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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2022

Cassazione n. 03607/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 21/02/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli resa in data 15/07/2021, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 337 e 56 — 629 connma primo cod. pen.

Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio nnotivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto per i reati contestati, non sono ammessi in questa sede poiché non sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria e, peraltro, finanche meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto del granitico compendio probatorio a carico del BARNABA, avvalorato dalla versione dei fatti fornita dalla p.o. (ritenuta pienamente attendibile), dalla coincidente deposizione dei testi escussi e da quella degli operanti, così fornendo esaustiva ed articolata risposta alle doglianze difensive]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11/10/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 21/02/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli resa in data 15/07/2021, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 337 e 56 — 629 connma primo cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio nnotivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto per i reati contestati, non sono ammessi in questa sede poiché non sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria e, peraltro, finanche meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto del granitico compendio probatorio a carico del BARNABA, avvalorato dalla versione dei fatti fornita dalla p.o. (ritenuta pienamente attendibile), dalla coincidente deposizione dei testi escussi e da quella degli operanti, così fornendo esaustiva ed articolata risposta alle doglianze difensive]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03607/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris