CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23788/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 del GIP TRIBUNALE di SALERNO Fl—a--a--v-;iso alle parti; 7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato, per una pluralità di reati fallimentari, la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, a [OSCURATO:PERSONA], e la pena di anni quattro di reclusione, a [OSCURATO:PERSONA], per una pluralità di reati fallimentari, indicati nei singoli capi d'imputazione; - che avverso tale decisione, entrambi gli imputati, per il tramite del loro difensore, ricorrono per cassazione deducendo l'errata qualificazione di alcune condotte, contestate ai capi 8d) e 10d) e l'errata applicazione dei relativi aumenti di pena; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, giacché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017; - che, sotto tale profilo, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, mentre nel caso di specie è stato prospettato, peraltro genericamente ed alla luce di mere dichiarazioni dell'imputato, la mera possibilità di una diversa qualificazione ai sensi dell'art. 217 I. fall.; - che, sotto il profilo sanzionatorio, a prescindere dalla natura degli aumenti applicati, non vengono dedotti profili specifici di eventuale illegalità della pena concretamente applicata; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 20