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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 46830/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sectite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ti? cqris-ErEN,7/9PL ($í' 1){:( Tinn udite clifeasefe Procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 18 maggio 2023 il G.i.p. del Tribunale di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere in ordine alla richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto di giudizio immediato in relazione ai reati di resistenza a un pubblico ufficiale ed evasione, ai sensi degli artt. 337 e 385 cod. pen., contestati come commessi il 5 e il 6 maggio 2023 a [OSCURATO:PERSONA].

Il G.i.p. - premettendo che la riforma di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha introdotto, con l'art. 558-bis cod. proc. pen., la possibilità di celebrare il giudizio immediato anche per i reati di cui all'art. 550 cod. proc. pen., che, in tali casi, per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto del codice di rito e che, nel caso di emissione di decreto di giudizio immediato, non si procede all'udienza predibattimentale - ha evidenziato che il richiamo alle norme di cui all'art. 453 e ss. cod. proc. pen. non potrebbe essere inteso come riferito anche alla competenza del Giudice per le indagini preliminari a decidere sulla richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato, anche considerando che il giudice naturale dei procedimenti a citazione diretta (compresa l'udienza predibattimentale) è il Tribunale in composizione monocratica.

Il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 25 maggio 2023, solleva conflitto di competenza negativo ex art. 28 cod. proc. pen., evidenziando che la tesi sostenuta dal G.i.p. non potrebbe essere condivisa, considerando che il sistema processuale delineato dal legislatore prevede - con norme pre-esistenti alla c.d. riforma Cartabia - numerose ipotesi nelle quali il G.i.p. è investito del compito di provvedere in relazione a reati per i quali il pubblico ministero esercita l'azione penale con il decreto a citazione diretta (come, ad esempio, le norme di cui agli artt. 447 e 464-ter cod. proc. pen., nonché quella disciplinante il procedimento per decreto).

D'altronde, l'art. 558-bis cod. proc. pen. dispone che, per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto del codice di rito, in quanto compatibili, facendo integrale rinvio alle disposizioni stabilite anche in ordine alla competenza funzionale del G.i.p. a emettere il decreto e a provvedere in merito ai riti alternativi richiesti dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto negativo è ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti contemporaneamente ricusato di provvedere in ordine alla richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto di giudizio immediato.

Si è quindi determinata la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen..5?1 Il conflitto deve essere risolto con l'affermazione della competenza del G.i.p. del Tribunale di Napoli.

Come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 31927 del 16/06/2023, Rv. 285049), l'art. 558-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha previsto anche per tale tipologia di reati la possibilità, in precedenza esclusa, di procedere con rito immediato.

Tale giudizio, disciplinato nella sua forma ordinaria dagli artt. 453 e seguenti cod. proc. pen. consente, su richiesta del pubblico ministero ovvero dell'imputato, di pervenire alla fase dibattimentale senza il preventivo svolgimento dell'udienza preliminare.

Nel caso in cui la richiesta sia formulata dal pubblico ministero, l'ammissione del rito è subordinata alla previa verifica, da parte del GIP, della sussistenza dei relativi presupposti processuali costituiti dall'evidenza della prova, dal previo interrogatorio della persona sottoposta ad indagini sui fatti dai quali emerge tale evidenza probatoria, a meno che la stessa abbia omesso di comparire a seguito di invito a presentarsi, dalla formulazione della richiesta entro 90 giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., oppure, nel caso di giudizio immediato cd. custodiale, entro 180 giorni dalla esecuzione della misura detentiva, confermata dal giudice del riesame o dopo il decorso del termine per la proposizione della richiesta di riesame.

La previsione di tale giudizio anche per i reati a citazione diretta è correlata alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 con riguardo alla fase dibattimentale concernente detti reati.

Secondo quanto emerge dalla Relazione ministeriale di accompagnamento al decreto, essa rinviene il suo fondamento nella introduzione per tale categoria di reati dell'udienza predibattimentale, la quale, analogamente all'udienza preliminare, ha tra le sue funzioni quella di operare un vaglio in ordine alla sussistenza di elementi che consentano una ragionevole previsione di condanna, con la conseguenza che, ove la prova appaia evidente, e dunque tale vaglio si renda superfluo, si impone l'applicazione di un rito che ha proprio la finalità di evitare tale udienza, allo scopo di soddisfare le esigenze di celerità complessiva del procedimento cui è ispirata la cd. riforma Cartabia.

Esigenza tanto più avvertita in ragione dell'ampliamento dei reati azionabili con la citazione diretta e della necessità di garantire anche per essi l'accesso rapido al giudizio nei casi in cui l'imputato sia sottoposto a misura cautelare.

La nuova disciplina, nell'operare il rinvio alle norme sul giudizio immediato "ordinario", non reca specifiche disposizioni in ordine alla individuazione del giudice competente a provvedere sulla richiesta di rito immediato, sicché tale silenzio ha di fatto determinato la prospettazione di soluzioni diverse.

Accanto all'interpretazione che, come nel caso in esame, individua nel GIP il giudice competente, altra soluzione ritiene che la decisione in ordine alla ammissione del rito spetti al giudice dell'udienza predibattimentale, in quanto si sostiene che, dopo l'esercizio dell'azione penale, il GIP non avrebbe più alcuna competenza, mentre 3 risulterebbe più coerente con il sistema attribuire al giudice dell'udienza predibattinnentale la valutazione in ordine alla necessità di omettere lo svolgimento di tale udienza.

Si è infine prospettata la soluzione di attribuire la competenza in parola al giudice del dibattimento, in quanto il rito immediato, escludendo l'udienza predibattinnentale, escluderebbe altresì la competenza a provvedere del giudice di tale udienza.

4. Ritiene il Collegio che elementi di ordine testuale, nonché argomenti logici e sistematici conducano ad affermare che la competenza appartenga al GIP.

L'art. 558-bis cod. proc. pen., nell'estendere il giudizio immediato ai reati a citazione diretta, stabilisce che «si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili».

Il tenore letterale della disposizione, ed in particolare il richiamo alle norme sul giudizio immediato "ordinario", consente di affermare che il legislatore non ha inteso creare per i reati a citazione diretta un rito nuovo e diverso rispetto a quello "ordinario", ma ha esteso il rito già esistente ad ipotesi ulteriori, fino a quel momento escluse.

Vi è poi un elemento testuale di tipo negativo, rappresentato dalla assenza di una disposizione che attribuisca la competenza a decidere in ordine alla ammissione del rito ad un giudice diverso da quello che vi è ordinariamente preposto, e cioè il giudice per le indagini preliminari e, specificamente, dalla mancanza di una previsione che fte attribuisca la competenza al giudice dell'udienza predibattimentale, di cui pure gli artt. 554-bis e 554-ter cod. proc. pen. disciplinano ampiamente le attribuzioni.

Occorre poi considerare che, una volta introdotta nei procedimenti per i reati a citazione diretta la previsione generalizzata dell'udienza predibattimentale, la finalità specifica della previsione del giudizio immediato è quella di escludere lo svolgimento di detta udienza, in coerenza con le finalità acceleratorie proprie di tale rito.

5. Occorre ancora considerare la collocazione nel sistema del giudizio immediato e delle conseguenze che la sua richiesta prima, e la sua ammissione poi comportano nella sequenza processuale.

Nel giudizio immediato "ordinario", la richiesta formulata dall'organo dell'accusa costituisce una modalità di esercizio dell'azione penale e un atto d'impulso processuale, teso all'instaurazione del rito, soggetto al controllo del giudice per le indagini preliminari, il quale, senza il contradditorio delle parti, è chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti per il passaggio alla fase dibattimentale senza la previa celebrazione dell'udienza preliminare.

Proprio per le sue caratteristiche, il decreto di giudizio immediato riveste natura 4 endoprocessuale e meramente strumentale all'interno della procedura di approdo alla fase del dibattimento (Sez.

U, Sentenza n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018).

Ciò evidenzia come la decisione sulla richiesta di giudizio immediato attenga necessariamente ancora alla fase delle indagini preliminari e sia proprio il suo accoglimento a segnare il passaggio a quella dibattimentale, la quale presuppone, appunto, l'avvenuta emissione del decreto che dispone il giudizio.

Sarebbe eccentrico a tale sistema e alla funzione che l'ordinamento attribuisce alla decisione sulla richiesta del pubblico ministero, affidare la valutazione sull'ammissibilità del rito per i reati a citazione diretta, la quale si colloca nella fase delle indagini preliminari, al giudice che interviene nella fase successiva, la cui competenza è attivata, appunto, proprio a seguito del passaggio alla fase dibattimentale.

Ed invero, come condivisibilmente rilevato dal Procuratore generale, l'art. 554-bis, nel disciplinare l'udienza predibattimentale, presuppone che un decreto di citazione a giudizio sia già stato emesso, costituendo esso il presupposto per il progredire del procedimento alla fase dibattimentale e per l'attivazione della competenza del giudice di quella fase.

L'art. 553 cod. proc. pen. stabilisce, infatti, che il pubblico ministero, formato il fascicolo per il dibattimento, lo trasmette al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.

6. D'altra parte, non sussiste alcuna incompatibilità del GIP ad intervenire in relazione ai reati a citazione diretta, ed anzi risulta del tutto coerente con il sistema esistente, nel quale egli è giudice di tutte le indagini preliminari, a prescindere dal se si tratti o meno di reati per i quali è prevista l'udienza preliminare.

Ed invero, il vaglio in ordine agli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari e la loro valutazione è una funzione cui è ordinariamente preposto il GIP, quale giudice di quella fase.

Egli è inoltre competente ad emettere le misure cautelari reali e personali anche in relazione ai reati per cui si procede a citazione diretta, e tale rimane fino alla trasmissione del fascicolo del dibattimento e del decreto di citazione per l'udienza predibattimentale, provvedendo altresì, fino a tale momento, al compimento degli atti urgenti (art. 554 cod. proc. pen.).

Spetta ancora al GIP, ai sensi dell'art. 459 cod. proc. pen., decidere sull'istanza di emissione di decreto penale di condanna avanzata dal pubblico ministero, anche nel caso in cui si tratti di reati per i quali non è prevista l'udienza preliminare e il medesimo giudice è altresì competente, ai sensi degli artt. 464 e 557 cod. proc. pen., per i riti alternativi richiesti con l'opposizione al decreto penale emesso.

Inoltre, a prescindere dalla tipologia di reato, decide sulla richiesta di applicazione della pena avanzata nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen.

Non vanno, infine, trascurati i risvolti organizzativi che conseguirebbero alla diversa soluzione di riconoscere la competenza del giudice dell'udienza 5 sff predibattimentale, determinandosi un'ulteriore ipotesi di incompatibilità nel caso in cui egli rigetti la richiesta di immediato, non potendo più celebrare quell'udienza e neppure il dibattimento, nonché una inedita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, a differenza di quanto accade nel caso di giudizio immediato "ordinario".

In definitiva, si verificherebbe una alterazione della sequenza processuale in cui viene a collocarsi il giudizio immediato, la quale non solo non è prevista dal legislatore, ma neppure risulta giustificata da esigenze sistematiche e da ragioni di incompatibilità e che finirebbe per vanificare le esigenze di celerità che hanno ispirato la previsione del giudizio immediato anche per i reati a citazione diretta.

Di conseguenza, come correttamente evidenziato dal Tribunale di Napoli, il Giudice per le indagini preliminari risulta essere il soggetto processuale che più di ogni altro è in grado di controllare i presupposti per l'accesso al rito immediato, anche solo considerando che, tra i presupposti di ammissibilità del giudizio immediato, vi è - tra gli altri - l'analisi circa la completezza delle indagini e circa l'assenza del grave pregiudizio per le stesse attività del Giudice per le indagini preliminari.

2. In forza di quanto sopra, il conflitto negativo deve pertanto essere risolto affermando la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.

P.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sectite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ti? cqris-ErEN,7/9PL ($í' 1){:( Tinn udite clifeasefe Procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 18 maggio 2023 il G.i.p. del Tribunale di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere in ordine alla richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto di giudizio immediato in relazione ai reati di resistenza a un pubblico ufficiale ed evasione, ai sensi degli artt. 337 e 385 cod. pen., contestati come commessi il 5 e il 6 maggio 2023 a [OSCURATO:PERSONA]. Il G.i.p. - premettendo che la riforma di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha introdotto, con l'art. 558-bis cod. proc. pen., la possibilità di celebrare il giudizio immediato anche per i reati di cui all'art. 550 cod. proc. pen., che, in tali casi, per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto del codice di rito e che, nel caso di emissione di decreto di giudizio immediato, non si procede all'udienza predibattimentale - ha evidenziato che il richiamo alle norme di cui all'art. 453 e ss. cod. proc. pen. non potrebbe essere inteso come riferito anche alla competenza del Giudice per le indagini preliminari a decidere sulla richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato, anche considerando che il giudice naturale dei procedimenti a citazione diretta (compresa l'udienza predibattimentale) è il Tribunale in composizione monocratica. Il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 25 maggio 2023, solleva conflitto di competenza negativo ex art. 28 cod. proc. pen., evidenziando che la tesi sostenuta dal G.i.p. non potrebbe essere condivisa, considerando che il sistema processuale delineato dal legislatore prevede - con norme pre-esistenti alla c.d. riforma Cartabia - numerose ipotesi nelle quali il G.i.p. è investito del compito di provvedere in relazione a reati per i quali il pubblico ministero esercita l'azione penale con il decreto a citazione diretta (come, ad esempio, le norme di cui agli artt. 447 e 464-ter cod. proc. pen., nonché quella disciplinante il procedimento per decreto). D'altronde, l'art. 558-bis cod. proc. pen. dispone che, per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto del codice di rito, in quanto compatibili, facendo integrale rinvio alle disposizioni stabilite anche in ordine alla competenza funzionale del G.i.p. a emettere il decreto e a provvedere in merito ai riti alternativi richiesti dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto negativo è ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti contemporaneamente ricusato di provvedere in ordine alla richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto di giudizio immediato. Si è quindi determinata la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen..5?1 Il conflitto deve essere risolto con l'affermazione della competenza del G.i.p. del Tribunale di Napoli. Come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 31927 del 16/06/2023, Rv. 285049), l'art. 558-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha previsto anche per tale tipologia di reati la possibilità, in precedenza esclusa, di procedere con rito immediato. Tale giudizio, disciplinato nella sua forma ordinaria dagli artt. 453 e seguenti cod. proc. pen. consente, su richiesta del pubblico ministero ovvero dell'imputato, di pervenire alla fase dibattimentale senza il preventivo svolgimento dell'udienza preliminare. Nel caso in cui la richiesta sia formulata dal pubblico ministero, l'ammissione del rito è subordinata alla previa verifica, da parte del GIP, della sussistenza dei relativi presupposti processuali costituiti dall'evidenza della prova, dal previo interrogatorio della persona sottoposta ad indagini sui fatti dai quali emerge tale evidenza probatoria, a meno che la stessa abbia omesso di comparire a seguito di invito a presentarsi, dalla formulazione della richiesta entro 90 giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., oppure, nel caso di giudizio immediato cd. custodiale, entro 180 giorni dalla esecuzione della misura detentiva, confermata dal giudice del riesame o dopo il decorso del termine per la proposizione della richiesta di riesame. La previsione di tale giudizio anche per i reati a citazione diretta è correlata alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 con riguardo alla fase dibattimentale concernente detti reati. Secondo quanto emerge dalla Relazione ministeriale di accompagnamento al decreto, essa rinviene il suo fondamento nella introduzione per tale categoria di reati dell'udienza predibattimentale, la quale, analogamente all'udienza preliminare, ha tra le sue funzioni quella di operare un vaglio in ordine alla sussistenza di elementi che consentano una ragionevole previsione di condanna, con la conseguenza che, ove la prova appaia evidente, e dunque tale vaglio si renda superfluo, si impone l'applicazione di un rito che ha proprio la finalità di evitare tale udienza, allo scopo di soddisfare le esigenze di celerità complessiva del procedimento cui è ispirata la cd. riforma Cartabia. Esigenza tanto più avvertita in ragione dell'ampliamento dei reati azionabili con la citazione diretta e della necessità di garantire anche per essi l'accesso rapido al giudizio nei casi in cui l'imputato sia sottoposto a misura cautelare. La nuova disciplina, nell'operare il rinvio alle norme sul giudizio immediato "ordinario", non reca specifiche disposizioni in ordine alla individuazione del giudice competente a provvedere sulla richiesta di rito immediato, sicché tale silenzio ha di fatto determinato la prospettazione di soluzioni diverse. Accanto all'interpretazione che, come nel caso in esame, individua nel GIP il giudice competente, altra soluzione ritiene che la decisione in ordine alla ammissione del rito spetti al giudice dell'udienza predibattimentale, in quanto si sostiene che, dopo l'esercizio dell'azione penale, il GIP non avrebbe più alcuna competenza, mentre 3 risulterebbe più coerente con il sistema attribuire al giudice dell'udienza predibattinnentale la valutazione in ordine alla necessità di omettere lo svolgimento di tale udienza. Si è infine prospettata la soluzione di attribuire la competenza in parola al giudice del dibattimento, in quanto il rito immediato, escludendo l'udienza predibattinnentale, escluderebbe altresì la competenza a provvedere del giudice di tale udienza. 4. Ritiene il Collegio che elementi di ordine testuale, nonché argomenti logici e sistematici conducano ad affermare che la competenza appartenga al GIP. L'art. 558-bis cod. proc. pen., nell'estendere il giudizio immediato ai reati a citazione diretta, stabilisce che «si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili». Il tenore letterale della disposizione, ed in particolare il richiamo alle norme sul giudizio immediato "ordinario", consente di affermare che il legislatore non ha inteso creare per i reati a citazione diretta un rito nuovo e diverso rispetto a quello "ordinario", ma ha esteso il rito già esistente ad ipotesi ulteriori, fino a quel momento escluse. Vi è poi un elemento testuale di tipo negativo, rappresentato dalla assenza di una disposizione che attribuisca la competenza a decidere in ordine alla ammissione del rito ad un giudice diverso da quello che vi è ordinariamente preposto, e cioè il giudice per le indagini preliminari e, specificamente, dalla mancanza di una previsione che fte attribuisca la competenza al giudice dell'udienza predibattimentale, di cui pure gli artt. 554-bis e 554-ter cod. proc. pen. disciplinano ampiamente le attribuzioni. Occorre poi considerare che, una volta introdotta nei procedimenti per i reati a citazione diretta la previsione generalizzata dell'udienza predibattimentale, la finalità specifica della previsione del giudizio immediato è quella di escludere lo svolgimento di detta udienza, in coerenza con le finalità acceleratorie proprie di tale rito. 5. Occorre ancora considerare la collocazione nel sistema del giudizio immediato e delle conseguenze che la sua richiesta prima, e la sua ammissione poi comportano nella sequenza processuale. Nel giudizio immediato "ordinario", la richiesta formulata dall'organo dell'accusa costituisce una modalità di esercizio dell'azione penale e un atto d'impulso processuale, teso all'instaurazione del rito, soggetto al controllo del giudice per le indagini preliminari, il quale, senza il contradditorio delle parti, è chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti per il passaggio alla fase dibattimentale senza la previa celebrazione dell'udienza preliminare. Proprio per le sue caratteristiche, il decreto di giudizio immediato riveste natura 4 endoprocessuale e meramente strumentale all'interno della procedura di approdo alla fase del dibattimento (Sez. U, Sentenza n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018). Ciò evidenzia come la decisione sulla richiesta di giudizio immediato attenga necessariamente ancora alla fase delle indagini preliminari e sia proprio il suo accoglimento a segnare il passaggio a quella dibattimentale, la quale presuppone, appunto, l'avvenuta emissione del decreto che dispone il giudizio. Sarebbe eccentrico a tale sistema e alla funzione che l'ordinamento attribuisce alla decisione sulla richiesta del pubblico ministero, affidare la valutazione sull'ammissibilità del rito per i reati a citazione diretta, la quale si colloca nella fase delle indagini preliminari, al giudice che interviene nella fase successiva, la cui competenza è attivata, appunto, proprio a seguito del passaggio alla fase dibattimentale. Ed invero, come condivisibilmente rilevato dal Procuratore generale, l'art. 554-bis, nel disciplinare l'udienza predibattimentale, presuppone che un decreto di citazione a giudizio sia già stato emesso, costituendo esso il presupposto per il progredire del procedimento alla fase dibattimentale e per l'attivazione della competenza del giudice di quella fase. L'art. 553 cod. proc. pen. stabilisce, infatti, che il pubblico ministero, formato il fascicolo per il dibattimento, lo trasmette al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione. 6. D'altra parte, non sussiste alcuna incompatibilità del GIP ad intervenire in relazione ai reati a citazione diretta, ed anzi risulta del tutto coerente con il sistema esistente, nel quale egli è giudice di tutte le indagini preliminari, a prescindere dal se si tratti o meno di reati per i quali è prevista l'udienza preliminare. Ed invero, il vaglio in ordine agli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari e la loro valutazione è una funzione cui è ordinariamente preposto il GIP, quale giudice di quella fase. Egli è inoltre competente ad emettere le misure cautelari reali e personali anche in relazione ai reati per cui si procede a citazione diretta, e tale rimane fino alla trasmissione del fascicolo del dibattimento e del decreto di citazione per l'udienza predibattimentale, provvedendo altresì, fino a tale momento, al compimento degli atti urgenti (art. 554 cod. proc. pen.). Spetta ancora al GIP, ai sensi dell'art. 459 cod. proc. pen., decidere sull'istanza di emissione di decreto penale di condanna avanzata dal pubblico ministero, anche nel caso in cui si tratti di reati per i quali non è prevista l'udienza preliminare e il medesimo giudice è altresì competente, ai sensi degli artt. 464 e 557 cod. proc. pen., per i riti alternativi richiesti con l'opposizione al decreto penale emesso. Inoltre, a prescindere dalla tipologia di reato, decide sulla richiesta di applicazione della pena avanzata nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen. Non vanno, infine, trascurati i risvolti organizzativi che conseguirebbero alla diversa soluzione di riconoscere la competenza del giudice dell'udienza 5 sff predibattimentale, determinandosi un'ulteriore ipotesi di incompatibilità nel caso in cui egli rigetti la richiesta di immediato, non potendo più celebrare quell'udienza e neppure il dibattimento, nonché una inedita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, a differenza di quanto accade nel caso di giudizio immediato "ordinario". In definitiva, si verificherebbe una alterazione della sequenza processuale in cui viene a collocarsi il giudizio immediato, la quale non solo non è prevista dal legislatore, ma neppure risulta giustificata da esigenze sistematiche e da ragioni di incompatibilità e che finirebbe per vanificare le esigenze di celerità che hanno ispirato la previsione del giudizio immediato anche per i reati a citazione diretta. Di conseguenza, come correttamente evidenziato dal Tribunale di Napoli, il Giudice per le indagini preliminari risulta essere il soggetto processuale che più di ogni altro è in grado di controllare i presupposti per l'accesso al rito immediato, anche solo considerando che, tra i presupposti di ammissibilità del giudizio immediato, vi è - tra gli altri - l'analisi circa la completezza delle indagini e circa l'assenza del grave pregiudizio per le stesse attività del Giudice per le indagini preliminari. 2. In forza di quanto sopra, il conflitto negativo deve pertanto essere risolto affermando la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. P.
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