CassazionesentenzaSezione UDecisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 28915/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12201-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), in proprio e nella qualità di gestore del [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso gli Uffici dell'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro tempore, MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1879/2022 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 16/03/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria dell’immobile sito in Roma via delle Province nn. 196-198, occupato arbitrariamente da persone di varie nazionalità e sottoposto a sequestro preventivo dal GIP di Roma, propose ricorso al TAR Lazio avverso il silenzio/inadempimento della Prefettura e del Comune di Roma sulla richiesta del 29.7.2021 con cui, ai sensi degli artt. 11 D.L. 14/2017, 31-ter D.L. n. 113/2018 e 50 e 54 D.Lgs. n. 267/2000, la ricorrente aveva diffidato le dette Amministrazioni ad adottare ogni atto, anche contingibile e urgente, diretto ad attuare lo sgombero dell’immobile e ad attivarsi per la tutela degli occupanti che versassero in situazioni di fragilità, ripristinando le condizioni di tutela della sicurezza pubblic a e privata e del decoro urbano; con sentenza n. 51 / 2022, il TAR accolse il ricorso e ordinò all'[OSCURATO:PERSONA] del G overno di Roma e a Roma C apitale di adottare,ciascuno per quanto di competenza, ogni provvedimento per attuare lo sgombero dell'immobile nel termine assegnato, nominando altresì un commissario ad actaper il caso di persistente inadempimento delle Amministrazioni;provvedendo sull’impugnazione principale di [OSCURATO:PERSONA] e su quella incidentale del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma, il Consiglio di Stato ha pronunciato sentenza n. 1879/2022 con cui ha integralmente riformato la decisione appellata e ha respinto il ricorso di primo grado, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio; la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione ex artt.362 c.p.c., 110 D.Lgs. n. 104/2010 e 111 Cost., affidandosi ad ununico motivo; hanno resistito il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma, nonché, con distinto controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio; in prossimità dell’odierna adunanza, è pervenuto atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore della ricorrente e, “per accettazione della rinuncia a spese compensate”, dai difensori delle Amministrazioni controricorrenti. Considerato che: la dichiarazione di rinuncia - sottoscritta dal difensore della ricorrente,munito di mandato ad hoc , e comunicata ai difensori delle controparti, che l’hanno sottoscritta per adesione - comporta l’estinzione del processo; stante l’adesione delle controricorrenti, non deve pronunciarsi condanna alle sp