CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2021
Cassazione n. 06569/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sui ricorsi riuniti 17259/2021 e 17263/2021 proposti da: =[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, viale delle Milizie 106, presso lo studio Jell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] M.A. VACCARO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS) - intimato - avverso la sentenza n. 741/2021 della Corte d'Appello di Napoli, depositata il 23.2.2021, NRG 1675/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso avviso di addebito per contributi IVS dell'anno 2011, disattesa dal Tribunale di Napoli, con sentenza poi confermata dalla Corte d'Appello della stessa città; 2. la Corte territoriale riteneva assorbente la questione sulla tardività dell'impugnazione, perché intervenuta oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, co. 5, d. Igs. 46/1999 e ciò sul presupposto dell'infondatezza della censura del Ferrillo in ordine all'invalidità della notifica dell'avviso; 3. la Corte territoriale riteneva in particolare che non fosse ragione di invalidità il fatto che la notificazione via PEC conteneva in allegato un file "pdf", privo dell'estensione ".p7m"; 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, mentre l'INPS è rimasto intimato; 5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; [OSCURATO:PERSONA] 1. si deve dare preliminarmente atto che al presente procedimento è stato riunito quello iscritto al N.R.G. 17263/2021, in quanto mera duplicazione dell'iscrizione a ruolo del medesimo ricorso per cassazione; 2 il primo motivo di ricorso afferma la nullità della sentenza :mpugnata in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c, per avere erroneamente la Corte territoriale ritenuto raggiunta la prova della notifica dell'avviso di addebito, a fronte della produzione in giudizio della stampa di una copia informale dell'avviso telematico di consegna della PEC, disconosciuto dal destinatario [OSCURATO:PERSONA]; 3. il motivo è infondato;4. la notificazione dell'avviso di addebito non rientra nell'ambito della notifica di atti giudiziari ad opera di avvocati e dunque non si applica l'art. 9, co. 2, L. 53/1994; 5. quella che rileva è invece la previsione dell'art. 23 d. Igs. 32/2005, riguardante le "copie analogiche di documenti nformatici", secondo cui (comma 2) le copie su supporto analogico di documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale «se la loro conformità non è espressamente disconosciuta» 6. d'altra parte, il disconoscimento ai sensi dell'art. 23, co. 2 è da riportare all'ipotesi generale di cui all'art. 2712 C.C. (C. 11606/2018) e deve avvenire, sulla base dei principi sanciti rispetto alla norma codicistica, in modo chiaro ed espressamente riferito alla conformità tra copia ed originale (C. 2117/2011; C. 3122/2015; C. 17526/2016); 7. nel caso di specie il ricorrente ha trascritto l'atto di appello (ricorso per cassazione pag. 4 nota 6 e pag. 7 nota 10) in cui si affermava che quella offerta in produzione dall'INPS era «una mera copia dell'avviso di addebito e una ricevuta di consegna di un messaggio PEC non recante alcun espresso chiaro e univoco .-iferimento all'avviso di addebito», eccependo poi l'assenza di una corretta e rituale notifica di quest'ultimo; 8, premesso che il motivo di ricorso per cassazione nulla più dice rispetto al riferirsi della copia analogica della RAC a quell'avviso di addebito, nel medesimo ricorso, quanto al disconoscimento, non è riportato in quali termini esso fosse avvenuto in primo grado, in violazione del criterio di specificità di cui all'art. 366 n. 4 c.p.c., da osservare anche in relazione ai vizi in procedendo (C., SU, 3077/2012); 9. neppure poi integra gli estremi di un idoneo disconoscimento quanto riferito attraverso la trascrizione dello stralcio dell'atto di appello;10. al di là delle necessità di dimostrare anche la tempestività del disconoscimento entro la prima udienza o nella prima risposta successiva all'acquisizione processuale del documento (C. 9526/2010), non è infatti sufficiente ad integrare i necessari estremi del disconoscimento la denuncia dell'avvenuto deposito di una «mera copia» o l'affermazione generica di un'inidoneità probatoria di essa, perché il disconoscimento deve riguardare espressamente la conformità della copia all'originale e non altro e non può consistere, come già si è precisato, in altre generiche affermazioni; 11. è poi evidente che il disconoscimento neppure potrebbe avvenire attraverso il ricorso per cassazione o affermazioni in esso contenute, trattandosi di attività da svolgere nell'ambito del grado :n cui il documento sia stato depositato e con la menzionata tempestività; 12. il motivo è dunque nel complesso inammissibile; 13. i secondo motivo adduce parimenti la nullità della sentenza impugnata, argomentando sulla nullità della notificazione per essere stata essa effettuata da indirizzo PEC ([OSCURATO:EMAIL]) non iscritto in alcun pubblico elenco; 14. di tale questione non è menzione nella sentenz:a impugnata; 15. vale dunque il principio per cui «qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito» (C. 20694/2018; C. 15430/2018; C. 23675/2013); 16. tali oneri non sono stati assolti e dunque, tenuto altresì conto che il tema di cui al secondo motivo imporrebbe tra l'altro accertamenti di fatto, impropri in sede di legittimità, anche questa censura è da ritenere inammissibile; 17. nulla sulle spese in mancanza di attività difensiva dell'INPSit P.Q.M. La Corte pronunciando sui ricorsi riuniti li rigetta; nulla sulle spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Cos