CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16332/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 27750/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 1713/13/20 depositata in data 17/04/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso una cartella di pagamento per IVA 2009; - la CTP di Catania accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall'Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'appello; - ricorre a questa Corte l'[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a un solo motivo; la società è rimasta intimata; Considerato che: - l'unico motivo dedotto censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 per avere la CTR ritenuto illegittima la cartella impugnata in quanto non preceduta da un avviso di recupero o quanto meno da un avviso bonario; il motivo è fondato; - va premesso che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; nè il contraddittorio c.d. "endo- procedimentale" è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, I. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, il quale implica un controllo di tipo meramente documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo relativi alla risoluzione di questioni giuridiche (in argomento tra molte si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14949 del 08/06/2018, citata invero non appropriatamente nella stessa sentenza impugnata; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33344 del 17/12/2019; Cass. Ordinanza 23 aprile 2021, n. 10858); Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - orbene, nel presente caso va puntualizzato come la CTR abbia accertato che "la società avrebbe errato nella compilazione del quadro VH" e poi "non aveva prodotto alcuna dichiarazione integrativa" (penultima pagina della sentenza impugnata) ex art. 8 bis del d.P.R. n. 322 del 1998; - la giurisprudenza di questa Corte è invero costante nel ritenere che la procedura prevista dalla citata normativa può essere adottata allorquando (come nel caso in esame) l'accertamento mediante controllo automatizzato della dichiarazione non esiga interpretazione di norme o la risoluzione di questioni giuridiche, ma si basi esclusivamente, come in questo caso, sul solo riscontro obiettivo dei dati cartolari forniti dallo stesso contribuente nella dichiarazione (sul punto ex plurimis Cass. 16.11.2018 n. 29582; Cass. 8/06/2018 n.14949); - si tratta esattamente del caso in oggetto, in cui la mancata indicazione di quanto andava esposto nel quadro VH, relativo all'indicazione dei pagamenti periodici iva, tra l'altro, ha fatto sorgere, in forza solo di un mero riscontro cartolare, il debito tributario richiesto con l'atto impugnato; - pertanto, il ricorso merita accoglimento; - la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell'appello per l'esame di eventuali profili rimasti assorbiti; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria della Sicilia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di -Legittimità. Così deciso in Roma, vq. arzo 2022. OSITATO