Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:F:2006:100
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)
9 ottobre 2006 (
*
)
«Esperto nazionale distaccato – Indennità giornaliere – Luogo di assunzione degli esperti coniugati – Artt. 17 e 20, n. 3, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] sugli END – Competenza»
Nella causa F‑53/06,
avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’art. 230 CE,
[OSCURATO:PERSONA]
, esperta nazionale distaccata presso la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentata
dagli avv.ti P. [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
, rappresentata dal sig. J. Currall, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione),
composto dal sig. H. Kreppel (relatore), presidente, dai sigg. H. Tagaras e S. Gervasoni, giudici,
cancelliere: sig.ra W. Hakenberg,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale via telefax il 30 aprile 2006 (e, in originale, il 12 maggio 2006),
la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], esperta nazionale distaccata (in prosieguo: la «END») dal Ministero della Giustizia della Repubblica
italiana presso la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, chiede, in particolare, l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA]
5 settembre 2005, con cui le è stato rifiutato l’importo integrale dell’indennità giornaliera nonché l’indennità mensile.
Ambito normativo
2 L’art. 1 dell’allegato I allo Statuto della Corte di giustizia prevede quanto segue:
«Il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, in seguito denominato “Tribunale della funzione pubblica”, è competente
in primo grado a pronunciarsi in merito alle controversie tra le Comunità e i loro agenti, ai sensi dell’articolo 236 del
trattato CE e dell’articolo 152 del trattato CEEA, comprese le controversie tra gli organi o tra gli organismi e il loro personale,
per le quali la competenza è attribuita alla Corte di giustizia».
3 L’art. 8, n. 2, dello stesso allegato dispone quanto segue:
«Quando il Tribunale della funzione pubblica constata d’essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella competenza
della Corte o del Tribunale di primo grado, rinvia la causa alla Corte o al Tribunale di primo grado. (…)».
4 Ai sensi dell’art. 225, n. 1, primo comma, CE, «[i]l Tribunale di primo grado è competente a conoscere in primo grado dei
ricorsi di cui agli articoli 230, 232, 235, 236 e 238, ad eccezione di quelli attribuiti a una camera giurisdizionale e di
quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. (…)».
5 L’art. 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia enuncia quanto segue:
«In deroga alla norma di cui all’articolo 225, n. 1, del trattato CE e all’articolo 104 A, n. 1, del trattato CEEA, sono riservati
alla Corte di giustizia i ricorsi di cui agli artt. 230 e 232 del trattato CE e 146 e 148 del trattato CEEA, che sono proposti
da uno Stato membro (…)».
6 Il 30 aprile 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C(2002) 1559, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali
distaccati presso i servizi della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «decisione END 2002»), in seguito modificata, tra l’altro,
dalla decisione 22 marzo 2005, C(2005) 872 (in prosieguo: la «decisione END 2005»).
7 Il nuovo art. 27, introdotto dalla decisione END 2005, prevede una procedura di reclamo amministrativo. Esso dispone quanto
segue [traduzione non ufficiale, basata sul testo parallelo della decisione END C (2006) 2033; N.d.T.]:
«Ogni esperto nazionale distaccato per un periodo superiore a sei mesi può presentare un reclamo contro un atto che lede i
suoi interessi adottato dai servizi della [OSCURATO:PERSONA] nel quadro della presente decisione, ad eccezione degli atti che costituiscono
conseguenze dirette di decisioni adottate dal rispettivo datore di lavoro, all’unità della Direzione generale del Personale
e dell’amministrazione responsabile dei ricorsi a norma dello Statuto. Il reclamo deve essere presentato entro un periodo
di due mesi. Tale periodo inizia a decorrere dalla data di notifica alla persona interessata ed in ogni caso al più tardi
dalla data in cui quest’ultima ha ricevuto la notifica. Il direttore generale della Direzione generale del Personale e dell’amministrazione
è tenuto a notificare alla persona interessata la propria decisione motivata entro quattro mesi a decorrere dal giorno di
presentazione del reclamo. Al termine di tale periodo, la mancanza di risposta al reclamo va considerata come decisione implicita
di rigetto».
