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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024

Cassazione n. 06721/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIt-dato avviso ali 'è --pà-Ft1;, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] gi denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e l'assenza di motivazione in ordine all'assenza dei presupposti per l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti; considerato, infatti, che la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena ex art.599 bis cod. proc. pen. per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati; rilevato che in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 615 bis cod. proc. pen. con procedura de plano e conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere restensore [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIt-dato avviso ali 'è --pà-Ft1;, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] gi denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e l'assenza di motivazione in ordine all'assenza dei presupposti per l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti; considerato, infatti, che la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena ex art.599 bis cod. proc. pen. per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati; rilevato che in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 615 bis cod. proc. pen. con procedura de plano e conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere restensore [OSCURATO:PERSONA] nte
Sentenza Cassazione n. 06721/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris