

Luc istqpélli; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito per gli imputati l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata ai sensi dell'art. 219 comma 1 legge fall. (nonché, per [OSCURATO:PERSONA], dalla recidiva reiterata), commesso nella gestione della IN.SI.BA . srl, fallita nel dicembre del 2005, attraverso la distrazione dei beni strumentali della medesima.

In parziale riforma della pronunzia di primo grado, la Corte territoriale ha invece assolto gli imputati per non aver commesso il fatto in riferimento al concorrente reato di bancarotta fraudolenta documentale.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con unico atto a firma del comune difensore articolando sette motivi. 2.1 Con il primo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].

In proposito si lamenta che la sentenza, travisando le risultanze processuali, non avrebbe dimostrato in che termini ed a che titolo l'imputato sarebbe concorso nella distrazione di alcuni veicoli della fallita asseritannente avvenuta tra la fine del 2003 ed i primi mesi del 2004, epoca in cui il Sorrentino già da tempo era cessato dalla carica di amministratore di IN.SI.BA ., nonché da quella di procuratore generale della società.

Incarico quest'ultimo conferitogli e successivamente revocatogli dalla figlia, allo stesso succeduta nella carica apicale per un breve periodo e poi rimpiazzata dallo zio [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto.

La sentenza sarebbe inoltre contraddittoria nella misura in cui ha contestualmente riconosciuto che, all'epoca della realizzazione delle condotte distrattive, [OSCURATO:PERSONA] aveva per l'appunto già revocato la procura in precedenza conferita al padre, rivelando l'intenzione di gestire direttamente e di persona la società. 2.2 Inoltre, secondo la difesa, mentre la sentenza di primo grado aveva sostenuto che il Sorrentino dovesse rispondere del reato perché divenuto l'amministratore di fatto della fallita, il giudice dell'appello non avrebbe chiarito quale sarebbe stata la qualifica soggettiva tipica assunta dall'imputato, arrivando a ritenere tale profilo sostanzialmente irrilevante ed ancorando la sua responsabilità esclusivamente al fatto che egli sarebbe stato autore delle condotte distrattive.

Affermazione questa che sarebbe peraltro stata labilmente fondata sulla mera circostanza costituita dalla sottoscrizione da parte del Sorrentino e della figlia dell'istanza di dissequestro dei veicoli destinati ad essere esportati nel continente africano.

In realtà la prova della distrazione fornita dal curatore si fonderebbe esclusivamente sulle fatture di vendita emesse dalla fallita, dalle quali non si evincerebbe alcun riferimento all'imputato.

Del tutto inconsistente sarebbe poi il dato, pure evocato dalla Corte territoriale, relativo alla partecipazione del Sorrentino all'assemblea del 30 giugno 2003 nella quale si è proceduto all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio dell'anno precedente, posto che, come evidenziato nella stessa relazione del curatore, all'epoca l'imputato era ancora socio della fallita, avendo ceduto le proprie quote alla figlia solo nel febbraio del 2004. 2.3 Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo.

In proposito la difesa lamenta come la sentenza d'appello non abbia in definitiva smentito l'affermazione del giudice di primo grado per cui il Sorrentino sarebbe stato l'amministratore di fatto della fallita all'epoca della realizzazione delle condotte distrattive, senza al contempo fornire la dimostrazione della sussistenza di alcuno degli indicatori sintomatici dell'assunzione di tale qualifica soggettiva individuati dalla giurisprudenza ed anzi disattendendo l'argomentazione fondata sulle dichiarazioni del teste Podda sviluppata nella pronunzia di primo grado. 2.4 Con il terzo motivo vengono ancora dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'elemento soggettivo del reato.

Si eccepisce in tal senso l'omessa confutazione delle censure proposte sul punto con il gravame di merito con riguardo alla necessaria eventuale consapevolezza e volontà dell'imputato di arrecare un concreto pericolo agli interessi creditori attraverso la vendita dei veicoli, la cui sussistenza nel caso di specie sarebbe ancora una volta esclusa dallo stesso contenuto della relazione del curatore, nella quale viene sottolineato come il bilancio del 2003 rivelava l'equilibrio economico della società a quel momento, posto che le perdite registrate nell'esercizio avevano assorbito gli utili maturati in quelli precedenti. 2.5 Ulteriori vizi di motivazione vengono denunziati con il quarto motivo in riferimento al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, giustificato attraverso l'apodittica affermazione del presunto ruolo preminente svolto dal Sorrentino nella realizzazione del reato e sui suoi precedenti penali, peraltro risalenti ad oltre due decenni addietro. 2.6 Con il quinto motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], fondata esclusivamente sulla circostanza del possesso della qualifica di amministratore formale all'epoca dei fatti, nonché sulla già menzionata sottoscrizione dell'istanza di dissequestro.

In realtà la Corte territoriale non avrebbe saputo indicare alcun elemento in grado di rivelare il suo effettivo coinvolgimento materiale nelle distrazioni, certamente non ricavabile dalle fatture di vendita dei beni distratti.

Quanto alla citata istanza di dissequestro, la difesa evidenzia come la stessa non sia in grado di provare il concorso dell'imputata nel reato, essendo stata presentata in epoca successiva a quella di consumazione delle asserite distrazioni, tanto più non avendo la Corte escluso che la Sorrentino fosse una mera "testa di legno".

Non di meno, in proposito, la sentenza impugnata avrebbe altresì omesso di motivare sulle ragioni per cui l'accettazione della carica avesse implicato la consapevolezza dei disegni criminosi dell'amministratore di fatto. 2.7 Analoghi vizi vengono denunziati con il sesto motivo in merito alla mancata riduzione della pena inflitta all'imputata a seguito dell'assoluzione per il reato di bancarotta documentale ed alla conseguente esclusione della continuazione fallimentare originariamente contestata e ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti generiche.

Né il fatto che alla Sorrentino fosse stato irrogata una pena coincidente con i minimi edittali sarebbe, come sostenuto dalla sentenza, ragione sufficiente per giustificare la mancata revisione del trattamento sanzionatorio, poiché tale conclusione contrasterebbe con il disposto dell'art. 597 comma 4 c.p.p. 2.8 Con il settimo motivo vengono dedotti ulteriori vizi di motivazione, non essendosi il giudice dell'appello pronunziato sulla specifica doglianza articolata con il gravame di merito con riguardo alla qualificazione dei fatti contestati sotto il titolo della bancarotta fraudolenta, anziché della bancarotta semplice patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. I motivi concernenti la posizione di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondato e generici ed in parte versati in fatto. 2.1 Contrariamente a quanto eccepito, la Corte territoriale, coerentemente a quanto sostenuto nella sentenza di primo grado, ha ritenuto che l'imputato, dopo aver dismesso la carica formale, abbia proseguito a gestire di fatto la IN.SI.BA ., desumendo tale circostanza dal rilascio in suo favore della procura generale, dal mantenimento del controllo integrale delle quote societarie (cedute al fratello solo dopo la consumazione delle distrazioni) e dalla cessione senza corrispettivo di parte dei beni strumentali della fallita all'azienda facente capo alla moglie.

Ma la sentenza ha evidenziato come il protagonismo dell'imputato nella gestione della società sia proseguita anche dopo la revoca della procura generale, evocando in tal senso non solo la sottoscrizione dell'istanza di dissequestro dei veicoli destinati ad essere esportati assoggettati al vincolo nel porto di Genova, ma altresì e soprattutto il fatto che, una volta ottenuto il dissequestro, parte dei beni erano effettivamente partiti per l'Africa, mentre altra parte erano stati restituiti proprio al Sorrentino e degli stessi non si aveva avuto più traccia.2.2 All'evidenza il ricorso si è confrontato in maniera intermittente con tale apparato argomentativo, la cui tenuta logica non è seriamente discutibile, contestando il valore probatorio di solo alcuni degli elementi presi in considerazione dal giudice dell'appello e dunque omettendo di rapportarsi all'effettivo svolgimento del ragionamento probatorio sviluppato dalla sentenza impugnata (ed in tal senso particolarmente significativa è la mancata contestazione della restituzione all'imputato dei beni già sottoposti a sequestro). 2.3 Quanto al passaggio contenuto a p. 10 della motivazione, che certamente nella sua sintesi espressiva a prima vista potrebbe apparire contraddire quanto affermato in precedenza, una volta letto nel contesto dell'intero sviluppo argonnentativo della sentenza rivela come la Corte, pur ribadendo la propria convinzione dell'attribuibilità all'imputato della qualifica di amministratore di fatto, abbia più semplicemente inteso formulare un ragionamento subordinato, evidenziando che anche qualora volesse non condividersi tale conclusione, comunque il Sorrentino dovrebbe rispondere del reato a titolo di concorso con la figlia avendo materialmente realizzato almeno una parte della condotta distrattiva una volta ottenuta personalmente la restituzione dei beni sequestrati.

