Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 luglio 2023

Cassazione n. 26143/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1265-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.1265/2024 Cron.

Rep.

Ud.12/09/2024 CC avverso l'ordinanza n. 21786/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/07/2023 R.G.N. 7348/219; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. con ordinanza n. 21786 del 20 luglio 2023, questa Corte ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appello, reiettiva, per intervenuta prescrizione, di tutte le sue domande di voci retributive varie relative al rapporto di lavoro intrattenuto dal 3 dicembre 1995 all’8 marzo 2002 alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]., in riforma della sentenza di primo grado, che le aveva invece parzialmente accolte in misura di € 24.781,44;

2. in esito ad argomentato scrutinio di ognuno dei quattro motivi di ricorso, essa ha ritenuto: a) inammissibile il primo – relativo all’omessa considerazione dalla Corte territoriale della deduzione, da parte della società datrice nella memoria difensiva di primo grado, dell’eccezione di prescrizione dei crediti del lavoratore maturata fino al 17 maggio 1997 e soltanto con la memoria conclusiva del 21 novembre 2014 di un nuovo periodo di prescrizione decorrente dal 19 luglio 2002, con pronuncia d’ufficio sulla nuova eccezione di prescrizione, anziché dichiararne la decadenza della parte – non risultando oggetto di impugnazione la questione della suddetta decadenza; b) infondato il secondo – per avere la Corte d’appello erroneamente escluso la sospensione della prescrizione nei venti giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione, senza spiegare il dissenso dall’interpretazione data all’art. 410 c.p.c. dalla sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 276 del 2000 – per l’argomentata adesione al richiamato indirizzo interpretativo di legittimità, sulla base del tenore letterale della disposizione (di interruzione della prescrizione e di sospensione di ogni termine di decadenza), non estensibile alla sospensione della prescrizione, per la preclusione del ricorso all’analogia (neppure essendo assimilabile la richiesta del tentativo di conciliazione alla domanda giudiziale) in una materia di rigorosa interpretazione; c) inammissibile il terzo – per non avere la Corte territoriale attribuito efficacia interruttiva al ricorso per decreto ingiuntivo notificato il 19 novembre 2002 per il conseguimento del T.f.r. né valutato l’intimazione di pagamento del 17 maggio 2002 ai fini delle altre voci retributive – per la mancata prospettazione in sede di gravame della questione interpretativa dell’intimazione di pagamento del 17 maggio 2002, peraltro ininfluente ai fini della decisione (per l’esclusiva rilevanza dell’intervallo temporale tra la richiesta del tentativo di conciliazione e l’introduzione del giudizio da parte del lavoratore) l’inidoneità interruttiva della prescrizione della riserva contenuta, nel ricorso per decreto ingiuntivo, di agire per le altre voci; d) parimenti inammissibile il quarto – per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto la prescrizione quinquennale, anziché decennale, del compenso per lavoro straordinario prestato il sabato, dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, di mancato preavviso, festività soppresse e R.O.L. –per omessa confutazione della sua affermazione di formazione del giudicato interno sul riconoscimento, da parte del Tribunale, della prescrizione quinquennale in relazione a tutte le pretese di natura economica del lavoratore, compresa l’indennità sostitutiva per ferie, oltre che per difetto di autosufficienza in riferimento all’erroneamente ritenuta prescrizione dei crediti per lavoro straordinario, festività soppresse e R.O.L.;

3. con atto notificato l’8 gennaio 2024, il lavoratore ha proposto ricorso per revocazione con quattro motivi, cui la società ha resistito con controricorso;

4. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.;

5. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 391bis e 395 n.4 c.p.c., per errore revocatorio consistente nella ritenuta inammissibilità del primo motivo di ricorso per cassazione (illustrato alla superiore lett. a ) sulla base di una “svista percettiva”, consistente nell’avere la Corte regolatrice omesso di dichiarare la decadenza della [OSCURATO:SOCIETA]. dalla eccezione di prescrizione per il periodo successivo al 17/5/1997, in ragione della sua tardività, sull’erroneo presupposto di fatto della mancata devoluzione della questione in sede di appello da parte del Campanale (primo motivo); violazione degli artt. 391bis e 395 n. 4 c.p.c., per errore revocatorio consistente nella ritenuta infondatezza del secondo motivo di ricorso per cassazione (illustrato alla superiore lett. b ) sulla base di un “errore meramente percettivo”, consistente nell’avere fondato la Corte regolatrice le sue determinazioni sul presupposto di fatto dell’intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale dalla data di convocazione della società datrice davanti al Collegio di Conciliazione, non avendo la Corte d’appello considerato i documenti, specificamente indicati, ritualmente e tempestivamente depositati (secondo motivo); violazione degli artt. 391bis e 395 n. 4 c.p.c., per errore revocatorio consistente nella ritenuta inammissibilità del terzo motivo di ricorso per cassazione (illustrato alla superiore lett. c) sulla base di un “errore meramente percettivo”, consistente nel non avere la Corte regolatrice tenuto conto della espressa contestazione, contenuta nella memoria difensiva 17 ottobre 2017 del lavoratore, di infondatezza dell’avversaria eccezione di prescrizione, alla luce delle acquisizioni probatorie in funzione interruttiva della prescrizione medesima (terzo motivo); violazione degli artt. 391bis e 395 n. 4 c.p.c., per errore revocatorio consistente nella ritenuta inammissibilità del quarto motivo di ricorso per cassazione (illustrato alla superiore lett. d) sulla base di un “errore meramente percettivo”, consistente nel presupposto di fatto, erroneamente assunto dalla Corte regolatrice a fondamento del proprio ragionamento decisorio e invece insussistente, di formazione di giudicato interno sul riconoscimento, da parte del Tribunale, della prescrizione quinquennale in relazione a tutte le pretese di natura economica del lavoratore, compresa l’indennità sostitutiva per ferie, nonché nel difetto di autosufficienza pure erroneamente ravvisato.

In assenza di un adeguato esame del IV motivo di ricorso, testualmente riportato (quarto motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;

3. come noto, non sono suscettibili di revocazione le sentenze di questa Corte per le quali si deduca come errore di fatto unerrore che attenga alla valutazione di atti sottoposti al suo controllo e che, come tali, essa abbia dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza, poiché un taleerrore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio (Cass. 14 maggio 1998, n. 4859; Cass. 21 febbraio 2023, n. 5326);

3.1. l'erroredi fatto previsto dall'art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo direvocazione, consiste, infatti, in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di unfatto decis ivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di unfatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali (Cass. 22 ottobre 2019, n.26890; Cass. 26 gennaio 2022, n. 2236);

3.2. è altresì risaputo che l’errore di fatto, che legittima la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, consista in un’erronea percezione dei fatti di causa, che – oltre a dover rivestire i caratteri di assoluta evidenza e di semplice rilevabilità, sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, nonché quelli di essenzialità e di decisività ai fini della decisione –deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, e cioè quegli atti che la Corte deve e può esaminare direttamente con propria indagine di fatto all’interno dei motivi di ricorso, dovendo incidere unicamente sulla sentenza di legittimità (Cass. 18 febbraio 2014, n. 3820; Cass. 22 ottobre 2018, n. 26643; Cass. 18 febbraio 2019, n. 4686; Cass. 14 settembre 2021, n. 24700; Cass. 17 giugno 2022, n. 19713).

Ancora recentemente questa Corte ha ribadito (Cass. 7 giugno 2022, n. 18335) che esso non può invece consistere in un errore di diritto sostanziale o processuale, né in un errore di giudizio o di valutazione (Cass. 11 aprile 2018, n. 8984), dovendo piuttosto manifestarsi in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti invece in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato (Cass. 29 ottobre 2010, n. 22171; Cass. 11 gennaio 2018, n. 442);

4. nel caso di specie, non si è trattato di una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto decisivo, quanto piuttosto di un’argomentata valutazione giuridica relativa alle questioni dedotte con i quattro motivi del ricorso per cassazione suindicati e sostanzialmente rivisitati dai quattro motivi dell’odierno ricorso, dedotti in una sorta di nuovo “ricorso per cassazione” avverso l’ordinanza formalmente oggetto di revocazione;

4.1. in particolare, il primo motivo censura una valutazione in diritto relativa alla ritenuta inammissibilità della questione della decadenza suindicata, in quanto – secondo l’ordinanza revocanda –non sarebbe stata oggetto di doglianza in sede di gravame, mentre la parte assume – inammissibilmente in questa sede, trattandosi all’evidenza non di un errore sul fatto -che la questione avrebbe essere dovuta comunque esaminata anche in assenza di specifico motivo di appello ovvero di sua riproposizione, in quanto rimasta assorbita.

E così pure gli altri motivi investono palesi valutazioni giuridiche, riguardanti la fissazione di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale (secondo), di contestazione o meno di un’eccezione di prescrizione (terzo), di formazione di un giudicatointerno (quarto).

5. il ricorso deve allora essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio regolate secondo il regime di soccombenza, con il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1265-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.1265/2024 Cron. Rep. Ud.12/09/2024 CC avverso l'ordinanza n. 21786/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/07/2023 R.G.N. 7348/219; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con ordinanza n. 21786 del 20 luglio 2023, questa Corte ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appello, reiettiva, per intervenuta prescrizione, di tutte le sue domande di voci retributive varie relative al rapporto di lavoro intrattenuto dal 3 dicembre 1995 all’8 marzo 2002 alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]., in riforma della sentenza di primo grado, che le aveva invece parzialmente accolte in misura di € 24.781,44; 2. in esito ad argomentato scrutinio di ognuno dei quattro motivi di ricorso, essa ha ritenuto: a) inammissibile il primo – relativo all’omessa considerazione dalla Corte territoriale della deduzione, da parte della società datrice nella memoria difensiva di primo grado, dell’eccezione di prescrizione dei crediti del lavoratore maturata fino al 17 maggio 1997 e soltanto con la memoria conclusiva del 21 novembre 2014 di un nuovo periodo di prescrizione decorrente dal 19 luglio 2002, con pronuncia d’ufficio sulla nuova eccezione di prescrizione, anziché dichiararne la decadenza della parte – non risultando oggetto di impugnazione la questione della suddetta decadenza; b) infondato il secondo – per avere la Corte d’appello erroneamente escluso la sospensione della prescrizione nei venti giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione, senza spiegare il dissenso dall’interpretazione data all’art. 410 c.p.c. dalla sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 276 del 2000 – per l’argomentata adesione al richiamato indirizzo interpretativo di legittimità, sulla base del tenore letterale della disposizione (di interruzione della prescrizione e di sospensione di ogni termine di decadenza), non estensibile alla sospensione della prescrizione, per la preclusione del ricorso all’analogia (neppure essendo assimilabile la richiesta del tentativo di conciliazione alla domanda giudiziale) in una materia di rigorosa interpretazione; c) inammissibile il terzo – per non avere la Corte territoriale attribuito efficacia interruttiva al ricorso per decreto ingiuntivo notificato il 19 novembre 2002 per il conseguimento del T.f.r. né valutato l’intimazione di pagamento del 17 maggio 2002 ai fini delle altre voci retributive – per la mancata prospettazione in sede di gravame della questione interpretativa dell’intimazione di pagamento del 17 maggio 2002, peraltro ininfluente ai fini della decisione (per l’esclusiva rilevanza dell’intervallo temporale tra la richiesta del tentativo di conciliazione e l’introduzione del giudizio da parte del lavoratore) l’inidoneità interruttiva della prescrizione della riserva contenuta, nel ricorso per decreto ingiuntivo, di agire per le altre voci; d) parimenti inammissibile il quarto – per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto la prescrizione quinquennale, anziché decennale, del compenso per lavoro straordinario prestato il sabato, dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, di mancato preavviso, festività soppresse e R.O.L. –per omessa confutazione della sua affermazione di formazione del giudicato interno sul riconoscimento, da parte del Tribunale, della prescrizione quinquennale in relazione a tutte le pretese di natura economica del lavoratore, compresa l’indennità sostitutiva per ferie, oltre che per difetto di autosufficienza in riferimento all’erroneamente ritenuta prescrizione dei crediti per lavoro straordinario, festività soppresse e R.O.L.; 3. con atto notificato l’8 gennaio 2024, il lavoratore ha proposto ricorso per revocazione con quattro motivi, cui la società ha resistito con controricorso; 4. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.; 5. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 391bis e 395 n.4 c.p.c., per errore revocatorio consistente nella ritenuta inammissibilità del primo motivo di ricorso per cassazione (illustrato alla superiore lett. a ) sulla base di una “svista percettiva”, consistente nell’avere la Corte regolatrice omesso di dichiarare la decadenza della [OSCURATO:SOCIETA]. dalla eccezione di prescrizione per il periodo successivo al 17/5/1997, in ragione della sua tardività, sull’erroneo presupposto di fatto della mancata devoluzione della questione in sede di appello da parte del Campanale (primo motivo); violazione degli artt. 391bis e 395 n. 4 c.p.c., per errore revocatorio consistente nella ritenuta infondatezza del secondo motivo di ricorso per cassazione (illustrato alla superiore lett. b ) sulla base di un “errore meramente percettivo”, consistente nell’avere fondato la Corte regolatrice le sue determinazioni sul presupposto di fatto dell’intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale dalla data di convocazione della società datrice davanti al Collegio di Conciliazione, non avendo la Corte d’appello considerato i documenti, specificamente indicati, ritualmente e tempestivamente depositati (secondo motivo); violazione degli artt. 391bis e 395 n. 4 c.p.c., per errore revocatorio consistente nella ritenuta inammissibilità del terzo motivo di ricorso per cassazione (illustrato alla superiore lett. c) sulla base di un “errore meramente percettivo”, consistente nel non avere la Corte regolatrice tenuto conto della espressa contestazione, contenuta nella memoria difensiva 17 ottobre 2017 del lavoratore, di infondatezza dell’avversaria eccezione di prescrizione, alla luce delle acquisizioni probatorie in funzione interruttiva della prescrizione medesima (terzo motivo); violazione degli artt. 391bis e 395 n. 4 c.p.c., per errore revocatorio consistente nella ritenuta inammissibilità del quarto motivo di ricorso per cassazione (illustrato alla superiore lett. d) sulla base di un “errore meramente percettivo”, consistente nel presupposto di fatto, erroneamente assunto dalla Corte regolatrice a fondamento del proprio ragionamento decisorio e invece insussistente, di formazione di giudicato interno sul riconoscimento, da parte del Tribunale, della prescrizione quinquennale in relazione a tutte le pretese di natura economica del lavoratore, compresa l’indennità sostitutiva per ferie, nonché nel difetto di autosufficienza pure erroneamente ravvisato. In assenza di un adeguato esame del IV motivo di ricorso, testualmente riportato (quarto motivo); 2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili; 3. come noto, non sono suscettibili di revocazione le sentenze di questa Corte per le quali si deduca come errore di fatto unerrore che attenga alla valutazione di atti sottoposti al suo controllo e che, come tali, essa abbia dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza, poiché un taleerrore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio (Cass. 14 maggio 1998, n. 4859; Cass. 21 febbraio 2023, n. 5326); 3.1. l'erroredi fatto previsto dall'art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo direvocazione, consiste, infatti, in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di unfatto decis ivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di unfatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali (Cass. 22 ottobre 2019, n.26890; Cass. 26 gennaio 2022, n. 2236); 3.2. è altresì risaputo che l’errore di fatto, che legittima la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, consista in un’erronea percezione dei fatti di causa, che – oltre a dover rivestire i caratteri di assoluta evidenza e di semplice rilevabilità, sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, nonché quelli di essenzialità e di decisività ai fini della decisione –deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, e cioè quegli atti che la Corte deve e può esaminare direttamente con propria indagine di fatto all’interno dei motivi di ricorso, dovendo incidere unicamente sulla sentenza di legittimità (Cass. 18 febbraio 2014, n. 3820; Cass. 22 ottobre 2018, n. 26643; Cass. 18 febbraio 2019, n. 4686; Cass. 14 settembre 2021, n. 24700; Cass. 17 giugno 2022, n. 19713). Ancora recentemente questa Corte ha ribadito (Cass. 7 giugno 2022, n. 18335) che esso non può invece consistere in un errore di diritto sostanziale o processuale, né in un errore di giudizio o di valutazione (Cass. 11 aprile 2018, n. 8984), dovendo piuttosto manifestarsi in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti invece in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato (Cass. 29 ottobre 2010, n. 22171; Cass. 11 gennaio 2018, n. 442); 4. nel caso di specie, non si è trattato di una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto decisivo, quanto piuttosto di un’argomentata valutazione giuridica relativa alle questioni dedotte con i quattro motivi del ricorso per cassazione suindicati e sostanzialmente rivisitati dai quattro motivi dell’odierno ricorso, dedotti in una sorta di nuovo “ricorso per cassazione” avverso l’ordinanza formalmente oggetto di revocazione; 4.1. in particolare, il primo motivo censura una valutazione in diritto relativa alla ritenuta inammissibilità della questione della decadenza suindicata, in quanto – secondo l’ordinanza revocanda –non sarebbe stata oggetto di doglianza in sede di gravame, mentre la parte assume – inammissibilmente in questa sede, trattandosi all’evidenza non di un errore sul fatto -che la questione avrebbe essere dovuta comunque esaminata anche in assenza di specifico motivo di appello ovvero di sua riproposizione, in quanto rimasta assorbita. E così pure gli altri motivi investono palesi valutazioni giuridiche, riguardanti la fissazione di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale (secondo), di contestazione o meno di un’eccezione di prescrizione (terzo), di formazione di un giudicatointerno (quarto). 5. il ricorso deve allora essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio regolate secondo il regime di soccombenza, con il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorren
Sentenza Cassazione n. 26143/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris