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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:C:2020:83
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CO0858_INF

Ordinanza della Corte (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) del 6 febbraio 2020 – NHS / EUIPO (causa C‑858/19 P) «Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Non ammissione dell’impugnazione»

1. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Onere della prova (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, art. 170 ter) (v. punto 10)

2. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Domanda di ammissione di un’impugnazione – Requisiti di forma – Portata (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, 170 bis e 170 ter) (v. punti 11‑13)

3. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 58, comma 1, e 58 bis; regolamento di procedura della Corte, art. 170 ter) (v. punti 14, 17)

4. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione – Non ammissione (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis e 170 ter) (v. punti 15, 16, 18, 19) Dispositivo 1) L’impugnazione non è ammessa. 2) La NHS, Inc., sopporta le proprie spese.

62019CO0858_INF Ordinanza della Corte (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) del 6 febbraio 2020 – NHS / EUIPO (causa C‑858/19 P) «Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Non ammissione dell’impugnazione» 1. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Onere della prova (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, art. 170 ter) (v. punto 10) 2. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Domanda di ammissione di un’impugnazione – Requisiti di forma – Portata (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, 170 bis e 170 ter) (v. punti 11‑13) 3. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 58, comma 1, e 58 bis; regolamento di procedura della Corte, art. 170 ter) (v. punti 14, 17) 4. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione – Non ammissione (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis e 170 ter) (v. punti 15, 16, 18, 19) Dispositivo 1) L’impugnazione non è ammessa. 2) La NHS, Inc., sopporta le proprie spese.