CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11834/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 11/11/2021 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Salerno accoglieva parzialmente l'appello cautelare proposto dall'indagata [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, che in relazione ai reati di cui agli artt. 353 e 479 cod. pen. le aveva applicato le misure cautelari dell'obbligo di presentazione alla p.g. e della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio, revocando la misura coercitiva e confermando quella interdittiva. Alla indagata era stato provvisoriamente contestato di aver, in concorso con altri, in qualità di responsabile dell'area pubblica del Comune di Montecorice e R.U.P., turbato, con collusioni e altri mezzi fraudolenti, la gara per l'affidamento dei lavori per la messa in sicurezza di un tratto di lungomare e della passerella di collegamento con il pontile nonché di ripristino del tappetino di tratti stradali, affidando l'incarico di direttore dei lavori a [OSCURATO:PERSONA] e poi accordandosi affinché i lavori venissero aggiudicati alla Me.CO. unica offerente (reato commesso dal marzo 2019 al 26 aprile 2019); nonché di aver in concorso con altri, nella medesima qualità, attestato falsamente nella determina avente ad oggetto l'aggiudicazione dei lavori di cui sopra che l'atto era stato formato il 23 aprile 2019 (reato commesso il 26 aprile 2019). Con l'impugnazione cautelare, la difesa dell'indagata aveva contestato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in ragione della inutilizzabilità delle intercettazioni poste a fondamento dell'ordinanza genetica, per violazione dell'art.270 cod. proc. pen. Il Tribunale dava atto che le suddette intercettazioni erano state autorizzate nel procedimento scaturito dalla denuncia dell'ing. Funiciello, avente ad oggetto la condotta posta in essere dalla Porzio, responsabile dell'Area pubblica del Comune di Montecorice e RUP, con riferimento ai lavori per la realizzazione di una condotta sottomarina realizzati in violazione della disciplina sugli appalti pubblici; che le captazioni, autorizzate per il reato di cui all'art. 317 cod. pen. a carico della Porzio, mentre non avevano portavano ad acquisire elementi in ordine a tale reato, avevano rivelato la perpetrazione da parte della stessa, nella medesima qualità e in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di una condotta qualificabile alla stregua dell'art. 353 cod. pen. relativa alla procedura per l'affidamento di lavori per altra gara pubblica (la messa in sicurezza di un tratto di lungomare). Il Tribunale riteneva sussistente la connessione qualificata ex art. 12 cod. proc. pen., sub specie di quella prevista dal comma 1, lett. b), in quanto i reati, commessi con la strumentalizzazione della qualità soggettiva pubblica della Porzio nel medesimo contesto temporale e realizzati con condotte sostanzialmente omogenee, apparivano esecutivi di un medesimo disegno criminoso complessivamente volto a condizionare gli esiti di determinazioni comunali onde favorire determinati soggetti, in totale spregio delle procedure poste a presidio della correttezza, trasparenza ed imparzialità della P.A. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagata, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 273 cod. proc. pen. e 353 e 479 cod. pen.; violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. con riferimento alla utilizzabilità delle captazioni per un reato diverso in assenza assoluta del presupposto. 2.1.2. Il materiale captativo costituisce l'unico materiale indiziario posto a base dell'ordinanza cautelare e trova la sua fonte in decreti autorizzativi emessi in altro procedimento per una diversa ipotesi delittuosa (art. 317 cod. pen.). Il Tribunale ha ritenuto utilizzabili le captazioni per i reati oggetto del presente procedimento ravvisando la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati nella loro collocazione nel medesimo contesto spazio-temporale e realizzazione mediante condotte sostanzialmente omogenee. Tale conclusione è errata in fatto e in diritto. Quanto al carattere omogeneo delle condotte basterà visionare la prima richiesta di autorizzazione formulata dal P.M. per le intercettazioni per verificare che il delitto di tentata concussione contestato alla ricorrente riguardava il settore di edilizia privata (avrebbe tentato di indurre il Celentano a cambiare tecnico pur di vedersi rilasciato il P.d.C.) e non, come ritenuto dal Tribunale, appalti pubblici (oggetto invece delle contestazioni del presente procedimento). La motivazione si risolve in argomentazioni apparenti, in quanto generiche e vaghe. Il Tribunale non ha indicato alcun elemento concreto in grado di dimostrare la preesistenza di unico programma criminale che comprendesse entrambi i reati in questione. Inoltre, la motivazione è anche illogica nella misura in cui lo stesso Tribunale ha riconosciuto che nessun elemento le intercettazioni avevano restituito sull'ipotesi concussiva. 