Né appare contraddittoria l'interpretazione della revoca della procura generale operata da [OSCURATO:PERSONA], giacchè i giudici dell'appello non hanno inteso affermare l'intenzione di quest'ultima di estromettere il padre della gestione della fallita, bensì sottolineare esclusivamente la sua volontà di svolgere effettivamente la carica assunta, il che non esclude di per sé il concorso nella gestione societaria anche con un amministratore di fatto. 2.4 Nuovamente generico è il terzo motivo di ricorso.

Infatti la Corte ha diffusamente chiarito come la condotta distrattiva si sia risolta nella integrale spoliazione della fallita, privata dei beni strumentali all'esercizio della propria attività.

La natura della condotta è stata dunque correttamente ritenuta rivelatrice della consapevolezza dell'imputato di porre in pericolo gli interessi creditori, privando la società dei suoi più importanti asset patrimoniali e della stessa possibilità di generare nuovi ricavi.

Manifestamente infondata è poi la pretesa del ricorrente di ricostruire il dolo del reato anche nel senso della necessaria dimostrazione della volontà di ledere la garanzia dei creditori mettendo a repentaglio l'integrità patrimoniale della società.

Parimenti infondata è l'obiezione per cui le perdite maturate nel corso dell'esercizio del 2003 sarebbero state assorbite dagli utili di quelli precedenti, ponendo dunque il Sorrentino nelle condizioni di ritenere non pericolosa la vendita dei beni strumentali.

Nella sua formulazione tale obiezione contiene già, infatti, la sua confutazione, rivelando come proprio l'avversa contingenza aziendale abbia determinato la decisione di svuotare la società, rappresentando plasticamente la consapevolezza coltivata dall'imputato del significato della condotta contestatigli.

Ciò che infatti la difesa sembra non realizzare è che oggetto di contestazione non è la mera cessione dei beni strumentali della fallita, ma che da tale cessione la stessa non abbia ricavato nulla, atteso che il curatore non ha rinvenuto alcun corrispettivo delle vendite effettuate all'azienda della moglie dell'imputato e men che meno ha trovato traccia dei beni dissequestrati ed in parte esportati. 2.5 Mere censure in fatto sono quelle proposte con il quarto motivo con riguardo al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, legittimamente negate dalla Corte in riferimento all'ampiamente motivato ruolo centrale svolto dall'imputato nello svuotamento della società e dei suoi precedenti penali, la cui datazione deve peraltro essere comparata con quella di consumazione del reato e non già con quella della sentenza di condanna, come sostenuto dal ricorrente.

3. Venendo ai motivi proposti in riferimento alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], inammissibile è il quinto.

La Corte territoriale ha infatti correttamente ritenuto l'imputata responsabile dei fatti di bancarotta patrimoniale in ragione del fatto che la stessa, all'epoca della loro realizzazione, era l'amministratrice della fallita, desumendo in maniera tutt'altro che illogica dalla sottoscrizione dell'istanza di dissequestro la sua consapevolezza e financo la sua compartecipazione materiale al disegno distrattivo, singolarmente imputato dalla difesa al padre come amministratore di fatto, qualifica invero contestata, come si è visto, nello stesso ricorso.

L'indubitabile valenza probatoria - anche ai fini della dimostrazione dell'elemento soggettivo del reato - della menzionata sottoscrizione viene confutata dalla ricorrente in maniera meramente assertiva e generica, ma, soprattutto, prescinde dal dato, invece giustamente valorizzato dalla sentenza impugnata, relativo al fatto che il sequestro aveva ad oggetto parte dei beni strumentali della fallita ed è intervenuto mentre gli stessi venivano imbarcati nel porto di Genova per essere esportati verso un paese africano in difetto di qualsivoglia tangibile tornaconto per la società.

