CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16838/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o memorie. Con ordinanza interlocutoria n. 27923/2020 la causa è stata rrviata aila pubblica udienza (anche al fine di avere ogni notizia utile sul giudizio per querela di falso proposta nel giugno 2016 avverso la relata di notifica dell'atto di appello). Il PG ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti lamentano: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa a p P .laz:one artt. 137, 138 e 140 c.p.c., perché la notificazione de_Tatto di citazione, introduttivo dei giudizio di primo grado, deve essere ritenuta inesistente, essendo avvenuta, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ipresso un indirizzo errato quanto al numero civico, posto che i ricorrenti rlsiedevano in via [OSCURATO:PERSONA] n. 223, e non 233, dove invece la notificazione è stata eseguita; 2) con il secondo motivo, la nullità della notificazione dell'atto di appello, posto che essi non hanno affatto ricevuto neppure tale atto, in quanto inviato sempre ai civico n. 233, sebbene l'ufficiale giudiziario abbia attestato la consegna della doppia copia alla Parenti, anche per il marito Gerbaldi, circostanza questa non vera, in quanto essi, quel giorno, non si trovavano nella loro abitazione, come risulta dedotto nel gwiclizio per querela di falso in via principale, dagli stessi proposto con atto di citazione del 20 giugno 2016, pendente presso il Tribunale di Roma al n.r.g. 49009/16; 3) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., 445 c.p.p., per avere la decisione impugnata attribuito rilevanza alla sentenza penale di patteggiamento, non avente però valenza probatoria„ ma solo indiziaria, in particolare con riguardo al danno liquidato, che emerge solo dai capi di imputazione, ma non è mai stato oggetto dell'accertamento penale; 4) con il quarto motivo, la vieiaz:one degli artt. 1292, 1299, 1300, 1301, 1304 e 2407 c.c., 112 C.p.C., perché la corte del merito ha liquidato un danno superiore a quanto ricniesto dalla procedura, la quale contro i sindaci aveva avanzato la domanda risarcitoria fino alla somma di lire un miliardo, senza domandare anche la rivalutazione e gli interessi, richiesti solo con l'atto di appello, onde la corte territoriale avrebbe dovuto tare la condanna entro tale somma, nonché perché la Corte ci'ucpeiic ha omesso di considerare la transazione del terzo sindaco condanhancio gli istanti all'intero importo del danno, senza rclu o della quota transatta. 2. in memoria dei novembre 2020, il Fallimento controricorrente ha dedotto che la d:uercla di falso in via principale proposta dalla Parenti e la: C LuHL qqn sentenza n. 6016/2020 del 10/4/2020, è stata dicl-ìiarata :n'ammissibile dal Tribunale di Roma. I ricorrenti hanno rep.icato d: avere impugnato detta decisione e che la causa pende presso io Corte d'appello di Roma. 3. Le prime due censure sono inammissibili. 3.1. inanmnissibi:e è anzitutto la seconda censura e non merita, al riguardo, accoglimento la richiesta di sospensione del processo avanzata dai ricorrenti, in calce al secondo motivo, a pag. 7 del ricorso, sino all'esito definitivo del giudizio per querela di falso, p -oposto :dagli stessi successivamente alla pubblicazione della sentenza CI:2HD Corte d'appello qui impugnata. Invero, questa Corte ha già chiarito (Cass. 22517/2014; conf. Cass.11327/2017) che «le nullità della sentenza derivanti non dalla mancanza dei suoi requisiti essenziali di forma e di sostanza ma, in via media!a„ da nullità occorse nel procedimento di merito possono 655e52 dedotte come motivo di ricorso per cassazione solo se risulti 70 da atti già prodotti nel giudizio di merito, sicché, proposta, CIJ3C io pronuncia delta sentenza impugnata, una querela di falso reiat;vamente ad un atto del procedimento di merito (nella specie, per asserita falsità delle sottoscrizioni del mandato relativo allatto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), la centificazione attestante la pendenza del procedimento di falso non può essere depositata, quale documento nuovo, in sede di ricorso cassazione. con conseguente inapplicabilità dell'istituto della sospei:sione necessaria, di cui all'art. 295 cod. proc. civ., con c17! d/zio di legittimità». Invero, ove si adduca, nel giu.q:zic sasso: ore, la falsità degli atti del procedimento di merito, ,c. nse:eic di rDiSO va proposta in via principale, in quanto l'impugnaz one per revocazione ex art. 395, primo comma, n. 2, cod. proc. civ.„ costitusce„ una volta definitivamente accertata la falsità CnC;i'aLlio questione, il solo mezzo per rescindere la sentenza fondata su atti dichiarati falsi, non potendosi dare luogo, nello stesso giudizio di cassazione, ad una mera declaratoria di «invalidità e/o nullità del precedenti gradi di merito». 3.2. il primo motivo, in punto di nullità/inammissibilità dell'atto di citazione dei giudizio di primo grado, è di conseguenza inammissibile, in quanto l'allegato eri-or in procedendo, tradottosi asseritamente in vizio di nullità della sentenza di primo grado, coccvu e poteva essere dedotto unicamente con atto di appello (incidentale condizionato, essendo stata la decisione di primo grado interamente favorevole agli attuali ricorrenti) e non per la prima volta in sede di legittimità. invero, L eventuale nullità, non sanata, dell'atto introduttivo, carente dei requisiti prescritti dall'art. 163, comma terzo, nn 3) e 4) cod. proc ovvero la Questione sulla validità e regolarità della notifica ooac a: citazione, risolvendosi in motivo di nullità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, ove non sia fatta valere nel giudizio di appello, non può essere dedotta per la prima volta nella fase di cassazione, a causa della intervenuta preclusione derivante dal principio, affermato dall'art. 161 cod. proc. civ., di conversione dei mcdvi cli nuHità della sentenza in motivi d'impugnazione (Cass.1,:300; Caso. 1359/1999; Cass. 2755/2018). Con 3 terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 239; 115 116 c.p.c. e 445c.p.p., per avere la decisione l''!")312,(1T12n1;1' attr3r ito rilevanza probatoria alla sentenza penale di pa,negg,an-iento„ avente valenza meramente indiziaria, in particolare, con riguardo al danno liquidato, che, pur emergendo dai capi di non aveva mai formato oggetto di accertamento in 000 ;7; 4. La censura. pur ammissibile, in quanto malgrado non siano riportati, in ricorso, i passaggi della decisione in sede penale, ad essa ha già fatto richiamo la decisione della Corte d'appello, è inammissibile, con riguardo alla violazione dell'art.2697 c.c., perché tale violazione è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, r_iì1 ma a cmraa, a. 3. c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito i'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest'ultima, in sede di lecUtimità, entro i ristretti limiti del nuovo art. 360 n. 5 c.p.c. (Casa. "15137/2013: Cass. 13395/2018; Cass. 18092/2020). De H non. a_am dgaarcio alle violazioni degli artt.115 e 116 c.p.c., c.L.H2st7_ì Co cà affermato (Cass 27000/2016) che «in tema di ribJrso .;;er cassazione, una Questione di violazione o di falsa 0,0 cleffil arti:. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea vEfutazione dei materiale istruttorio compiuta dal giudice di .177GritC,. Ma,. rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo 1:xz's-L) a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, va iuLa secondo i suo prudente apprezzamento, delle prove av:ero ai3L5 -; considerato come facenti piena prova, do senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti I!: ccc a V Z » ;110 IO sostanza, denunciano, invece, un'erronea ‘,/.-2:lutazon,2 da porte della Corte d'appello delle risultanze istruttorie. , ;:)Th •ocilianza relativa alla violazione dell'art.445 infcndata. Va anzitutto rilevato, che l'efficacia vincolante del giudicato penale ne: giuci:zo civile o amministrativo, sancita dall'art. 654 c.p.p., è guiporclin7_1nì ad una duplice condizione: a) che il giudicato stesso sia fatto vaer,(-2 nei confronti di chi abbia partecipato al giJdizio penale; b) che ic7. iegee civile non ponga limiti alla prova del diritto cc Con rieua:do sPecirico, poi, alla condanna emessa ai sensi c.p.p. le Sezioni Unite (con sentenza n. 17289 del 2006; conf. CESS. SU 21591/2013) hanno enunciato il principio secondo il quale «la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.: costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito i quale„ ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha uu e.r2 spicgare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una SUE ;,;7suss;stente responsabilità, ed il giudice penale abbia p;OsIato feue a tafe ammissione. Pertanto la sentenza di applicazione ai pena pa:teggi,-3ta„ pur non potendosi configurare come sentenza di condanna„oresupponendo pur sempre una ammissione di coipevoiezza, esonera la controparte dall'onere della prova». Così successivamente si è ribadito che la sentenza penale di applicazione de}}, L! c.p.p. (cd. "patteggiamento") «costituisce i i CkarTe.":T": prova per il giudice di merito, il quale, ove liTt-217C(2 5C01(25GerE f:a.le_ efficacia probatoria, ha il dovere di comuni fu CLif l'imputato avrebbe ammesso una sua responsahilità ed il giudice penale v; abbia prestato fede», cosicché detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oeeno di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova dal giudice civile (Cass. 13034/2017). h1:2 i e'v'idenzia come la sentenza penale di ove cli risarcimento e restituzione, non TJHo cd qiudicato e neppure inverta l'onere della prova, «costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ari altri tizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi O vaccairi a sede solo se tali effetti siano previsti dalla legge, menú-e, ne: caso sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrar:,_. una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili (art. 444 c.p.p.)» (Cass. 20170/2018; Cass. 7014/2020). Invero, si è sottolineato come tale sentenza, pur essendo equiparata a una propuncia di condanna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. primo cod. proc. pen., «non è tuttavia ontologicamente qualifica/371e come tale, traendo essa origine essenzialmente da un accordo delle, parti, caratterizzato, per quanto attiene all'imputato, Li volo d/ C 0 i:" I. a contestare la propria responsabilità», cosicché «non [orsi discendere dalla sentenza di cui all'art. 444 cori orco, pen. ;o prova della ammissione di responsabilità da parte deXimpatato e ritenere che tale prova sia utilizzabile nel p:CC6Cii 77E-VtO (Cass. 6047/2003; Cass. 10847/2007; Cass.21 n l ; ogn caso giudicato conseguito in sede penale, anche a cDzc.)ne della pena su richiesta dell'imputato, può - ci r i del libe-o convincimento del giudice ex art. - nuuiricn„eco come elemento a carattere presuntivo ed pci-si necessariamente a confronto, peraltro, con tutti gli altrl elementi probatori acquisiti in atti, nell'assunto che il giudice presenza di patteggiamento, deve decidere accertando i cth He.:PL e - :-eial:ve responsabilità autonomamente, valutando, HLi-C Hsultanze„ anche la sentenza di applicazione CA' - so rio ostr delle patt (dr. Cass. 23025/2011). eSSC ,cura è nfondata, avendo, in effetti, i giudici Once :- chiamare l'efficacia probatoria del giudicato penale a carico degli amministratori della società, quanto u:Hzzarc. nei giudizio' civile di risarcimento del danno, gli elementi OOILOO :ie essa offe -t!„ ai fini della prova presuntiva, sulla base dei caraUer: d dravità„ :Dreci.sione e concordanza, unitamente ad altro sL-utto.rio (la relazione del Curatore ex rt.33 L.F., le pizie .atte in sede penale, su incarico del PM, e in sede faiiin-yer,Lar „ su incarico del giudice delegato). E costituisce orientamento consolidato quello secondo cui il giudice civiley in assenza di divieti di legge, può formare il proprio conv ncirnento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un VG-c aiudizio tra ie stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza cri c:etia ccci tuisce documentazione, fornendo adeguata n;:era utiNzzazione, senza che rilevi la divergenza delle recice, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assur,zione della prova (Cass. 840/2015; Cass. 25067/2018). Non H CC:[OSCURATO:PERSONA] U rCli n a dedotta violazione di legge: la diversa questione pur caLo 'Te_,.Utiva idoneità degli indizi tratti in tal modo nel giudizio - di riTerfto o ;.- rovare le responsabilità e l'entità del danno resta un Ci giudice di merito, insindacabile in questa e c:: L i (i aro mcLv relazione al vizio di ultrapetizione per il cleHa rIvalutazione e degli interessi, ex art. 112 c.p.c., inammissibile per difetto di specificità, non essendo rIportata contenuto della domanda del Fallimento in primo grado, non essendo sufficente che la Corte territoriale abbia, in tioarLora1 espressamente affermato che la Curatela nei confronti iteto ia pretesa risarcitoria nella misura di un in.c(-ndosi con certezza circa la domanda di in ogni caso, la censura è infondata, in quanto la rivalutazione menetebe e citi interessi costituiscono una componente 7ione d Hsarcirnento del danno e possono essere ,iccnose:L.L. dai (i..ucice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non speo....:annte richiesti, atteso che essi devono ritenersi compre petitum" della domanda risarcitoria, ove non ne siano: stati espressamente esclusi (Cass. 20949/2009; Cass.26374/2014). le rczione, poi al profilo dell'on-ìessa motivazione in punto di effetti, ',d'e di condanna, della transazione conclusa dal p 11cl debitori in solido, la sentenza della Corte dopcei: fo. in effetti menzione esclusivamente della transazione amministratori, Cotogno, affermando che in n-:nrd:-.ce 3 C:i2H-IETI: contrari la somma di E 45.000,00 debba intendersi icari alla quota ideale del debito dello stesso nei confronti dei fallimento e dovesse essere detratta dall'intero dovuto. ;amen:tane) Vomessa considerazione delle conseguenze terzo sindaco, Nlinelli, nella liquidazione del or e tianri Tleo ,inlItentlià della quota di debito, ai fini della della transazione sulle quote dei C 0 C LT. bie4ìtI non transigenti, spetta ovviamente al giudice di merito, il cedrI come chiarito dalla successiva sentenza n. 7907/2012 di c-2sLd i.ii;CiOne. procederà, in via incidentale, anche in difetto di morente facoitativo - con le parti transigenti, e si re or ;yesd -,,TIor,e di ecivaglianza delle quote, ai sensi dell'art. ii=*J H'D nei caso in cui non risulti dagli atti una :53. cc JTC t011d respensabilità, dato il carattere relativo di 13877/2020; Cass. 23418/2016; Cass.le.r?5L1r,73 è inammissibile in quanto essa è fondata SLH 3resupposto della solidarietà tra i componenti del CC .dacale„ ma `'atto che il Minelli fosse il terzo componente dei colledic non emerge dalla sentenza impugnata e non può essere acce:-t:aLo is questa sede di legittimità. 6. quarto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese; liquida',1e come in dispositivo, seguono la soccombenza. p Hil :corso: condanna le parti ricorrenti, in via idie spese processuali del presente giudizio di iec);Ltini a, in ravore del controricorrente, liquidate in complessivi C 12.303,03; a 'Lftolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché f.'orftAairlo delle spese generali, nella misura del 15%, ed ecc sc'2 cd ose se cornma i quatier del DPR 115/2002, dà atto della en; a re:1 CSLST costi processuali per il versamento da parte lporto a titolo di contri