CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15225/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17352/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] E.DUSE 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6517/2019 depositata il28/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.- [OSCURATO:PERSONA] ha stipulato un contratto di assicurazione a copertura del rischio vita con la [OSCURATO:PERSONA] spa, per il tramite del dottor [OSCURATO:PERSONA], quale agente della predetta compagnia, e ciò è avvenuto all'interno dei locali della agenzia sita in piazza Istria 20 a Roma, titolare della quale era per l'appunto [OSCURATO:PERSONA]. Il pagamento è stato effettuato mediante assegni bancari all'ordine dell'agente assicurativo e consegnati personalmente a costui. [OSCURATO:PERSONA], così come molti altri clienti dell'agenzia, si è accorta che i premi pagati al Curti non sono stati mai versati alla compagnia di assicurazione, la quale dunque non ha mai ritenuto conclusosi il contratto, e che però solo dopo innumerevoli segnalazioni ha provveduto a revocare il mandato all'agente. [OSCURATO:PERSONA], così come gli altri clienti, ha agito in giudizio citando la Toro assicurazioni, per ottenere da quest'ultima il risarcimento dei danni subiti sia a titolo di responsabilità extracontrattuale per fatto altrui (art. 2049 c.c.), che a titolo di responsabilità contrattuale per fatto degli ausiliari (art. 1228 c.c.). Il tribunale di Roma ha rigettato la domanda. 1.2.- Hanno proposto appello la Angelini e alcuni altri clienti, con distinti atti di impugnazione poi riuniti in un unico ricorso, ma la Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado. 1.3.- Avverso tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con 5 motivi di censura illustrati da memoria, e con un separato ricorso ricorrono altresì [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con un motivo di ricorso e memoria; mentre, con altro ricorso, agiscono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con tre motivi di ricorso illustrati da memoria. Si è costituita in giudizio [OSCURATO:SOCIETA] subentrata alla [OSCURATO:PERSONA] che ha formulato un motivo di ricorso incidentale. Ragioni della decisione 2.- La Corte d'appello ha aderito all'accertamento compiuto dal giudice di primo grado, in base al quale è emerso che il pagamento delle polizze da parte dei ricorrenti è avvenuto in modo assolutamente irregolare, nel senso che alcuni dei documenti contrattuali indicavano proposte di polizza piuttosto che contratti conclusi; che alcuni degli assegni sono stati incassati a lunga distanza di tempo; che altri erano privi di data; che per molti di loro non c'era corrispondenza con la polizza relativa; che altri assegni ancora erano emessi in favore di soggetti estranei al rapporto. Da questi elementi il tribunale aveva dedotto che non si poteva ritenere che i ricorrenti avessero fatto incolpevole affidamento sulla legittimità dell'operato dell’agente, interrompendo in tal modo tale il nesso di occasionalità. Contro questa ratio sono dunque proposti, come si è detto, tre ricorsi distinti. 3.-Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 3.1.- Con il primo motivo si prospetta violazione della legge numero 98 del 2013. Secondo la ricorrente, la sentenza deve dirsi nulla perché è stata redatta da giudice ausiliario, contro la previsione di legge secondo cui la partecipazione dei giudici onorari è di natura eccezionale e non può comunque tradursi nella redazione della sentenza. Il motivo è infondato in ragione della decisione della Corte costituzionale in base alla quale la partecipazione ai collegi da parte dei giudici onorari è consentita in via transitoria fino a che non sia fa nuovamente disciplinato cassetto della magistratura onoraria (sent. n. 41 del 2021). 