CassazionedecretoSezione 7Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 16673/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa il 7/1/2021 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato - con rito abbreviato - alla pena di quattro anni di reclusone e 18mila euro di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo alla mancanza riqualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 73, comma 5, decreto citato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. La Corte di appello, pronunciandosi sulla medesima questione, ha rilevato che - da sommarie informazioni in atti - era emerso che l'Anass, responsabile della detenzione di almeno 85 grammi di cocaina, si era già reso autore di condotte analoghe, rivelatrici di disponibilità continua di stupefacenti e, dunque, di potenzialità diffusiva che non poteva conciliarsi con l'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi lieve di cui al comma 5. A questo argomento, peraltro, l'impugnazione ribatte con affermazioni di puro merito, quindi non consentite, richiamando soltanto elementi in fatto che, nella lettura difensiva, avrebbero giustificato il riconoscimento della stessa fattispecie lieve. 5. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inàmmissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 marzo 2022 igliere estensore [OSCURATO:PERSONA] oi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],ELLERIA