CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2025
Cassazione n. 08862/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; r letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per più concorrenti ragioni, essendo stato proposto dall'imputato personalmente, senza il patrocinio di un difensore abilitato, in violazione dell'art 613 cpp, avverso una sentenza pronunziata ai sensi dell'art. 599 bis cpp proponendo motivi riguardanti la pena irrogata senza che quest'ultima possa in alcun modo ritenersi illegale rilevato che all'inammissibilità del ricorso, definita de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] D