CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 07065/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BUCONI. FATTO 1. Con la sentenza n. 603/2015, il Tribunale di Roma ha riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere la decorrenza giuridica del rapporto dirigenziale dal 9.3.2000 (data di deposito del ricorso al TAR del Lazio definito con la sentenza n. 61/2001) ed ha condannato l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture(di seguito AVCP) al risarcimento del danno patrimoniale pari alle differenze retributive tra la suddetta data e quella di assunzione del 20.11.2001. 2.La Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame proposto dall’ANAC(già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) avverso tale la sentenza, ha dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere la decorrenza giuridica dell’incarico di dirigente del servizio ispettivo dalla data del 20.7.2001 ed ha condannato l’ANAC al pagamento, in favore del medesimo, della somma di € 14.350,62, oltre interessi legali dal 10.2.2008 al soddisfo. 3. La Corte territoriale ha ricostruito la vicenda processuale, evidenziando che il Migliorato aveva partecipato al concorso per esami,bandito dal Ministero dei [OSCURATO:PERSONA] pubblicato sulla G.U. del 12.4.1997, per il conferimento di 20 posti di dirigente nel ruolo tecnico del [OSCURATO:PERSONA] dell’Autorità per la vigilanzasui lavori pubblici ; nel la relativa graduatoria , approvata con decreto n. 1069 del 31.3.1999era risultato idoneo e si era collocato al 28° posto. L’AVCPaveva invitato i vincitori a presentarsi in data 1.12.1999 per la stipula del contratto di lavoro, ma quattro di essi non avevano assunto servizio ed erano stati dichiarati decaduti dal diritto di nomina, un quinto aveva rinunciato pochi giorni dopo avere preso servizio, ed altri due avevano rinunciato dopo circa quattro mesied il Migliorato aveva pertanto chiesto alla medesima Autorità di essere assunto; avendo ricevuto risposta negativa, aveva adito il giudice amministrativo. Il TARdel Lazio , con sentenza n. 17/2001 ( confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2898/2007), avevaannullato la determinazione dell’Autorità di non ricorrere allo scorrimento della graduatoria ; in data 20.7.2001 l’Autorità aveva invitato il Migliorato a presentarsi per la stipula del contratto di dirigente, ma subito dopo gli aveva comunicato il rinvio ad altra data in quanto erano intervenute le richieste di assunzione di altri idonei dello stesso concorso. [OSCURATO:PERSONA] aveva pertanto nuovamente adito il TAR per ottenere l’esecuzione della precedente sentenza;il giudice amministrativo, con sentenza n. 9356/2001 hadisposto l’obbligo dell’AVCP di procedere allo scorrimento della graduatoria. 4. La Corte territoriale ha osservato che avverso la decisione di rigetto della domanda di immissione nel ruolo con decorrenza dalla data di notifica del ricorso (9.3.2000) il Migliorato non avevaproposto appello al Consiglio di Stato, con la conseguenza chesu tale domanda si è formato il giudicato ; ha inoltre ri tenuto infondata la domanda di retrodatazione dell’incarico dirigenziale al dicembre 1999. 5. Ha rilevato che i giudici amministrativi hanno annullato il provvedimento impugnatoed hanno escluso la sussistenza di un diritto soggettivo perfetto del privatoall’assunzione, senza precisare il momento dello scorrimento , e dunque del perfezionamento del diritto all’assunzione, limitandosi a precisare che il ricorso alla graduatoria doveva essere effettuato entro il limite massimo di validità della medesima. 6. Il giudice di appello ha dunque ritenuto la sussistenza di un giudicato di rigetto sulla domandadi assunzione in base allo scorrimento della graduatoria nei termini richiesti dal ricorrente (immissione in ruolo dal dicembre 1999, data in cui quattro degli idonei avevano rinunciato al posto, ovvero dalla data del deposito del ricorso al TAR). 7. Considerato che il Migliorato si era classificato 28° e chei posti erano venti, ha ritenuto che il medesimo dovesseattendere lo scorrimento fino al 28° posto;ha pertanto ritenuto insufficientile 7 rinunce e decadenze intervenute nei primi 4 mesi dal 1.12.1999(secondo le prospettazioni contenute nel ricorso di primo grado), evidenziando chesolo nel luglio 2001 si erano verificati i presupposti per l’assunzione, in quanto vi era stato un effettivo scorrimento da parte dell’Amministrazione. 8. Ha reputato ininfluenti sulla posizione del Migliorato sia la sospensione dell’assunzione da parte dell’AVCP in ragione della presentazione di altre domande di scorrimento (in quanto il TAR in sede di ottemperanza aveva rilevato che l’Autorità, in attuazione delle sentenze del giudice amministrativo, avrebbe dovuto far scorrere la graduatoria solo per coloro che, come il Migliorato, avevano presentato ricorso innanzi al giudice amministrativo), che la stipula di contratti a tempo determinato. 9. Quanto al secondo profilo, ha valorizzato le circostanzeche le assunzioni a termine( solo quattro per la qualifica dirigenziale ) non erano state effettuate prima del maggio 2001e ancorché fosse presumibile che con tali nomine l’AVCP avesse in parteriempito le vacanze causate dalle pregresse rinunce nel concorso a 20 dirigenti, ha escluso che il Migliorato potesse avere una posizione di vantaggio, in quantoera 28° ed era preceduto in graduatoria dai 4 colleghi che come lui avevano fatto ricorso al TAR.10. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. 11. L’ANAC ha resistito con controricorso. DIRITTO 1. Con l’unico motivo, il ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e la conseguenteerrata applicazione del giudicato amministrativo in relazione alla retrodatazione della decorrenza giuridica dell’assunzione. Addebita alla sentenza impugnata il travisamento del giudicato amministrativo in relazione ai termini di maturazione del diritto all’assunzione del ricorrente.Evidenzia che il giudice di appello ha omesso di considerare che l’art. 13, comma 6, del d.l. n. 67/1997, posto a fondamento delle pronunce amministrative, ha previsto l’immediata copertura di 20 posti tecnici con qualifica di dirigente, che nel mese di dicembre 1999 i posti da coprire erano già cinque (come risulta anche dalla sentenza impugnata), che in attuazione delle sentenze del giudice amministrativo l’AVCP avrebbe dovuto scorrere la graduatoria solo per coloro che avevano presentato ricorso al TAR, e che nel caso di specie li idonei aventi diritto allo scorrimento prima del Migliorato erano solo quattro, come affermato dal TAR del Lazio in sede di ottemperanza. Lamenta la contraddittorietà della sentenza impugnata, che si è discostata dagli incontrovertibili elementi nella medesima indicati ; evidenzia inoltre che l’obbligo dell’esponente all’assunzione non discende dalla pronuncia del giudice amministrativo, ma direttamente dalla legge, che impone l’immediata copertura dei 20 posti di dirigente tecnico, e non il mero collocamento in graduatoria. 2. Il ricorso è inammissibile. 3.La sentenza impugnata ha rilevato la sussistenza di un giudicato di rigetto sia in ordine alla domanda del Migliorato di assunzione in base allo scorrimento della graduatoria nei termini richiesti dal ricorrente (immissione in ruolo dal dicembre 1999), sia in ordine alla domanda del Migliorato di immissione nel ruolo con decorrenza dalla data di notifica del ricorsoal TAR.A fronte di tali statuizioni, il ricorso lamenta il travisamento del giudicato amministrativo costituito dalla sentenza del TAR del Lazio n. 18/2001 (confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2898/2007), sostenendoche lo stesso giudicato ha riconosciuto il diritto alla retrodatazionedell’immissione in ruolo del Migliorato alla data della notifica dell’originario ricorso al TAR (9.3.2000). Deve innanzituttorammentarsi che il giudicato esterno, in quanto provvisto di “vis imperativa” e indisponibilità per le parti, va assimilato agli “elementi normativi”, sicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, in base agli artt. 12 disp. prel. cod. civ., con conseguente sindacabilità degli eventuali errori interpretativi sotto il profilo della violazione di legge (v. Cass. S.U. n. 11501/2008; Cass. n. 30838/2018). Ciò premesso, ilricorso è formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 4 cod. proc. civ., non è autosufficiente, in quanto non trascrive la parte del giudicato di cui lamenta il travisamento, né localizza il giudicato, e non consente dunque di verificare la fondatezza della censura. Questa Corte ha chiarito che l’esercizio del potere-dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012); la parte non è dunque dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di riportare nel ricorso, nelle parti essenziali, gli atti rilevanti, non essendo consentito il mero rinvio per relationem, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actisla fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019). Gli oneri sopra richiamati sono, altresì, funzionali a permettere il pronto reperimento degli atti e dei documenti il cui esame risulti indispensabile ai fini della decisione sicché, se da un lato può essere sufficiente per escludere la sanzione della improcedibilità il deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio nonché dei fascicoli di parte di entrambi i gradi del giudizio di merito, dall’altro non si può mai prescindere dalla specificazione dell’esatta sede in cui il documento o l’atto sia rinvenibile (Cass. S.U. n. 25038/2013). La decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia, ha escluso che l’orientamento sopra richiamato sia in sé lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione superiore ed ha rilevato che la cosiddetta autosufficienza del ricorso, se applicata senza cadere in eccessivo formalismo, serve a semplificare l'attività dell'organo giurisdizionale nazionale e ad assicurare nello stesso tempo la certezza del diritto nonché la corretta amministrazione della giustizia (punto 75) in quanto, consentendo alla Corte di Cassazione di comprendere il contenuto delle doglianze sulla base della sola lettura del ricorso, garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili ( punti 78, 104 e 105). Le Sezioni Unite di questa Corte, nel recepire detta sollecitazione, con la sentenza n. 8950 del 18 marzo 2022 hanno affermato che l’onere di «specifica indicazione» imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. non si può «tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso», ma hanno anche ritenuto necessaria l’individuazione chiara del contenuto dell’atto, cosa che nel caso in esame non è avvenuta. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 6.Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per il ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. PQM La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 4.500,00 per competenze professionali, oltre spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a