CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15912/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15/09/2020 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto io conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Roma emessa il 3 maggio 2019, confermava la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di truffa, per avere, in concorso con altro imputato non impugnante, acquistato una autovettura attraverso la consegna alla vittima di un assegno circolare falso.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte avrebbe fatto affidamento sulle sole dichiarazioni della persona offesa nonostante la loro contraddittorietà quanto al coinvolgimento del ricorrente nel fatto. Inoltre, la Corte avrebbe ritenuto sussistente il reato pur in assenza di artifici e raggiri, posta la grossolanità della contraffazione dell'assegno dato in pagamento, in ogni caso non consegnato alla vittima dal ricorrente ma dal coimputato; 2) violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 7 cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato in entrambi i gradi del giudizio di merito con conforme decisione. La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2^, n. '1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3^, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615). Si osserva, ancora, che la doppia conformità della decisione di condanna dell'imputato, ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova lamentato dal ricorrente. E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Se/. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi; Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine). Nel caso in esame, il ricorrente denuncia un presunto travisamento da parte delle Corte delle dichiarazioni della persona offesa, sorvolando sul fatto, descritto in maniera chiarissima dalla sentenza di primo grado richiamata da quella impugnata, che sia la vittima che il di lei marito avevano concordemente riconosciuto in fotografia il ricorrente come soggetto che aveva intavolato le trattative per l'acquisto del mezzo e che aveva consegnato alla persona offesa, alla presenza del coniuge, l'assegno circolare falso. Le censure in ordine alla idoneità dell'artificio - a motivo della grossolanità del falso in assegno --- sono del tutto inconferenti, posto che la condotta decettiva aveva raggiunto il suo scopo illecito. Si ricordi, in proposito, il principio di diritto secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato di truffa, il giudizio sulla idoneità della condotta a trarre in inganno la vittima deve essere effettuato "ex post" ed in concreto, con la conseguenza che la non particolare raffinatezza degli artifizi utilizzati, ovvero la stato di vulnerabilità della vittima, non escludono l'offensività della condotta (Sez. 2, n. 30952 del 15/06&2016, Beltrami, Rv. 267380). 2. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo. La Corte ha ritenuto congrua una pena inferiore alla media edittale ritenendo grave il fatto ed espressivo di una inclinazione a delinquere del ricorrente e negando per questo anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione è esente da vizi logico giuridici rilevabili in questa sede. Nell'ipotesi in cui la determina/ione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 1.0.5.1996 rv 204768). infine, è vero che la Corte non ha motivato in ordine alla sussistenza della circostarma aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità; tuttavia, il motivo di appello sul punto, volto alla sua esclusione, era talmente generico da non meritare alcuna risposta. La costante giurisprudenza di legittimità ritiene che la manifesta infondatezza della richiesta difensiva - che emerge, nella specie, in ragione della sua genericità - impedisce di ritenere viziata per mancanza di motivazione la sentenza impugnata e di procedere al suo annullamento (tra le tante, Sez.5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 08.03.2022. Il Consigliere est