8 Tale procedura è distinta da quella prevista dalle disposizioni dell’art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità
europee (in prosieguo: lo «Statuto»), in particolare per quanto riguarda il termine per presentare il reclamo, che è ridotto
da tre a due mesi.
9 Ai sensi della nota a piè di pagina all’art. 27 della decisione END 2005, «[i]n ogni caso, il presente articolo non osta alla
presentazione da parte di un END di un ricorso contro la decisione iniziale, alle condizioni previste all’articolo 230 del
trattato CE» [traduzione non ufficiale, basata sul testo parallelo della decisione END 2006; N.d.T.].
Fatti e procedimento
10 [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ricevuto da parte della rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea la documentazione
necessaria al distacco della ricorrente, ha inviato al rappresentante permanente una lettera, pervenuta al suo destinatario
l’11 novembre 2003, con cui lo informava del fatto che le disposizioni della decisione END 2002, modificata dalla decisione
31 gennaio 2003, C(2003) 406 (in prosieguo: la «decisione END 2003»), erano applicabili alla ricorrente e che questa avrebbe
quindi ricevuto un’indennità giornaliera pari a EUR 107,10 nonché, alle condizioni di cui all’art. 17 di tale decisione, un’indennità
mensile pari a EUR 321,30.
11 Il 1º gennaio 2004 la ricorrente ha preso servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] in qualità di END.
12 Con lettera del 9 gennaio 2004 la direzione generale (DG) «Personale e amministrazione» ha comunicato alla rappresentanza
permanente d’Italia che la ricorrente avrebbe ricevuto un’indennità giornaliera pari solo a EUR 26,78 invece dei EUR 107,10
previsti, dato che Bruxelles era il luogo di residenza del suo coniuge.
13 Dal 2 febbraio 2005 la ricorrente ha vissuto separata dal marito e ha trasferito il suo domicilio in un nuovo indirizzo a
Bruxelles. L’atto di divorzio, redatto in via consensuale ai sensi del diritto belga, è stato depositato presso il tribunal
de première instance de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles) il 4 luglio 2005 e ad esso è seguita una sentenza,
pronunciata il 13 gennaio 2006.
14 Con domanda introdotta il 6 luglio 2005, la ricorrente, invocando la separazione intervenuta tra lei e suo marito, ha chiesto
alla [OSCURATO:PERSONA] di versarle le indennità giornaliere che ella riteneva le spettassero a partire almeno dal 2 febbraio 2005.
15 Il 5 settembre 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto tale domanda, adducendo l’argomento che, ai sensi dell’art. 20, n. 3, lett.
b), della decisione END 2002, il luogo di residenza della ricorrente era stato individuato in Bruxelles all’epoca della sua
domanda di distacco.
16 Con nota del 17 ottobre 2005 la ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’art. 27 della decisione END 2005.
17 Con decisione 30 gennaio 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato il reclamo come proposto ex art. 90, n. 2, dello Statuto, ma lo
ha respinto sulla base del fatto che «il luogo di assunzione [era stato] individuato nel luogo di residenza dell’interessata
all’epoca della domanda di distacco [presso] la [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, non vi [era] motivo di riesaminare tale decisione alla
luce di eventuali cambiamenti relativi alla situazione personale [dell’interessata]». Pertanto, né la separazione, né il divorzio
e nemmeno un eventuale cambio di residenza del coniuge intervenuti successivamente avrebbero la minima rilevanza al riguardo.
Conclusioni delle parti
18 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 5 settembre 2005, con cui le è stato negato il beneficio dell’indennità giornaliera
di importo pari a EUR 107,10, nonché l’indennità mensile pari a EUR 321,30;
– annullare la decisione 30 gennaio 2006, con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il suo reclamo avverso la decisione 5 settembre
2005;
– annullare tutte le comunicazioni mensili della [OSCURATO:PERSONA] relative alla determinazione dell’indennità giornaliera dovutale;
– in via principale, condannare la [OSCURATO:PERSONA] a versarle le indennità che ella ritiene le spettino, a partire dal 1º gennaio
2004, tenendo conto dell’aumento degli importi di dette indennità in seguito all’entrata in vigore della decisione della [OSCURATO:PERSONA]
27 febbraio 2004, C(2004) 577, e poi della decisione END 2005;
– in via subordinata, condannare la [OSCURATO:PERSONA] a versarle le indennità che ella ritiene le spettino a partire dal 2 febbraio
2005 o, in ulteriore subordine, dal 4 luglio 2005, fino al 31 dicembre 2005;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
19 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile o, in via subordinata, respingerlo;
– statuire sulle spese come di diritto.
In diritto
Sulla competenza del Tribunale
20 In via principale, occorre ricordare che la competenza del Tribunale è definita dall’art. 1 dell’allegato I allo Statuto della
Corte di giustizia, che fa esclusivo riferimento alle «controversie tra le Comunità e i loro agenti, ai sensi dell’articolo
236 del trattato CE (…)».
21 L’art. 236 CE accorda tale competenza solo per le controversie tra la Comunità e «gli agenti di questa, nei limiti e alle
condizioni» determinati dallo Statuto nonché dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.
22 Orbene, la presente controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente non costituisce una controversia tra la Comunità e uno
degli «agenti di questa» in quanto, come previsto dall’art. 1, n. 2, della decisione END 2002, tutti gli END «restano al servizio
del loro datore di lavoro per tutta la durata del distacco» [traduzione non ufficiale, basata sul testo parallelo della decisione
END 2006; N.d.T.] e, nel caso di specie, il datore di lavoro è il governo italiano.
23 A tale proposito occorre aggiungere che, il 22 marzo 2005, la [OSCURATO:PERSONA], in ottemperanza alle raccomandazioni del Mediatore
europeo, ha esplicitamente introdotto nella sua decisione END 2002 un nuovo art. 27, che prevede una procedura di ricorso
amministrativo per gli END. Essa si è anche data cura di precisare con una nota a piè di pagina che tale articolo, «[i]n ogni
caso, (…) non osta alla presentazione da parte di un END di un ricorso contro la decisione iniziale, alle condizioni previste
all’articolo 230 del trattato CE». Il combinato disposto di tali due norme conferma quindi l’esistenza di procedure di ricorso
specifiche per gli END (reclamo ai sensi dell’art. 27 della decisione END 2005 e/o ricorso ai sensi dell’art. 230 CE) e totalmente
distinte dalle procedure di ricorso predisposte per i funzionari e gli agenti, fondate sugli artt. 90 e 91 dello Statuto,
nonché sull’art. 236 CE.
24 Pertanto, il Tribunale si dichiara incompetente rationae personae a pronunciarsi in merito alla presente controversia.
Competenza del Tribunale di primo grado e rinvio
25 Ai sensi dell’art. 8, n. 2, dell’allegato I allo Statuto della Corte di giustizia, quando il Tribunale constata di essere
incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella competenza del Tribunale di primo grado, rinvia la causa a quest’ultimo.
26 Al riguardo, ai sensi dell’art. 225, n. 1, primo comma, CE, il Tribunale di primo grado è competente a conoscere in primo
grado dei ricorsi previsti, tra l’altro, dall’art. 230 CE, ad eccezione di quelli che lo Statuto della Corte di giustizia
riserva alla Corte. L’art. 51, n. 1, dello Statuto della Corte di giustizia elenca tali eccezioni, le quali non sono però
applicabili nella fattispecie.
27 Pertanto, sussistendo i presupposti di cui all’art. 8, n. 2, dell’allegato I allo Statuto della Corte di giustizia, il Tribunale
è tenuto a rinviare la causa F-53/06 al Tribunale di primo grado affinché quest’ultimo si pronunci.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso iscritto a ruolo con il numero F-53/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], è rinviato al Tribunale di primo grado delle Comunità
europee.
2)
Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 9 ottobre 2006
Il cancelliere
Il presidente
W. Hakenberg
H. Kreppel
*
Lingua processuale: l'italiano.