CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02275/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e rigetto nel resto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Salerno ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e confermato la sentenza di condanna alla pena di anni uno e mesi sei reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 7, comma 2, D.L.4/2019, per aver, con una pluralità di condotte poste in essere in tempi diversi, allo scopo di beneficiare del reddito di cittadinanza concesso sulla base della domanda presentata il 20/03/2019, nella [OSCURATO:PERSONA]- ISEE del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e nella domanda [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], omesso di comunicare all'[OSCURATO:PERSONA] nel termine previsto le variazioni occupazionali verificatesi in corso di erogazione del reddito di cittadinanza e in data antecedente e successiva alla presentazione delle domande, e in particolare di non aver comunicato di essere stato assunto presso un panificio con contratto a tempo determinato prima e poi a tempo indeterminato, e di non aver comunicato che [OSCURATO:PERSONA], componente il nucleo familiare, aveva percepito un reddito da lavoro. 2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla riferibilità della domanda di reddito di cittadinanza, in quanto le relative dichiarazioni del 2020 e del 2021 sono prive di sottoscrizione. Evidenzia che le suddette dichiarazioni e domande non sono state né redatte né sottoscritte dal beneficiario ma sono state compilate telematicamente a mezzo di operatore del CAF. Il giudice a quo ha richiamato il criterio dell'interesse ed affermato che la mancanza di sottoscrizione non esclude che la richiesta sia attribuibile al ricorrente, in quanto egli ne era il beneficiario. Tuttavia, evidenzia il ricorrente, tale parametro di natura oggettiva non consente di accertare l'elemento soggettivo del reato, ossia l'intenzione di omettere di comunicare la variazione reddituale, considerato che egli ha avuto contezza di aver ricevuto ratei non dovuti solo con la notifica del decreto di citazione a giudizio, essendo del tutto ignaro di aver effettuato una falsa attestazione. Infatti, è emerso in giudizio che l'incaricato del CAF che ha compilato telematicamente le richieste ha erroneamente barrato mediante flag la casella sbagliata (cioè, quella di disoccupato), /' posto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva correttamente riferito di essere lavoratore e non di essere / disoccupato. Ne segue che l'errore è attribuibile esclusivamente all'incaricato del CAF, avendo il ricorrente comunicato e dichiarato la variazione occupazionale. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso deduce la carenza dell'elemento soggettivo del reato e l'illogicità della motivazione del giudice d'appello, che ha affermato che il ricorrente avrebbe dovuto effettuare l'adempimento successivo, che è stato invece omesso, ovvero presentare il modello RdC COM per lui e la moglie e gravando sull'istante un onere di correzione dell'errore del dipendente del CAF. In tal modo, si evidenzia tuttavia, il giudice a quo rimprovera all'agente un comportamento successivo, non previsto dalla norma penale incriminatrice, che non prevede la presentazione di alcun modello. Peraltro, il ricorrente, all'atto della prima richiesta, aveva già compilato nel 2019 il suddetto modello, indicando correttamente la propria occupazione lavorativa e quella della moglie, come risulta dal verbale stenotopico e dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], e aveva comunque percepito fin dal 2019 il beneficio economico, sebbene abbia comunicato di essere lavoratore. Pertanto, avendo egli già compilato il suddetto modello nel 2019, dichiarando l'occupazione lavorativa, e avendo sempre percepito il reddito di cittadinanza, pur avendo effettuato la comunicazione di essere lavoratore, non ha mai avuto contezza né avrebbe potuto avere alcun sospetto né dell'errore commesso dal CAF né che i ratei non erano dovuti, considerato che nessuna richiesta di restituzione dell'indebita percezione è stata formulata dall'[OSCURATO:PERSONA]. E', pertanto, evidente che l' errore di fatto del terzo, che ha barrato con il flag la casella scorretta, sebbene il ricorrente abbia riferito in modo veritiero le variazioni reddituali, esclude il dolo. 2.3.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio della motivazione e violazione dell'art. 131 bis cod. pen. La Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto in relazione alla duplicità della condotta, riferita alle variazioni reddituali sia dell'imputato che della moglie, in relazione all'entità del danno cagionato all'Erario, avendo indebitamente percepito il reddito di cittadinanza per un anno. Il ricorrente evidenzia che trattasi di condotta unitaria, inerente alla situazione reddituale del nucleo familiare, che non può essere considerata duplice e l'esigúità dell'importo ricevuto, considerato che l'[OSCURATO:PERSONA] non ha richiesto la restituzione dei reatei non dovuti. 2.2. Con il quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, in quanto il giudice territoriale ha ritenuto erroneamente che il minimo edittale fosse di anni due di reclusione e non di un anno, e ha confermato, sulla base di tale erronea supposizione, le statuizioni del primo giudice. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e il rigetto del ricorso nel resto. 4. Il ricorrente ha depositato memoria di replica alla requisitoria e alle conclusioni del Procuratore generale e ha depositato documentazione attestante il piano di pagamento dei ratei non dovuti. [OSCURATO:PERSONA] 1. In ordine alla prima doglianza, concernente l'attribuibilità della richiesta di erogazione del reddito di cittadinanza al ricorrente, si ribadisce che si è affermato in giurisprudenza che "integra il delitto di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, la falsa attestazione contenuta in un'istanza inoltrata in via telematica all'[OSCURATO:PERSONA] in funzione dell'ottenimento del reddito di cittadinanza, non sottoscritta con le modalità previste dall'art. 65, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. codice dell'amministrazione digitale), atteso che l'irrituale sottoscrizione, non determinando l'inesistenza della richiesta, non le preclude di produrre l'effetto costituito dall'erogazione del sussidio (Sez.3, n. 32763 del 11/06/2024 Ud. (dep. 21/08/2024 ) Rv. 286736). Tanto premesso, nel caso in disamina, correttamente, il giudice a qu , con motivazione niente affatto illogica, ha evidenziato che la domanda di ottenimento del reddito di cittadinanza è stata formulata nell'interesse economico del ricorrente, il quale aveva evidentemente conferito l'incarico all'operatore del CAF che materialmente ha compilato per via telematica il modulo ed acquisito la documentazione. 2. In relazione alla seconda doglianza, concernente in modo specifico l'elemento soggettivo del reato, si osserva che il giudice a quo non ha infatti condiviso la prospettazione difensiva secondo la quale si tratterebbe di un errore esclusivo dell'operatore del CAF che ha trasmesso la domanda e che non ha operato la dovuta evidenziazione della casella corretta in quanto lo stesso operatore, [OSCURATO:PERSONA], pur avendo ammesso di aver spuntato la voce "lavoratore" e non quella "disoccupato", ha correttamente evidenziato che è obbligo del beneficiario, a seguito di variazioni reddituali, fare un adempimento successivo presso il medesimo CAF o presso altro ente, ossia compilare il modello RdC- COM, adempimento che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva effettuato, pur essendo stato edotto dall'operatore del Caf fin dal 2019 su tutti gli adempimenti successivi e obblighi informativi gravanti sul beneficiario. Ne segue che nessuna incidenza ha sortito il suddetto errore del terzo che ha spuntato la casella erronea, posto che al ricorrente si contesta l'omessa presentazione del RdC-Com, ossia del modulo che i beneficiari del reddito di cittadinanza devono inviare all'[OSCURATO:PERSONA] per comunicare eventuali variazioni reddituali o lavorative non risultanti nella dichiarazione ISEE, adempimento che è obbligatorio in caso di inizio di un nuovo rapporto di lavoro (sia dipendente che autonomo) durante la fruizione del beneficio, e doveva essere presentato entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa, pena la decadenza del beneficio, e che non è stato effettuato sotto il profilo oggettivo. Non rileva neppure l'ignoranza della sussistenza dell'obbligo informativo, trattandosi di errore sul precetto, in quanto l'ignoranza o l'errore circa gli, adempimenti da