CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 12176/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13193/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:SOCIETA] in persona dell’[OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (nuova denominazione - di [OSCURATO:PERSONA]) nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sig. [OSCURATO:PERSONA] domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZAdi CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 68/2022depositata il 01/ 03/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Taranto, l’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Castellaneta - [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di sentir dichiarare inefficace nei propri confronti, ai sensi dell’art.2901 c.c., l’atto di vendita con cui l’Oleificio aveva trasferito alla [OSCURATO:SOCIETA] un immobile di sua proprietà, a titolo di datio in solutum del credito vantato nei suoi confronti dalla società acquirente. A fondamento della propria pretesa, l’attrice esponeva di essere titolare di un credito di euro 171.274,05 oltre interessi di mora, nei confronti dell’Oleificio, in forza del decreto ingiuntivo n. 534/1998 e di aver avviato, sulla base di tale titolo, una procedura esecutiva immobiliare, dichiarata estinta con la sentenza n. 606/2010. [OSCURATO:PERSONA] deduceva, inoltre, che la soddisfazione del suo credito risultava pregiudicata dalla intervenuta datio in solutum tra le società convenute; che il trasferimento immobiliare era avvenuto a un prezzo inferiore a quello di mercato e che la parte venditrice aveva mantenuto la sede legale presso l’immobile alienato. Rimaneva contumace l’[OSCURATO:PERSONA], mentre si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., contestando la fondatezza della domanda. Nel corso del giudizio, la [OSCURATO:SOCIETA]. contestava anche la regolarità della notifica della citazione in giudizio dell’[OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, domandava dichiararsi il difetto del contraddittorio. In particolare, eccepiva che: 1) non si era perfezionata la notifica a mezzo pec indirizzata alla società cooperativa; 2) non potevano ritenersi valide la notifica effettuata presso la residenza del legale rappresentante dell’Oleificio, né la notifica a mezzo pec inviata a quest’ultimo; 3) parimenti inesistente doveva considerarsi la notifica effettuata a mezzo posta presso un indirizzo che non costituiva la sede legale della società e nelle mani di un soggetto non autorizzato a ritirare atti notificati. Il Tribunale di Taranto, reputata valida la notifica effettuata a mezzo del servizio postale presso la sede dell’[OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 2053/2018, accoglieva la domanda e, per l’effetto, dichiarava inefficace nei confronti dell’attrice l’atto di vendita immobiliare. 2.La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza n. 68 del 1° marzo 2022, respinta la querela di falso avverso l’originale dell’avviso di ricevimento dell’atto introduttivo del giudizio, ha rigettato l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] dell’Appello, premettendo il valore costitutivo dell’iscrizione della cancellazione della società cooperativa nel registro delle imprese, ha escluso che i soci superstiti fossero litisconsorti necessari pretermessi, sul presupposto che l’estinzione dell’[OSCURATO:PERSONA] era intervenuta dopo la notifica dell’atto di citazione di primo grado. La Corte di Appello ha, inoltre, attribuito validità ed efficacia, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., alla notifica a mezzo posta effettuata al legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso detta pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per Cassazione, sulla base di un motivo. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].). Considerato che: 4.Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., in relazione all’art.360, co. 1, n. 4 c.p.c. La Corte di Appello avrebbe erroneamente fatto risalire l’estinzione dell’[OSCURATO:PERSONA] al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione della società. [OSCURATO:PERSONA] del gravame avrebbe omesso di considerare che, nel caso di specie, l’estinzione della società retroagirebbe al momento della pubblicazione in GazzettaUfficiale del decreto ministeriale che ne ha disposto lo scioglimento. Tale pubblicazione sarebbe infatti idonea a rendere conoscibile ai terzi lo scioglimento della compagine societaria. Considerato che la pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta prima della notificazione della citazione nel giudizio di primo grado, la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto provvedere all’integrazione del contraddittorio dei litisconsorti necessari. 5.Il motivo è infondato. E’ pur vero che prima della citazione era stata disposta la cancellazione della società dal registro delle imprese, ma la pubblicazione su quest’ultimo è stata successiva alla notifica della citazione. Ai fini dell’opponibilità ai terzi bisogna avere riguardo alla pubblicazione. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 6.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.500 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis