CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28005/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 26328-2019, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t. domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.p.i. 04024830285, in persona del l egale rappresentante p.t. , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 670, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 69/08/2019 della Co mmissione tributaria regionale del Veneto,depositata il 7 febbraio 201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 aprile 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Iva –Op. sogg.e ogg.inesistenti – -Prova–Motivazione apparente RGN 26328/2019 Consigliere rel. Federici [OSCURATO:PERSONA] Dalla sentenza impugnata si evince che l’Agenzia delle entrate notificò alla Status [OSCURATO:SOCIETA]. due avvisi d’accertamento, relativi agli anni d’imposta 2011 e 2012, con cui contestò l’indebita detrazione Iva per operazioni soggettivamenteed oggettivamente inesistenti. La società propose ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Padova, che, riuniti i processi, con sentenza n. 129/01/2018 accolse le ragioni della contribuente quanto alle operazioni soggettivamente inesistenti, confermando invece gli atti impositivi relativamente alle operazioni oggettivamente inesistenti. L’appello erariale e quello incidentale della società furono respint i dalla Commissione tributaria regionale del Veneto con sentenza n. 69 / 08 /201 8 , così confermandosi le statuizioni di primo grado. Il giudice regionaleha ritenuto che gli indizi sul coinvolgimento dell a contribuente e sulle connivenze con società cartierenon avevano offerto un quadro sufficiente a provare le prospettazioni erariali. L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorsoper la cassazione della sentenza, affidato a duemotivi, cui ha resistito la società con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria. All’esito dell’adunanza camerale del 29 aprile 202 5 , l a causa è stata riservata e, previa riconvocazione del 9 ottobre 2025,decisa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivol’Agenzia delle entrate ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 19, 21 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 36, primo comma, n. 3, c.p.c. Il giudice regionale avrebbe applicato erroneamente le regole di distribuzione dell’onere della prova e quelle relative al governo delle prove presuntive in materia di contestazione di operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992,degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4 c.p.p., dell’art. 111 comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. La sentenza sarebbe nulla per motivazione apparente e comunque per omessa pronuncia sui motivi d’appello spiegati dalla difesa erriale. RGN 26328/2019 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] via prioritaria è necessario esaminare il secondo motivo, che, se fondato, assorbirebbe il primo. La priorità del vaglio del suddetto motivo persiste ancorché la controricorrente abbia allegato copia della sentenza penale n. 271/2020, pronunciata dal Tribunale di Padova e divenuta irrevocabile il 17/07/2020, con la quale gli amministratori della Statuss.r.l. sono stati assolti dai reati commessi negli anni d’imposta per cui è causa. Questo perché, a prescindere se la stessa possa produrre gli effetti previsti dall’art. 21 bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la denunciata apparenza della motivazione precede logicamente la necessità di verifica dei presupposti di efficacia della sentenza penale. Infatti, ove accolta la denuncia di nullità della decisione della Commissione regionale, questa ne sarebbe travolta, imponendosi una nuova valutazione in sede di giudizio di rinvio, solo all’esito del quale potrebbe emergere o meno l’interesse all’applicazione dell’art. 21 bis cit. Il giudice del rinvio, infatti, ove investito di un nuovo giudizio a seguito dell’annullamento della sentenza ora impugnata, dovrà innanzitutto valutare se l’appello erariale sia pertinente e fondato. Se infondato, dovrà procedere a confermare, con motivazione questa volta esente da vizi, l’annullamento dell’atto impositivo, senza necessità di ricorso al controllo della idoneità della sentenza penale a produrre gli effetti previsti dall’art. 21 bis cit., ampiezza di effetti che peraltro, allo stato, è tutt’altro che pacifica (cfr.,ex multis , Cass., 14 febbraio 2025, n. 3800, 27 luglio 2025, n. 21594, 15 gennaio 2025, n. 936, e sul cui contrasto interpretativo pende peraltro questione dinanzi alle Sezioni unite). Diversamente, se ritiene fondate le contestazioni erariali e valido l’accertamento, dovrà procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione degli effetti della sentenza penale, e,ove sussistenti, ponderare quali siano questi effetti. Ciò chiarito, ed esaminando dunque il secondo motivo, sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo de ll’esattezza e logicità del suo ragionamento (Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio RGN 26328/2019 Consigliere rel. Federici 2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n. 6758). In sede di gravame, la decisione può essere legittimamente motivata per relationemove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. Essa va invece cassata quando il giudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado senza cheemerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi una obiettivacarenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione del quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819). Nel caso di specie, a fronte di un ampio quadro descrittivodella vicenda, con cui sono state evidenziate le operazioni oggetto di verifica, identificatii fornitoriquali “ cartiere ” , riportati g li indizi allegati al processo (i suddetti fornitori risultavano privi di sedi effettive, oppure totali evasori d’imposta, non avevano presentato dichiarazioni fiscali, era stata appurata la brevità della vita delle suddette società, gli amministratori della Status avevano omesso ogni attività di acquisizione di inf ormazioni sulle società con cui negoziavano, e, nonostante il rilevante valore delle operazioni con esse definite, avevano fatto mostra di non conoscere neppure gli amministratori delle contraenti, ecc.), la Commissione regionale, dopo aver riportato gli esiti del giudizio dinanzi alla Commissione provinciale, e dopo sommaria RGN 26328/2019 Consigliere rel. Federici descrizione dei fatti, ha rilevato che «l’Ufficio mette a disposizione elementi rilevanti che però non riescono a coinvolgere le responsabilità della Ditta contribuente e certamente gli indizi non sono tali da concludere per le responsabilità e le connivenze della Ditta». Si tratta di argomentazioni che risultano totalmente generici, non indugiando a spiegare concretamente neppure una delle ragioni, relativa ad un solo indizio, su cui si fondino le conclusioni del giudice regionale. La sentenza è dunque gravemente carente di motivazione, nel senso della sua assenza integrale perché apparente. Il motivo va pertanto accolto.Resta assorbito il primo. La sentenza va conseguentemente cassata perché nulla, e il giudizio deve essere rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto, che in diversa composizione, oltre che a liquidare le spese processuali di legittimità, provvederà al riesame dell’appello erariale. P.Q.M Accoglie il secondo motivo, assorbito il primo. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto,cui demanda, in diversa composizione,