3.2- Con il secondo motivo si prospetta omesso esame di un elemento istruttorio e di un fatto controverso rilevante. Si contesta al giudice di secondo grado di avere erroneamente confermato la decisione del primo quanto al rigetto delle richieste istruttorie. In sostanza, la ricorrente aveva depositato una serie di documenti atti a provare la riconducibilità delle polizze al rapporto in essere, dunque l'imputabilità delle polizze all’agente ed all'effettivo pagamento di esse: documenti che invece sono stati ritenuti insufficienti da parte del tribunale quanto alla idoneità, poi confermata dalla Corte d'appello, a sorreggere le richieste istruttorie poi di conseguenza rigettate. La ricorrente fa presente come altra decisione della Corte d'appello invece abbia deciso in senso diverso, proprio in analoga fattispecie, ossia in fattispecie relativa ai rapporti tra il medesimo agente ed altri clienti, affermando in tal caso la responsabilità della compagnia assicuratrice per fatto del preposto. Fa altresì presente la ricorrente che quest'ultima decisione è stata poi confermata con sentenza di questa Corte numero 29033 del 2018 che ha rigettato il ricorso della compagnia di assicurazione. Il motivo è inammissibile. Apparentemente denuncia ommesso esame, caso nel quale, peraltro, c'è doppia conforme. In realtà non denuncia omesso esame di un fatto, bensì il corretto uso dei poteri istruttori, ossia la valutazione circa rilevanza ed ammissibilità delle prove: valutazioni qui non censurabili. 3.3.- Con il terzo motivo si prospetta violazione dell'articolo 2049 c.c. La tesi della ricorrente è che la Corte d'appello ha travisato il significato dell'articolo 2049 cc, negando il nesso di occasionalità necessaria, ossia ritenendo che il Curti avesse agito fuori da un qualsiasi rapporto con la compagnia di assicurazione e che tale difetto di occasionalità sarebbe dimostrato dal fatto che i clienti erano consapevoli della estraneità dell’agente al rapporto assicurativo perché i pagamenti che essi effettuavano erano in un certo senso irregolari. La ricorrente censura questa ratio eccependo che invece il rapporto di occasionalità sussiste sol che l’agente abbia operato nell'ambito dell'attività di agenzia nei locali e spendendo il nome della società, e che tale rapporto di occasionalità è interrotto solo da una condotta gravemente colposa del cliente che incautamente la agevola. Il motivo è fondato. E’ infatti principio di diritto che La responsabilità ex art. 2049 c.c. della compagnia assicuratrice per l'attività illecita posta in essere dal proprio agente è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sull'agente (Cass. 1786/ 2022; Cass, 31453/ 2022; Cass.31894/ 2023). Da ciò si deduce che il nesso di occasionalità è interrotto solo ove la condotta del cliente o abbia agevolato l'attività fraudolenta dell’agente, oppure costituisca una consapevole acquiescenza di quest'ultima. La sentenza impugnata non tiene in conto alcuno questo principio di diritto in quanto si limita a ravvisare una condotta agevolatrice nella irregolarità formale di alcuni pagamenti: come il fatto che gli assegni fossero incassati a lunga distanza di tempo dalla loro emissione o che fossero privi di data o che non corrispondessero i numeri di assegni con quelli delle polizze , e si limita a sostenere che tali anomalie portano a “ritenere l'attività di assicurazione estranea ai rapporti intercorsi nel tempo tra gli appellanti ed il Curti” (p. 7. Secondo i giudici di merito “dall'analisi operata dal giudice di prime cure è risultato che il Curti non ha agito assolutamente nell'ambito dell'incarico affidatogli essendosi concretizzata una sua condotta del tutto estranea al suo rapporto di lavoro con la società assicuratrice, esorbitante da ogni incombenza a lui attribuita" (p 7). Nè, a dimostrare che invece il Curti agiva in occasione del suo rapporto di agenzia, basta il fatto che alcune polizze erano del tutto regolari, in quanto, secondo i giudici di merito, questo dato è inficiato dal fatto che vi erano le altre irregolarità, prima segnalate. Questo accertamento non tiene conto affatto del principio di diritto sopra espresso, in base al quale il rapporto di occasionalità viene meno solo se vi sia una condotta agevolatrice anomala da parte del cliente che consista o nella collusione con l’agente, o nella consapevole acquiescenza del fatto che costui sta violando le regole. Inoltre, se è vero che l'irregolarità del pagamento può costituire condotta agevolatrice del danno subito, o comunque della attività illecita dell’agente, e dunque integrare altresì un concorso di colpa del danneggiato (Cass. 21643/ 2021), è altresì vero che si deve trattare di irregolarità, che caratterizzano il rapporto con l’agente, tali da dimostrare che il cliente era consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, dell'attività illecita dell’agente stesso, come nel caso in cui il cliente consegni denaro contante a pagamento dei premi assicurativi o di un investimento finanziario. Deve, cioè, trattarsi di una irregolarità nel pagamento che sia tale da favorire l'appropriazione delle somme da parte dell’agente assicurativo, attraverso la strumentalizzazione delle sue funzioni e quindi un comportamento fraudolento, non essendo sufficienti mere irregolarità formali come l'assegno privo di data o come la mancata corrispondenza del numero di serie dell'assegno con il numero della polizza. Nessuna di queste “irregolarità” ha attitudine causale: è cioè tale da favorire l’appropriazione indebita delle somme. Soltanto nel caso in cui il cliente abbia dato causa alla condotta fraudolenta dell’agente, può dirsi che abbia contribuito ad interrompere il rapporto di occasionalità con il preponente. Inoltre, l'irregolarità dei pagamenti, nella decisione qui impugnata, appare l'unico elemento valorizzato a supporto della tesi che l’agente agiva al di fuori del rapporto con la società, a fronte invece di numerosi altri elementi di segno contrario, tra cui la stessa denuncia querela presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del proprio agente e da cui risultava come costui agiva proprio quale rappresentante della società; il ritardo stesso con cui la l’assicurazione ha revocato il mandato all'agente dopo essersi accorta delle irregolarità commesse da costui ed ogni altro elemento offerto in quella direzione dagli attori. Inoltre, compete, si, al danneggiato di dimostrare il rapporto di occasionalità, ma spetta al committente, e dunque nella ipotesi specifica alla compagnia di assicurazione, dimostrare che è stato il cliente a porre in essere una condotta che ha agevolato la truffa, in tal modo interrompendo quel nesso di occasionalità (Cass. 25374/ 2018): entrambe le prove possono essere fornite per presunzioni ma gli elementi presuntivi devono presentare i requisiti della gravità, precisione e concordanza, e devono cioè essere indicativi di una condotta del cliente anomala rispetto alle prassi di conclusione ed esecuzione di quel tipo di contratto. Invece, gli indizi utilizzati dai giudici di merito attengono a circostanze accidentali della prestazione (come le date degli assegni, la mancata corrispondenza con i numeri di polizza) non tali da manifestare una condotta anomala del cliente, che è tale solo la condotta – di esecuzione della prestazione - è diversa ed anomala nella sostanza (pagamento in contanti di somme notevoli, ad esempio) tale da agevolare l’appropriazione da parte dell’agente dei pagamenti indirizzati alla società di assicurazione o di investimento. 3.4.-Il quarto motivo prospetta violazione degli articoli 183, 184, 209 del codice di procedura civile. Ci si duole della mancata ammissione della prova testimoniale. Il motivo è assorbito da quello precedente. 3.5.- Il quinto motivo prospetta violazione dell'articolo 1228 del codice civile. Il motivo mira a censurare la decisione impugnata sotto un diverso profilo, ossia: la ricorrente aveva prospettato alternativamente una responsabilità per fatto altrui di tipo extracontrattuale (2049 c.c.) oppure di tipo contrattuale (art. 1228 c.c.), In altri termini, gli originari attori hanno chiesto di valutare se, al di là e dunque in alternativa rispetto alla ricostruzione in termini di responsabilità del preponente, vale a dire in base all'articolo 2049 cc., la compagnia di assicurazione potesse rispondere dell'operato dell’agente, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile: ciò in base alla regola del pagamento al creditore apparente, ossia nel senso che dagli atti di causa erano emersi elementi sufficienti per poter dire che i clienti erano convinti di star pagando ad un rappresentante o ad un dipendente della compagnia di assicurazione e dunque convinti che il pagamento andasse a quest'ultima. Anche questo motivo è assorbito dal precedente: l’esistenza di un rapporto di occasionalità tra l’agente e la compagnia di assicurazione rende superfluo accertare se il pagamento al primo dei due debba o possa considerarsi come pagamento al creditore apparente. 4.-Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed altri Con l'unico motivo di ricorso si prospetta violazione degli articoli 1228 e 2049 del codice civile nonché dell'articolo 31 del TUF. La tesi di questi ricorrenti è che le polizze in questione in realtà non avevano solo natura assicurativa, ma piuttosto prevalentemente una natura di investimento finanziario. Il che ha come conseguenza che la responsabilità della compagnia di assicurazione discende altresì dall'articolo 37 del testo unico finanziario che la pone come responsabilità solidale con il promotore dell'investimento. Questo motivo, nella parte in cui introduce la questione della natura finanziaria delle polizze, e della conseguente applicazione dell'articolo 37 citato, è inammissibile in quanto non è dimostrato che la medesima questione sia stata posta nei gradi di merito, ed era onere dei ricorrenti porla in quanto non si tratta di mera qualificazione di un medesimo fatto ma con esso si introduce un fatto diverso a presupposto della diversa qualificazione, vale a dire la natura finanziaria e di investimento dei contratti stipulati anziché la loro natura di polizze vita. Per quanto invece questo motivo si rifà a quelli del ricorso precedente ossia alla violazione degli articoli 2049 e 1228 cc, allora esso è fondato così come sono fondati gli altri e ne risulta dunque assorbito. 5.-[OSCURATO:PERSONA] più altri. 5.1.- Con il primo motivo di tale ricorso si fa valere violazione degli articoli 158 e 174 c pc. La censura coincide con quella del primo motivo del ricorso Angelini che denuncia, come si è visto, nullità della sentenza per erronea composizione del collegio giudicante a causa della partecipazione in qualità di estensore di un giudice onorario: dunque si rimanda a quanto detto in ordine a quel motivo. 5.2.- Il secondo motivo di ricorso prospetta violazione per l'articolo 2049 del codice civile e contesta alla decisione impugnata di avere fatto erronea applicazione di quella norma quanto al concetto di occasionalità. Anche questo motivo ricorda come analoga sentenza abbia invece accertato quel nesso di occasionalità necessaria tra l'attività del Curti e quella della compagnia di assicurazione in una fattispecie identica, ma con parti diverse e sempre relativamente alla condotta fraudolenta dell’agente, sentenza a sua volta confermata, come si è detto, da questa Corte di Cassazione. Il motivo è dunque fondato al pari del terzo motivo del ricorso Angelini stante l'identità di questioni con quello. E ne risulta assorbito. 5.3.-Il terzo motivo prospetta omesso esame di fatti rilevanti e controversi. Si imputa alla Corte di appello di non aver tenuto conto in alcun modo di alcuni fatti rilevanti che erano stati invece allegati a dimostrazione del fatto che, da un lato, i ricorrenti erano del tutto ignari, e che, per altro verso, la compagnia di assicurazione invece era al corrente della stipula delle polizze da parte del suo agente. Si tratta sia dell’ enorme numero di assegni emessi nel corso del tempo dai clienti a favore dell'agente, ed incassati sul conto dell'agenzia, sia dei provvedimenti emessi nel procedimento penale, in cui si dava atto della confessione del Curti e in cui si prendeva atto della responsabilità solidale della compagnia, sia dalla stessa querela presentata da quest'ultima: in sostanza, documenti da cui avrebbe potuto ricavarsi lo stato soggettivo dei clienti, da un lato, ed il rapporto tra l’agente e la compagnia di assicurazione dall'altro. Il motivo è fondato. La decisione impugnata, come già detto relativamente al terzo motivo del ricorso Angelini, si è limitata a tener conto di alcune irregolarità formali nella emissione degli assegni, irregolarità peraltro ampiamente spiegate dalla difesa dei ricorrenti, senza tener conto di tutti gli altri fatti allegati dagli appellanti e riassunti sia in questo motivo che nel terzo motivo del ricorso Angelini, che invece avrebbero potuto far deporre la Corte a favore dei ricorrenti, nel senso cioè di una loro buona fede o comunque della mancanza di condotte di agevolazione della truffa ai loro danni. 6.-Il ricorso incidentale delle [OSCURATO:SOCIETA]. È basato su un unico motivo di censura ed attiene alla liquidazione delle spese fatte dal giudice d'appello a favore della compagnia. Il motivo è da considerarsi assorbito a cagione dell'accoglimento dei ricorsi principali nei termini suddetti e del conseguente rinvio ad altro giudice di merito, che dovrà liquidare nuovamente le spese del giudizio. Vanno dunque accolti i ricorsi principali nei termini suddetti con assorbimento del ricorso incidentale e con conseguente cassazione della