Non solo, una volta ottenuto il dissequestro, l'imputata ha altresì lasciato che i beni venissero restituiti al padre, come pure già ricordato, anziché alla fallita.

E' dunque di palmare evidenza la sua responsabilità per le condotte contestate e la conclusione della Corte per cui la stessa non era una mera testa di legno, che sul punto, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non si è per nulla contraddetta.

Anche il sesto motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire, infatti, che non viola il disposto di cui all art. 597, comma 4, c.p.p. la sentenza del giudice d'appello che, avendo pronunciato assoluzione per alcuni dei fatti di bancarotta commessi nello stesso fallimento in riferimento ai quali già la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. era stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti riconosciute, abbia mantenuto la pena stabilita dal giudice di primo grado nel minimo edittale con la diminuzione massima per le attenuanti, non esercitando la suddetta aggravante alcun effetto sulla misura della pena ed ostando il principio di legalità della pena a diminuzioni oltre il suddetto minimo edittale, costituendo lo stesso un limite all'operatività della disposizione processuale citata (Sez. 5, Sentenza n. 34303 del 07/10/2020, Moroni, Rv. 279974).

4. Manifestamente infondato è infine anche il settimo e ultimo motivo proposto nell'interesse di entrambi i ricorrenti.

Infatti, attraverso la motivata attribuzione al fatto della qualificazione giuridica di bancarotta fraudolenta, la Corte territoriale ha implicitamente risposto all'eccezione relativa alla sua sussumibilità sotto il titolo della bancarotta semplice, senza necessità di una ulteriore specifica confutazione della tesi difensiva, la quale era peraltro stata proposta in maniera assai generica — e dunque inammissibile - con il gravame di merito, non essendo stato precisato quale delle alternative fattispecie previste dell'art. 217 legge fall. doveva ritenersi ricorrere nel caso di specie.