espletare ai fini dell'esercizio del diritto a percepire il reddito di cittadinanza, a norma dell'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.l. (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, EI, Rv. 286413 - 01). Tale apparato argomentativo è in linea con una corretta impostazione giuridica della regiucanda poiché l'art. 7, comma 2 del D.L. n. 4 del 2019 punisce l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, con la reclusione da uno a tre anni. Ne deriva che l'omessa comunicazione, cosciente e volontaria, da parte del ricorrente, mediante il predetto modulo RdC COM, della sua sopravvenuta condizione di lavoratore dipendente integra tanto l'elemento oggettivo quanto l'elemento soggettivo del reato in disamina, a prescindere dall'erronea indicazione da parte dell'operatore del CAF sul documento da lui redatto, la presentazione del quale non elideva certamente l'obbligo del beneficiario ditiroTE--ail modello RdC COM così comunicando la variazione della sua condizione economica. Ouanto al profilo attinente specificatamente alla prospettazione difensiva secondo cui il ricorrente era in buona fede e non aveva nessuna consapevolezza di percepire ratei non dovuti, il giudice di merito ha correttamente evidenziato che l'imputato, malgrado la variazione reddituale, ha continuato a percepire consapevolmente per un anno il sussidio nell'entità concretamente corrisposta, a cui non avrebbe avuto diritto nella misura percepita. Del resto, l'errore sul carattere indebito delle erogazioni percepite si risolve in un errore su legge extrapenale integratrice del precetto penale, poiché l'ignoranza o l'errore sul possesso dei requisiti legittimanti la percezione del beneficio, con particolare riguardo al requisito connesso alla situazione reddituale, si risolve in ignoranza o in errore sul precetto rilevante non ex art. 47 comma 3 cod. pen., ma esclusivamente ex art. 5 cod. pen., non sussistendo d'altronde gi estremi per ravvisare un'ignoranza inevitabile della legge penale, stante l'univocità precettiva della norma violata. 3. In relazione alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., si ribadisce che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez, 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Nel caso in disamina il giudice a quo ha evidenziato che l'omessa comunicazione concerne due variazioni reddituali, ossia quella dell'imputato e della moglie, e considerato l'entità del danno cagionato l'erario indicato nel capo di imputazione e la somma indebitamente percepita per circa un anno in assenza di condotta ripristinatoria. Al riguardo è preclusivo rilevare che l'esame della documentazione allegata dal ricorrente, che attesta il piano di restituzione dei ratei indebitamente percepiti, richiede accertamenti di fatto preclusi nel giudizio di legittimità e non può essere dedotta per la prima volta in questa sede. 4. E', invece, fondato il quarto motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio. Come già specificato, al ricorrente si contesta la violazione dell'art. 7 comma 2 D.L. n. 4/2019, che punisce l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, con la reclusione da uno a tre anni. Nel caso in disamina, il giudice di primo grado, considerati criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ha ritenuto equo irrogare la pena finale di anni uno e mesi sei di reclusione, assumendo come pena base la pena di anni due di reclusione ed applicando l'aumento per la continuazione di tre mesi di reclusione, giungendo ad anni due e mesi sei di reclusione, cui ha applicato la riduzione di un terzo per la scelta del rito. Il giudice a quo, nell'affermare l'infondatezza del motivo di appello concernente il trattamento sanzionatorio, con il quale l'imputato aveva esplicitamente chiesto la riduzione della pena base nella misura del minimo edittale, ha affermato erroneamente che la pena base è stata determinata dal primo giudice nella misura del minimo edittale, indicando tra parentesi anni due, sebbene il minimo edittale previsto dalla norma violata sia di anni uno di reclusione. 5.Si impone pertanto, limitatamente al punto concernente il trattamento sanzionatorio un pronunciamento rescindente, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Salerno. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. PQM Annulla la sentenza impugnata