CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 11070/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14592/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 842/2019 depositata il 25/02/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO 1.L’[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. ha impugnato l’avviso di accertamento i.c.i. per l’anno 2011, eccependo la mancanza di una valida notifica della variazione della rendita dell’immobile, avvenuta nel 2005, su cui è fondata la richiesta della maggiore imposta. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo ampiamente scaduti i termini per la proposizione del ricorso, essendo stata notificata la variazione della rendita nel 2008, come accertato nelle sentenze della Suprema Corte n. 12322 e 12323 del 2016. 3.La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale. Nella sentenza di appello si legge che “agli atti risultano le sentenze della S.C. n. 12322 e 12323 avente ad oggetto lo stesso rapporto giuridico della presente causa, sentenza che hanno stabilito che nel caso di specie la notifica della rendita, presupposto dell’avviso di accertamento, risulta pacificamente avvenuta il 31.3.08, con la notifica dell’atto impositivo nel rispetto del termine decadenziale. Tale questione accertata è comune alla presente causa e preclude il riesame dell’identico punto, atteso che il giudicato formatosi ha efficacia espansiva, riferendosi alla medesima questione di fatto e di diritto”. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente. 5. Hanno resistito con controricorso il Comune e l’Agenzia delle Entrate, che hanno chiesto rigettarsi il ricorso. Il Comune, in via pregiudiziale, ha chiesto sospendersi il giudizio in attesa del giudizio di revocazione avverso le sentenze n. 12322 e 12323 del 2016. 6. Fissata l'adunanza camerale del 15 marzo 2023, la causa è stata trattata in camera di consiglio, che si è svolta con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140bis disp.att.cod.proc.civ., in virtù di provvedimento del Presidente del collegio. 7.Risulta depositata memoria del Comune in cui si è dato atto della declaratoria di inammissibilità della revocazione proposta avverso le sentenze n. 12322 e 12323 del 2016. 8.In data 9 marzo 2023 è stata depositata una memoria della contribuente che ha dichiarato di volere presentare istanza di definizione agevolata ai sensi della l. n. 197 del 2022. CONSIDERATO 1. In via pregiudiziale deve rilevarsi che la contribuente ha chiesto di sospendere il procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dalla l. n. 197 del 2022 per i giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di cassazione. Ai sensi del comma 197 dell’art. 1, le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospesofino alla scadenza del termine previsto dalla normativa. 2. Deve pure precisarsi che la definizione agevolata prevista dalla l. n. 197 del 2022 non è applicabile alle controversie di cui sia parte un ente territoriale, come la presente, ma che al comma 205 dell’art. 1 di tale legge è previsto che “ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 186 a 2004 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale”. Pertanto, nel presente procedimento, relativamente ai profili concernenti l’ente territoriale, che non risulta ancora aver adottato la disciplina attuativa della l. n. 197 del 2022,la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo al fine di verificare l’eventuale adozione di tale normativa e la conseguente possibilità della definizione agevolata. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio del ricorso an