5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 14/9/2022 della Corte d'appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; up-itea ?I'relazio)24svolta,eral Cor>91'gliere tt. Luc istqpélli; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito per gli imputati l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata ai sensi dell'art. 219 comma 1 legge fall. (nonché, per [OSCURATO:PERSONA], dalla recidiva reiterata), commesso nella gestione della IN.SI.BA . srl, fallita nel dicembre del 2005, attraverso la distrazione dei beni strumentali della medesima. In parziale riforma della pronunzia di primo grado, la Corte territoriale ha invece assolto gli imputati per non aver commesso il fatto in riferimento al concorrente reato di bancarotta fraudolenta documentale. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con unico atto a firma del comune difensore articolando sette motivi. 2.1 Con il primo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. In proposito si lamenta che la sentenza, travisando le risultanze processuali, non avrebbe dimostrato in che termini ed a che titolo l'imputato sarebbe concorso nella distrazione di alcuni veicoli della fallita asseritannente avvenuta tra la fine del 2003 ed i primi mesi del 2004, epoca in cui il Sorrentino già da tempo era cessato dalla carica di amministratore di IN.SI.BA ., nonché da quella di procuratore generale della società. Incarico quest'ultimo conferitogli e successivamente revocatogli dalla figlia, allo stesso succeduta nella carica apicale per un breve periodo e poi rimpiazzata dallo zio [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto. La sentenza sarebbe inoltre contraddittoria nella misura in cui ha contestualmente riconosciuto che, all'epoca della realizzazione delle condotte distrattive, [OSCURATO:PERSONA] aveva per l'appunto già revocato la procura in precedenza conferita al padre, rivelando l'intenzione di gestire direttamente e di persona la società. 2.2 Inoltre, secondo la difesa, mentre la sentenza di primo grado aveva sostenuto che il Sorrentino dovesse rispondere del reato perché divenuto l'amministratore di fatto della fallita, il giudice dell'appello non avrebbe chiarito quale sarebbe stata la qualifica soggettiva tipica assunta dall'imputato, arrivando a ritenere tale profilo sostanzialmente irrilevante ed ancorando la sua responsabilità esclusivamente al fatto che egli sarebbe stato autore delle condotte distrattive. Affermazione questa che sarebbe peraltro stata labilmente fondata sulla mera circostanza costituita dalla sottoscrizione da parte del Sorrentino e della figlia dell'istanza di dissequestro dei veicoli destinati ad essere esportati nel continente africano. In realtà la prova della distrazione fornita dal curatore si fonderebbe esclusivamente sulle fatture di vendita emesse dalla fallita, dalle quali non si evincerebbe alcun riferimento all'imputato. Del tutto inconsistente sarebbe poi il dato, pure evocato dalla Corte territoriale, relativo alla partecipazione del Sorrentino all'assemblea del 30 giugno 2003 nella quale si è proceduto all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio dell'anno precedente, posto che, come evidenziato nella stessa relazione del curatore, all'epoca l'imputato era ancora socio della fallita, avendo ceduto le proprie quote alla figlia solo nel febbraio del 2004. 2.3 Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo. In proposito la difesa lamenta come la sentenza d'appello non abbia in definitiva smentito l'affermazione del giudice di primo grado per cui il Sorrentino sarebbe stato l'amministratore di fatto della fallita all'epoca della realizzazione delle condotte distrattive, senza al contempo fornire la dimostrazione della sussistenza di alcuno degli indicatori sintomatici dell'assunzione di tale qualifica soggettiva individuati dalla giurisprudenza ed anzi disattendendo l'argomentazione fondata sulle dichiarazioni del teste Podda sviluppata nella pronunzia di primo grado. 2.4 Con il terzo motivo vengono ancora dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'elemento soggettivo del reato. Si eccepisce in tal senso l'omessa confutazione delle censure proposte sul punto con il gravame di merito con riguardo alla necessaria eventuale consapevolezza e volontà dell'imputato di arrecare un concreto pericolo agli interessi creditori attraverso la vendita dei veicoli, la cui sussistenza nel caso di specie sarebbe ancora una volta esclusa dallo stesso contenuto della relazione del curatore, nella quale viene sottolineato come il bilancio del 2003 rivelava l'equilibrio economico della società a quel momento, posto che le perdite registrate nell'esercizio avevano assorbito gli utili maturati in quelli precedenti. 2.5 Ulteriori vizi di motivazione vengono denunziati con il quarto motivo in riferimento al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, giustificato attraverso l'apodittica affermazione del presunto ruolo preminente svolto dal Sorrentino nella realizzazione del reato e sui suoi precedenti penali, peraltro risalenti ad oltre due decenni addietro. 2.6 Con il quinto motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], fondata esclusivamente sulla circostanza del possesso della qualifica di amministratore formale all'epoca dei fatti, nonché sulla già menzionata sottoscrizione dell'istanza di dissequestro. In realtà la Corte territoriale non avrebbe saputo indicare alcun elemento in grado di rivelare il suo effettivo coinvolgimento materiale nelle distrazioni, certamente non ricavabile dalle fatture di vendita dei beni distratti. Quanto alla citata istanza di dissequestro, la difesa evidenzia come la stessa non sia in grado di provare il concorso dell'imputata nel reato, essendo stata presentata in epoca successiva a quella di consumazione delle asserite distrazioni, tanto più non avendo la Corte escluso che la Sorrentino fosse una mera "testa di legno". Non di meno, in proposito, la sentenza impugnata avrebbe altresì omesso di motivare sulle ragioni per cui l'accettazione della carica avesse implicato la consapevolezza dei disegni criminosi dell'amministratore di fatto. 2.7 Analoghi vizi vengono denunziati con il sesto motivo in merito alla mancata riduzione della pena inflitta all'imputata a seguito dell'assoluzione per il reato di bancarotta documentale ed alla conseguente esclusione della continuazione fallimentare originariamente contestata e ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti generiche. Né il fatto che alla Sorrentino fosse stato irrogata una pena coincidente con i minimi edittali sarebbe, come sostenuto dalla sentenza, ragione sufficiente per giustificare la mancata revisione del trattamento sanzionatorio, poiché tale conclusione contrasterebbe con il disposto dell'art. 597 comma 4 c.p.p. 2.8 Con il settimo motivo vengono dedotti ulteriori vizi di motivazione, non essendosi il giudice dell'appello pronunziato sulla specifica doglianza articolata con il gravame di merito con riguardo alla qualificazione dei fatti contestati sotto il titolo della bancarotta fraudolenta, anziché della bancarotta semplice patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. I motivi concernenti la posizione di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondato e generici ed in parte versati in fatto. 2.1 Contrariamente a quanto eccepito, la Corte territoriale, coerentemente a quanto sostenuto nella sentenza di primo grado, ha ritenuto che l'imputato, dopo aver dismesso la carica formale, abbia proseguito a gestire di fatto la IN.SI.BA ., desumendo tale circostanza dal rilascio in suo favore della procura generale, dal mantenimento del controllo integrale delle quote societarie (cedute al fratello solo dopo la consumazione delle distrazioni) e dalla cessione senza corrispettivo di parte dei beni strumentali della fallita all'azienda facente capo alla moglie. Ma la sentenza ha evidenziato come il protagonismo dell'imputato nella gestione della società sia proseguita anche dopo la revoca della procura generale, evocando in tal senso non solo la sottoscrizione dell'istanza di dissequestro dei veicoli destinati ad essere esportati assoggettati al vincolo nel porto di Genova, ma altresì e soprattutto il fatto che, una volta ottenuto il dissequestro, parte dei beni erano effettivamente partiti per l'Africa, mentre altra parte erano stati restituiti proprio al Sorrentino e degli stessi non si aveva avuto più traccia.2.2 All'evidenza il ricorso si è confrontato in maniera intermittente con tale apparato argomentativo, la cui tenuta logica non è seriamente discutibile, contestando il valore probatorio di solo alcuni degli elementi presi in considerazione dal giudice dell'appello e dunque omettendo di rapportarsi all'effettivo svolgimento del ragionamento probatorio sviluppato dalla sentenza impugnata (ed in tal senso particolarmente significativa è la mancata contestazione della restituzione all'imputato dei beni già sottoposti a sequestro). 2.3 Quanto al passaggio contenuto a p. 10 della motivazione, che certamente nella sua sintesi espressiva a prima vista potrebbe apparire contraddire quanto affermato in precedenza, una volta letto nel contesto dell'intero sviluppo argonnentativo della sentenza rivela come la Corte, pur ribadendo la propria convinzione dell'attribuibilità all'imputato della qualifica di amministratore di fatto, abbia più semplicemente inteso formulare un ragionamento subordinato, evidenziando che anche qualora volesse non condividersi tale conclusione, comunque il Sorrentino dovrebbe rispondere del reato a titolo di concorso con la figlia avendo materialmente realizzato almeno una parte della condotta distrattiva una volta ottenuta personalmente la restituzione dei beni sequestrati. Né appare contraddittoria l'interpretazione della revoca della procura generale operata da [OSCURATO:PERSONA], giacchè i giudici dell'appello non hanno inteso affermare l'intenzione di quest'ultima di estromettere il padre della gestione della fallita, bensì sottolineare esclusivamente la sua volontà di svolgere effettivamente la carica assunta, il che non esclude di per sé il concorso nella gestione societaria anche con un amministratore di fatto. 