CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2021
Cassazione n. 06651/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ,12-)1 ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 16 marzo 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha disposto la revoca della misura alternativa (la detenzione domiciliare, in atto dal 26 ottobre del 2020) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 La revoca è stata disposta in ragione di quanto avvenuto in data 3 marzo 2021. In motivazione il Tribunale evidenzia che la condotta tenuta da Hkamlah, per come risulta dalla nota dei carabinieri di Clusone intervenuti presso l'abitazione condivisa con [OSCURATO:PERSONA], è inquadrabile quantomeno in termini di favoreggiamento personale e non consente di mantenere ferma la prognosi favorevole espressa al momento dell'applicazione della misura alternativa. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore di fiducia - [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Si deduce erronea applicazione dei contenuti dell'art. 47-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.). Il ricorrente evidenzia che la condotta penalmente rilevante - di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente - è stata posta in essere dal coinquilino [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Sorveglianza avrebbe erroneamente ritenuto ipotizzabile una condotta favoreggiatrice, non risultando provato che l'occultamento della droga - poi rinvenuta nella abitazione - era riconducibile ad una condotta attiva del Hkamlah. Al più poteva ritenersi sussistente, si afferma, una mera connivenza, atteggiamento tale da escludere la revocabilità della misura alternativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti. 1.1 Ed invero le doglianze - pur prospettate in termini di erronea applicazione di legge - si dirigono in realtà verso la motivazione della decisione, senza tuttavia individuare alcun vizio logico del percorso argomentativo. Viene, in sostanza, chiesta una mera rivalutazione dei fatti storici che hanno determinato la decisione, operazione non consentita in sede di legittimità. 1.2 Non risultano, peraltro, incongruenze nell'apprezzamento del fatto che ha condotto alla revoca della misura alternativa, trattandosi di ricostruzione basata su dati obiettivi constatati in occasione del rinvenimento e sequestro della sostanza stupefacente all'interno della abitazione ove dimorava [OSCURATO:PERSONA].2. Il ricorso, per quanto sinora affermato, va dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe B