CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 18096/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19551/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat a ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesa da se medesima ai sensi dell’art. 86 c.p.c., nonchè rappresentata e difes a dall’avv . [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore PROCURA DELLA REPUBBLICA presso ilTRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA]-intimati- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di CATANZARO depositata i l 24/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza depositata il 24 maggio 2018 il Tribunale di Catanzaro dichiarava inammissibile per tardività l’opposizione ex artt. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 e 15 D. Lgs. n. 150 del 2011 proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui lo stesso Tribunale, in persona di altro magistrato, aveva liquidato il compenso spettante all’ing. [OSCURATO:PERSONA] per l’attività prestata in qualità di consulente tecnico d’ufficio nell’àmbito di un procedimento per accertamento tecnico preventivo promosso dalla stessa opponente. Contro quest’ordinanza la Pisano ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero della Giustizia, nei confronti dei quali è stato instaurato il contraddittorio, sono entrambi rimasti intimati. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità dell’impugnata ordinanza per violazione e falsa applicazione ed interpretazione di norme di diritto in materia di opposizione al decreto di liquidazione del ctu , nonché per omesso esame e carenza di motivazione su un fatto decisivo . Con esso si contesta la declaratoria di tardività dell’opposizione resa dal Tribunale di Catanzaro, perché fondata sull’erroneo presupposto che il ricorso introduttivo del procedimento fosse stato depositato dalla Pisano soltanto in data 12 dicembre 2017, e quindi ben oltre il prescritto termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto di pagamento opposto, avvenuta il 31 marzo 2017. Viene, al riguardo, evidenziato: -che, in realtà, detto ricorso era stato depositato nella Cancelleria del Tribunale adìto fin dal 20 aprile 2017; -che il giudizio di opposizione era stato inizialmente iscritto nel ruolo generale della volontaria giurisdizione sotto il numero 432/2017; -che il Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale calabrese, cui era stato assegnato il fascicolo, aveva disposto con decreto del 18 maggio 2017 che il procedimento fosse preso in carico sul ruolo contenzioso , dando atto dell’avvenuto deposito del ricorso in data 20 aprile 2017; -che, in ottemperanza al menzionato provvedimento, comunicatole soltanto il 24 novembre 2017, l’odierna ricorrente si era prontamente attivata per chiedere l’iscrizione del procedimento nel ruolo generale degli affari contenziosi civili, poi materialmente eseguita il 12 dicembre 2017; -che, in tale circostanza, ella si era anche premurata di allegare unanota con la quale precisava che gli effetti dell’iscrizione a ruolo dovevano farsi retroagire alla data in cui questa era stata effettuata per la prima volta, ovvero al 20 aprile 2017; -che, senza minimamente tener conto di tutto ciò, né tantomeno motivare sul punto, il giudice a quo ha dichiarato tardiva l’opposizione per averla ritenuta proposta nella data in cui il procedimento era stato iscritto nel ruolo contenzioso. Con il secondo motivo, prospettante la violazione e la falsa applicazione degli artt. 51, comma 1, e 168, comma 1, D.P.R. n. 115 del 2002, si rimprovera al Tribunale di aver liquidato in favore del consulente tecnico d’ufficio, a titolo di onorario, il considerevole importo di 2.847,05 euro, oltre accessori, senza minimamente motivare in ordine alla difficoltà, alla completezza e al pregio della prestazione da questi fornita. Con il terzo motivo si lamentano nuovamente la violazione e la falsa applicazione dell’art. 168, comma 1, D.P.R. cit. per avere l’opposto decreto di pagamento riconosciuto al c.t.u., in assenza di idonea documentazione giustificativa, il rimborso della spesa di 300 euro asseritamente sostenuta per compensare l’attività di collaborazione fornitagli dal p.e. [OSCURATO:PERSONA], di cui peraltro non risultava dimostrata la necessità ai fini dell’espletamento dell’incarico conferito dal giudice. Con il quarto mezzo la Pisano si duole del fatto che il decreto in parola abbia posto a suo esclusivo carico l’onere di pagamento del compenso liquidato a favore dell’ing. Mauro, in spregio al principio di solidarietà passiva fra tutte le parti processuali operante in subiecta materia, il quale rinviene il suo fondamento nella considerazione che l’attività del consulente è prestata nel superiore interesse della giustizia. Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento assorbe l’esame delle restanti censure, tutte peraltro riguardanti non già l’ordinanza qui impugnata, bensì il decreto di pagamento oggetto dell’opposizione decisa con la suddetta ordinanza. Dall’esame diretto degli atti emerge effettivamente che il ricorso in opposizione venne depositato dalla Pisano presso la Cancelleria del Tribunale di Catanzaro il 20 aprile 2017 -e quindi entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto di pagamento opposto, risalente al 31 marzo 2017- e che il relativo procedimento fu iscritto in pari data nel ruolo generale della volontaria giurisdizione. Successivamente, con decreto del 18 maggio 2017, comunicato all’odierna ricorrente il 24 novembre 2017, il Presidente della Prima Sezione Civile dispose che, «a cura della parte diligente, il giudizio (fosse)preso in carico sul ruolo contenzioso». In data 12 dicembre 2017, in conformità a quanto era stato stabilito dal predetto magistrato, il procedimento venne quindi reiscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi civili. Fermo quanto precede, va osservato che, nelle occasioni in cui si è occupata di fattispecie analoghe alla presente, questa Corte ha statuito che il provvedimento giudiziale disponente l’iscrizione nel ruolo contenzioso del procedimento ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 erroneamente iscritto nel ruolo della volontaria giurisdizione ha una valenza puramente interna e sana una mera irregolarità inidonea a travolgere gli effetti prodotti dall’originaria iscrizione, essendo già stata assicurata la presa di contatto tra l’opponente e l’ufficio giudiziario, con conseguente pieno raggiungimento dello scopo del deposito del ricorso, anche agli effetti della tempestività dell’opposizione (cfr. Cass. n. 1369/2023, Cass. n. 31999/2019). Alla stregua del surriferito indirizzo giurisprudenziale di legittimità, che si intende qui ribadire, deve ritenersi che, nel caso di specie, il deposito dell’opposizione fosse tempestivamente avvenuto fin dal 20 aprile 2018. Va, pertanto, disposta, a norma degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, c.p.c., la cassazione dell’ordinanza impugnata con rinvio allo stesso Tribunale di Catanzaro, in persona di diverso magistrato, il quale procederà a un nuovo esame dell’opposizione uniformandosi al principio di diritto sopra espresso. Al giudice del rinvio è rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c.. P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Catanzaro, in persona di diverso magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del