2.4 Nuovamente generico è il terzo motivo di ricorso. Infatti la Corte ha diffusamente chiarito come la condotta distrattiva si sia risolta nella integrale spoliazione della fallita, privata dei beni strumentali all'esercizio della propria attività. La natura della condotta è stata dunque correttamente ritenuta rivelatrice della consapevolezza dell'imputato di porre in pericolo gli interessi creditori, privando la società dei suoi più importanti asset patrimoniali e della stessa possibilità di generare nuovi ricavi. Manifestamente infondata è poi la pretesa del ricorrente di ricostruire il dolo del reato anche nel senso della necessaria dimostrazione della volontà di ledere la garanzia dei creditori mettendo a repentaglio l'integrità patrimoniale della società. Parimenti infondata è l'obiezione per cui le perdite maturate nel corso dell'esercizio del 2003 sarebbero state assorbite dagli utili di quelli precedenti, ponendo dunque il Sorrentino nelle condizioni di ritenere non pericolosa la vendita dei beni strumentali. Nella sua formulazione tale obiezione contiene già, infatti, la sua confutazione, rivelando come proprio l'avversa contingenza aziendale abbia determinato la decisione di svuotare la società, rappresentando plasticamente la consapevolezza coltivata dall'imputato del significato della condotta contestatigli. Ciò che infatti la difesa sembra non realizzare è che oggetto di contestazione non è la mera cessione dei beni strumentali della fallita, ma che da tale cessione la stessa non abbia ricavato nulla, atteso che il curatore non ha rinvenuto alcun corrispettivo delle vendite effettuate all'azienda della moglie dell'imputato e men che meno ha trovato traccia dei beni dissequestrati ed in parte esportati. 2.5 Mere censure in fatto sono quelle proposte con il quarto motivo con riguardo al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, legittimamente negate dalla Corte in riferimento all'ampiamente motivato ruolo centrale svolto dall'imputato nello svuotamento della società e dei suoi precedenti penali, la cui datazione deve peraltro essere comparata con quella di consumazione del reato e non già con quella della sentenza di condanna, come sostenuto dal ricorrente. 3. Venendo ai motivi proposti in riferimento alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], inammissibile è il quinto. La Corte territoriale ha infatti correttamente ritenuto l'imputata responsabile dei fatti di bancarotta patrimoniale in ragione del fatto che la stessa, all'epoca della loro realizzazione, era l'amministratrice della fallita, desumendo in maniera tutt'altro che illogica dalla sottoscrizione dell'istanza di dissequestro la sua consapevolezza e financo la sua compartecipazione materiale al disegno distrattivo, singolarmente imputato dalla difesa al padre come amministratore di fatto, qualifica invero contestata, come si è visto, nello stesso ricorso. L'indubitabile valenza probatoria - anche ai fini della dimostrazione dell'elemento soggettivo del reato - della menzionata sottoscrizione viene confutata dalla ricorrente in maniera meramente assertiva e generica, ma, soprattutto, prescinde dal dato, invece giustamente valorizzato dalla sentenza impugnata, relativo al fatto che il sequestro aveva ad oggetto parte dei beni strumentali della fallita ed è intervenuto mentre gli stessi venivano imbarcati nel porto di Genova per essere esportati verso un paese africano in difetto di qualsivoglia tangibile tornaconto per la società. Non solo, una volta ottenuto il dissequestro, l'imputata ha altresì lasciato che i beni venissero restituiti al padre, come pure già ricordato, anziché alla fallita. E' dunque di palmare evidenza la sua responsabilità per le condotte contestate e la conclusione della Corte per cui la stessa non era una mera testa di legno, che sul punto, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non si è per nulla contraddetta. Anche il sesto motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire, infatti, che non viola il disposto di cui all art. 597, comma 4, c.p.p. la sentenza del giudice d'appello che, avendo pronunciato assoluzione per alcuni dei fatti di bancarotta commessi nello stesso fallimento in riferimento ai quali già la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. era stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti riconosciute, abbia mantenuto la pena stabilita dal giudice di primo grado nel minimo edittale con la diminuzione massima per le attenuanti, non esercitando la suddetta aggravante alcun effetto sulla misura della pena ed ostando il principio di legalità della pena a diminuzioni oltre il suddetto minimo edittale, costituendo lo stesso un limite all'operatività della disposizione processuale citata (Sez. 5, Sentenza n. 34303 del 07/10/2020, Moroni, Rv. 279974). 4. Manifestamente infondato è infine anche il settimo e ultimo motivo proposto nell'interesse di entrambi i ricorrenti. Infatti, attraverso la motivata attribuzione al fatto della qualificazione giuridica di bancarotta fraudolenta, la Corte territoriale ha implicitamente risposto all'eccezione relativa alla sua sussumibilità sotto il titolo della bancarotta semplice, senza necessità di una ulteriore specifica confutazione della tesi difensiva, la quale era peraltro stata proposta in maniera assai generica — e dunque inammissibile - con il gravame di merito, non essendo stato precisato quale delle alternative fattispecie previste dell'art. 217 legge fall. doveva ritenersi ricorrere nel caso di specie. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M.
Sentenza Cassazione n. 12763/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris