CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17900/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 febbraio 2020 la Corte di Appello di Venezia ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione in regime di arresti domiciliari dal 20.11.2009 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] sofferta nell'ambito del procedimento penale a suo carico per il delitto di favoreggiamento della prostituzione, conclusosi con sentenze di condanna in primo ed in secondo grado, sentenza quest'ultima annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione che ha assolto il prevenuto dal reato ascrittogli per insussistenza del fatto. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA], formulando un unico articolato motivo, con cui lamenta l'inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 314 1° e 2° comma cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, co, 1, lett. b) cod. proc. pen.- erronea applicazione del requisito negativo del "non aver dato o concorso ad aver dato causa" all'ingiusta detenzione per dolo o colpa grave- vizio di motivazione ex art. 606, co. 1, lett. e) cod. proc. pen. per omessa motivazione in relazione all'art. 314 1° e 2° comma". Osserva che la decisione della Corte è erronea quanto all'applicazione della causa ostativa al riconoscimento della richiesta di indennizzo. Rileva che le condotte individuate dalla Corte d'Appello quali ostative al riconoscimento dell'indennità altro non sarebbero che le stesse che hanno portato all'applicazione della misura custodiale e poi al suo annullamento da parte del Tribunale del Riesame e che la Corte non ha assolto all'onere di motivazione a riguardo limitandosi ad escludere il diritto all'indennizzo sulla scorta di una diversa valutazione dei fatti effettuata ex post e senza alcun riguardo al quadro indiziario dell'epoca. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d'appello di Venezia. L'imputato ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita di essere accolto. 2. Occorre premettere che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione è riconosciuto non solo a chi sia stato assolto nel merito (c.d. ingiustizia sostanziale di cui all'art. 314 comma 1 cod. proc. pen.) ma anche al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia 2 nA_\, ".) stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 cod. proc. pen. (cd. ingiustizia formale di cui all'art. 314 comma 2 cod. proc. pen.). Mentre l'ingiustizia sostanziale presuppone l'affermazione dell'innocenza dell'istante, l'ingiustizia formale prescinde da tale accertamento e richiede solamente l'accertamento della illegalità del provvedimento restrittivo, assunto in difetto delle condizioni previste dagli artt. 273 e 280 cod.proc. pen. Le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno, tuttavia, risolto il dubbio interpretativo insorto circa la possibilità che, anche nel caso di ingiustizia formale rilevassero, come cause ostative, i comportamenti dolosi o gravemente colposi della persona illegalmente ristretta. è stato precisato in proposito che la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., giusto il disposto di cui all'art. 314, co. 2 cod. proc. pen. (Sez. Un., n. 32383 del 27.5.2010, D'Ambrosio, Rv. 247663; in precedenza, nello stesso senso, va ricordata, tra le altre, sez. 4, n. 6628 del 23.1.2009, Totaro, rv. 242727). Le Sezioni Unite hanno evidenziato che, anche nel caso della insussistenza originaria delle condizioni per l'adozione o il mantenimento della misura custodiale, l'obiettiva ingiustizia della detenzione subita può trarre origine da comportamenti dolosi o gravemente negligenti dell'imputato. Pertanto attribuire rilevanza ostativa a tali condotte ben si concilia con il fondamento solidaristico dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, alla cui stregua è ragionevole che il ristoro assicurato dall'ordinamento sia riconosciuto a chi abbia "patito", e non concorso a determinare, l'applicazione del provvedimento restrittivo. Le Sezioni Unite hanno, però, condivisibilmente, posto un ineludibile "paletto", nel senso che, se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, è preclusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato (vedi poi anche Sez. 4, n. 26269 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ministero dell'Economia e delle Finanze, Rv. 270102). Ciò, evidentemente, in quanto in tali casi il giudice era oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura e, pertanto, nessuna efficienza causale nella sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 13559 del 2.12.2011 dep. 2012, Borselli, Rv. 253319; conf. Sez. 4, n. 8021 del 28.1.2014, Gennusa, Rv. 258621). Per converso, potrà, invece, effettuare la valutazione della sinergia causale del dolo o della colpa grave, se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiate sia avvenuto alla stregua di un materiale probatorio contrassegnato da diversità rispetto a quello originariamente detenuto dal giudice della cautela. Si è pure chiarito che, ai fini della configurabilità dell'ingiustizia formale ex art. 314, co. 2, cod. proc. pen., è necessario che l'illegittimità del provvedimento che ha disposto la misura cautelare, in quanto adottato o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., risulti accertata con decisione irrevocabile che non può provenire dal giudice della riparazione, il quale non è investito della questione, ma solo dal giudice cautelare, sollecitato tramite impugnazione, o dallo stesso giudice del merito (Sez. 4, n. 5455 del 23/01/2019, Cotza, Rv. 275022 - 01). Ad ogni modo, l'illegittimità della misura cautelare, ai sensi del secondo comma del cit. art. 314, può risultare, anche in modo implicito, dalla stessa sentenza definitiva di merito (Sez. 4, n. 38192 del 04/06/2009, X, Rv. 245310 - 01). 3. Ciò premesso e venendo al caso di specie, la Corte d'appello di Venezia nel rigettare la domanda, ha ritenuto elemento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo una serie di condotte connotate da colpa grave poste in essere dal Gelsomino che, pur non integrando gli estremi del reato di favoreggiamento da cui lo stesso è stato definitivamente assolto dalla Corte di Cassazione, hanno tuttavia costituito il presupposto che ha ingenerato la falsa apparenza della configurabilità delle stesse come illecito penale. In particolare ha evidenziato la stabile collaborazione tra il Gelsomino e le due donne dominicane che coordinavano l'attività di prostituzione delle numerose connazionali negli appartamenti dallo stesso locati, corroborata dalle telefonate intercettate nonché dai dati documentali da cui si ricava la stabile e costante disponibilità del Gelsomino di fornire immobili per allocarvi ragazze. Ha quindi ritenuto la piena consapevolezza da parte del medesimo dell'attività di meretricio che le ragazze esercitavano negli appartamenti che l'istante frequentava settimanalmente per riscuotere il canone di locazione nonché il totale disinteresse dallo stesso dimostrato per la circostanza che le ragazze necessitassero di un luogo dove abitare oltre che di un luogo ove esercitare l'attività di prostituzione.Il giudice della riparazione, tuttavia, nel rigettare la domanda si è limitata a prendere in considerazione la c.d. ingiustizia sostanziale, ritenendo sussistente il motivo ostativo rappresentato dalla colpa grave, senza tenere conto della decisione del Tribunale del riesame che aveva annullato il provvedimento genetico della misura per difetto della gravità indiziaria, non operando quindi alcuna valutazione circa la sussistenza del diritto alla riparazione nel caso in cui venga in rilievo un'ipotesi di c.d. ingiustizia formale. In conclusione, l'ordinanza va annullata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia per un nuovo esame in ordine al profilo evidenziato. Al giudice del rinvio va demandata, altresì, la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. 4-1(ihie2/ Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo esame alla Corte di appello di Venezia, cui demanda la regolamentazione delle spese tra le parti in questo giudizio di legi