CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2024
Cassazione n. 35740/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Salerno, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione dei reati ascritti, poiché le deduzioni sviluppate nel ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza dei Giudici di merito, che hanno fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che anche le altre deduzioni in punto di risarcimento danno, mancata applicazione dell'art.131-bis c.p. e trattamento sanzionatorio sono ugualmente generiche, perché si risolvono nella riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]