2.1.2. Neppure è sostenibile la ideazione e deliberazione del disegno criminoso, in quanto la concussione risalirebbe al 2018 e i reati del presente procedimento traggono origine da finanziamenti statali concessi al Comune in epoca successiva (almeno dal 10 gennaio 2019). Quindi da una deliberazione necessariamente successiva. Tale conclusione emerge anche dalla ordinanza genetica dove si sostiene che la captazione del 2 marzo 2019 dimostrerebbe che la ricorrente si sarebbe accordata con Lanzaro e Rago per affidare a quest'ultimo la direzione dei lavori e alla moglie del medesimo il collaudo dell'opera e che dalla captazione del 4 marzo 2019 emergerebbe che la società Me.Co. sarebbe stata la beneficiaria dei lavori. Aspetti sui quali nessuna motivazione il Tribunale ha reso. Basterà leggere l'ordinanza impugnata per verificare che le intercettazioni del 23 aprile e 26 marzo 2019 dimostrano l'assenza di un unico disegno criminoso: la esigenza di retrodatare la determina di aggiudicazione è figlia di un evento sopravvenuto (assenza di un funzionario) non conoscibile neppure all'atto della ideazione della turbativa della gara. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto avanza censure in parte generiche e in parte non consentite. 2. Va preliminarmente richiamato il principio pacifico, secondo cui l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (tra tante, Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018 dep. 2019, Rv. 275222). Nel caso in esame, la motivazione non appare all'evidenza censurabile, perché risulta sostenuta da un ragionamento che non può definirsi apparente o inesistente, in quanto articolata - quanto alla ritenuta unicità del disegno criminoso - su legittimi e non manifestamente illogici parametri di valutazione. Il riconoscimento della continuazione si basa infatti sulla verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074, che ha precisato come non sia sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici di cui sopra se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni). Il Tribunale si è basato su detti indicatori, valorizzandone la valenza dimostrativa della programmazione e deliberazione unitaria dei reati, attraverso le plurime coincidenze indiziarie favorevoli, che venivano ad incrementare ragionevolmente la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso (per tutte, Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Rv. 246838).3. Il ricorso ha altresì contestato - evocando il travisamento di dati processuali - il ragionamento giustificativo esposto nell'ordinanza impugnata. 3.1. Quanto in particolare alla indicazione del fatto-reato per il quale sarebbero state autorizzate le intercettazioni, il motivo è generico, essendosi la ricorrente limitata ad allegare la sola prima richiesta del P.M. di autorizzazione alle intercettazioni pur a fronte di una attività intercettativa protratta per svariati mesi (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244329; Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229245) e omettendo di indicare la rilevanza del vizio (là dove limitato alla sola prima autorizzazione) rispetto alle captazioni utilizzate per il compendio indiziario (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). 2.2. Quanto al dedotto travisamento della prova, va altresì osservato che già il Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza genetica aveva fatto riferimento, nel descrivere la genesi del procedimento e i gravi indizi ex art. 317 cod. pen., all'appalto pubblico della condotta sottomarina. Pertanto, la ricorrente avrebbe dovuto in sede di appello dedurre il vizio di travisamento della prova con riferimento a tale vicenda. E' consentito infatti dedurre con ricorso per cassazione il travisamento della prova come vizio della motivazione del provvedimento impugnato, in quanto il ricorrente deduca e dimostri di aver rappresentato al giudice "a quo" (nella specie il tribunale del riesame) gli elementi dai quali avrebbe potuto rilevarsi tale vizio cosicché il giudice di legittimità possa desumere dal testo del provvedimento o dalle specifiche indicazioni del ricorrente se e come gli elementi siano stati valutati (Sez. 6, n. 752 del 18/12/2006, dep. 2007, Rv. 235733). Evenienza che la ricorrente non deduce nel ricorso, rendendo quindi non consentite le doglianze di travisamento della prova avanzate in questa sede. 2.3. Quanto ai restanti travisamenti della prova, volti a dimostrare la illogicità della ritenuta sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, oltre ai profili di inammissibilità ora rilevati, va in aggiunta osservato che le censure difensive mirano in definitiva a denunciare piuttosto il "travisamento del fatto" da parte del giudice di merito, ovvero a prospettare una diversa valutazione delle circostanze esaminate da quest'ultimo. La previsione del vizio di travisamento della prova, invero, lungi dal consentire di sottoporre alla Corte di cassazione un alternativo ragionamento probatorio, ritenuto maggiormente plausibile, fondato su una diversa lettura delle emergenze processuali, notoriamente precluso in questa sede (tra le tante, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), ha la funzione di rimediare ad errori commessi dal giudice di merito nel considerare una prova in realtà inesistente o nell'omettere una prova presente nel compendio processuale, purché l'errore sia in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati e abbia comunque un oggetto definito e non opinabile (ex multis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Rv. 272406; Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Rv. 272492). 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrent