CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13623/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 1 2543 / 20 1 7 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 98/E -controricorrente - avverso la sentenza n. 10001/2016della [OSCURATO:PERSONA]- sez. staccata di Salerno , depositata l’11 novembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnò innanzi alla C.T.P. di Salerno l’avviso di accertamento notificatogli dall’amministrazione finanziaria il 3 dicembre 2014, contenente ripresa a tassazione, a fini Irap, Ires e Iva, di maggiori redditi accertati per l’anno di imposta 2010; la pretesa erariale traeva origine dal rilievo di una discrasia fra l’indice di ricarico dichiarato dalla società con la media del settore di riferimento indicata dagli studi appositi; la C.T.P. respinse il ricorso con sentenza che la società contribuente appellò tuttavia vittoriosamente innanzi alla C.T.R. della Campania-sezione staccata di Salerno; i giudici regionali ritennero che, vertendosi in ipotesi di accertamento compiuto sulla sola base degli studi di settore, il necessario contraddittorio preventivo con il contribuente non potesse essere sostituito, come accaduto nella specie, dalla semplice indicazione, da parte dell’Ufficio, dei criteri in base ai quali si era proceduto alla rideterminazione del reddito; l’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso percassazione affidato a tre motivi; la società intimata ha depositato controricorso. Considerato che:con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma primo, num. 5), cod. proc. civ., l’Agenzia ricorrente lamenta l’omessa considerazione, da parte dei giudici d’appello, del fatto che l’atto impositivo si fondava non solo sullo scostamento dalla media di settore, ma anche sull’acclarata condotta antieconomica della società; con il secondo motivo – denunziando violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 62-sexies del d.l. n. 331/1993, 54 del d.P.R. n. 633/1972, 2697 e 2727 cod. civ. e 7 della l. n. 212/2000 – la ricorrente assume che la CTR avrebbe violato le disposizioni relative all’accertamento di tipo induttivo; con il terzo motivo, deducendo violazione delle medesime disposizioni nonché dell’art. 10 della l. n. 146/1998, l’Amministrazione censura la sentenza nella parte in cui ha «adombrato la sussistenza di un possibile obbligo generalizzato di contraddittorio», in particolare nell’ipotesi, qui ricorrente, di accertamento cd. a tavolino; va preliminarmente osservato che, con nota depositata in via telematica il 4 aprile 2023, la società contribuente ha dato atto di aver depositato istanza di definizione agevolata della lite pendente ai sensi dell’art. 1, comma 197, secondo periodo, della l. n. 197/2022; la nota è corredata da copia dell’istanza di definizione e dall’attestazione del versamento, in corso di causa, dell’importo dovuto; l’Amministrazione nulla ha dedotto a fronte del deposito telematico dell’istanza e della relativa documentazione; in applicazione dell’art. 1, comma 198, della medesima legge, ove è stabilito che «nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione», va perciò dichiarata l’estinzione del giudizio; le spese, in ossequio alla medesima previsione, restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M.