CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 39726/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 15/07/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 22/02/2019 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso articolato in più censure con cui si contesta il vizio della motivazione in ordine alla condanna dell' imputato per il reato di ricettazione ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 quanto alla inattendibile versione offerta dall' imputato e pag. 3 relativamente alla insussistenza dei presupposti per la concessione delle circostanze ex art. 62 bis c.p.) ed è, comunque, appare manifestamente infondato in quanto la motivazione risulta adeguata e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]