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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12737/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 14537-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti- contro COMUNE di FONDI, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5273/18/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo ad ICI per l'anno d'imposta 2011 in ordine ad immobili classati in categoria D/10 (fabbricato rurale) pur non rivestendo i ricorrenti, per tale anno, la qualifica di imprenditori agricoli ma la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello dell'Ufficio affermando che l'ultima proroga normativa per la denuncia dei fabbricati rurali (che danno diritto all'esenzione dal pagamento dell'ICI) stabiliva la scadenza delle operazioni di accatastamento per il 30 novembre 2012 mentre per poter ottenere il riconoscimento retroattivo della ruralità occorreva fare domanda entro il 30 settembre 2012 e nel caso di specie la domanda è stata fatta il 23 novembre 2012 per l'annualità 2011.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre il comune di Fondi si costituiva con controricorso.

Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 13 del D.L. n. 201 del 2011 convertito in legge n. 214 del 2011 e 2 del D.L. n. 102 del 2013 convertito in legge n. 124 del 2013 per non avere la sentenza impugnata riconosciuto l'esenzione dal pagamento dell'ICI per l'anno 2011 all'immobile già fabbricato rurale fino Ric. 2020 n. 14537 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -2- al 2012 e successivamente iscritto al catasto urbano con categoria catastale D/10 in quanto la scadenza per le operazioni di accatastamento, anche retroattiva, era il 30 novembre 2012.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte, infatti: in tema di ICI, ai fini dell'applicabilità dell'esenzione per i fabbricati rurali, prevista dal combinato disposto dell'art. 23, comma 1-bis, del d.l. n. 207 del 2008 (conv., con modif., dalla

I. n. 14 del 2009), e dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, è rilevante l'oggettiva classificazione catastale, senza che assuma rilevanza la strumentalità dell'immobile all'attività agricola, come confermato sia dall'art. 9 del d.l. n. 577 del 1993 (conv., con modif., dalla

I. n. 133 del 1994), sia dalla disciplina inerente le modalità di variazione-annotazione attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione, anche retroattiva, dei fabbricati come rurali, onde beneficiare dell'esenzione, di cui agli artt. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 70 del 2011 (conv., con modif., dalla

I. n. 106 del 2011), 13, comma 14-bis, del d.l. n. 201 del 2011 (conv., con modif., dalla

I. n. 214 del 2011), 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013 (conv., con modif., dalla

I. n. 124 del 2013), nonché dagli artt. 1 e 2 del decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2012 (Cass. n. 5769 del 2018); in tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale del cespite come rurale, con il conseguente onere di impugnazione del diverso classamento da parte di chi richieda il riconoscimento del requisito di ruralità, né può ritenersi sufficiente a determinare la variazione catastale, nei limiti del quinquennio anteriore, la mera autocertificazione secondo le modalità di cui all'art. 7, Ric. 2020 n. 14537 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -3- comma 2-bis, del d.l. n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, e delle norme successive, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, atteso che, come sottolineato dalla Corte costituzionale (ord. n. 115 del 2015), il quadro normativo, ivi comprese le disposizioni regolamentari di cui al d.m. 26 luglio 2012, porta ad escludere l'automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto della mera autocertificazione (Cass. 26617 del 2017); in tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale del cespite come rurale, con attribuzione della relativa categoria in conseguenza della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, conv., con modif., dalla

I. n. 133 del 1994, sicché l'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere oggetto di specifica impugnazione.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 70 del 2011, conv., con modif., dalla

I. n. 106 del 2011 (da qualificarsi quale "ius superveniens"), è prevista la facoltà per il contribuente di proporre una domanda di variazione della categoria catastale (sulla base di un'autocertificazione attestante che l'immobile presenta i requisiti di ruralità) che produce effetti, a tal fine, dal quinquennio antecedente alla sua presentazione, in virtù della norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 2, comma 5-ter, del d.I n. 102 del 2013, conv., con modif., dalla

I. n. 124 del 2013 (nella specie, la S.C. ha ritenuto spettante il beneficio ad un caseificio sociale che, entro i termini previsti, aveva presentato regolare domanda di variazione catastale, con conseguente operatività del trattamento esonerativo anche per il periodo di imposta rientrante nel quinquennio antecedente: Cass. n. 16280 del 2017); Ric. 2020 n. 14537 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -4- «La CTR non si è discostata da quanto stabilito da Cass.

S. U. n. 18565 del 2009, secondo cui "In tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), come interpretato dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, aggiunto dalla L. di conversione n. 14 del 2009.

Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI.

Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta".

A tale orientamento hanno fatto seguito innumerevoli pronunce di legittimità nel senso della ininfluenza dello svolgimento o meno, nel fabbricato, di attività diretta alla manipolazione o alla trasformazione di prodotti agricoli, rilevando unicamente il suo classamento. ([OSCURATO:PERSONA]. n. 7102/10; Cass. n. 8845/10; Cass. n. 20001/11; Cass. n. 619872/12; Cass. n. 5167/14 e più recentemente Cass. n. 16737 del 2015 e Cass.n. 7930 del 2016.).

La richiamata pronuncia delle Sezioni Unite aveva già esaminato, ritenendoli ininfluenti, i profili di ius superveniens riconducibili all'emanazione sia del D. L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis, conv. dalla L. n. 133 del 1994, come introdotto dal D.L. n. 159 del 2007, art. 42-bis, conv. dalla L. Ric. 2020 n. 14537 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -5- n. 222 del 2007, sia del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, conv. dalla L. n. 14 del 2009.

La correttezza della suddetta soluzione resta ferma anche alla luce dell'ulteriore ius superveniens costituito: - dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che, all'art. 7, comma 2-bis, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabile entro il termine del 30 settembre 2011, poi prorogato) di presentare all'allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell'immobile, sulla base di un'autocertificazione attestante la presenza nell'immobile dei requisiti di ruralità di cui al D. L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. dalla L. n. 133 del 1994, e modificato dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42-bis, conv. con modif. in L. 29 novembre 2007, n. 222, "in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda"; - dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che ha quindi previsto, all'art. 13, comma 14-bis, che le domande di variazione di cui al predetto D.L. n. 70 del 2011, producessero "gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando 11 classamento originario degli immobili ad uso abitativo"; - dal decreto del ministero dell'economia delle finanze del 26 luglio 2012, che ha stabilito, all'art. 1, che "Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio 7 dell'attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una Ric. 2020 n. 14537 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -6- delle categorie catastale previste nel quadro generale di qualificazione.

Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione.

Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, art. 2, Presentazione delle domande per il riconoscimento del requisito di rurali "; - dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, conv. con modif. dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, all'art. 2, comma 5-ter, che ha stabilito che "ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 3, comma 14-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda".

Nel caso di specie, risulta provato in giudizio che la società [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato in data 30/9/2011 domanda di variazione catastale della categoria D10 usufruendo dell'opportunità di legge, (corredata, dalla successiva autocertificazione), con successivo inserimento agli atti catastali della dichiarazione di sussistenza dei requisiti Ric. 2020 n. 14537 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -7- di ruralità, con conseguente effetto retroattivo anche a valere per l'anno d'imposizione oggetto del presente giudizio» (Cass.n. 16252 del 2021) Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che l'ultima proroga normativa per la denuncia dei fabbricati rurali (che danno diritto all'esenzione dal pagamento dell'ICI) stabiliva la scadenza delle operazioni di accatastamento per il 30 novembre 2012 ma tale presupposto non si è verificato nel caso di specie posto che per poter ottenere il riconoscimento retroattivo della ruralità occorreva fare domanda entro il 30 settembre 2012 ma è stata fatta il 23 novembre 2012 per l'annualità 2011 - ha correttamente ritenuto tardiva la richiesta di voltura catastale presentata dai contribuenti il 23 novembre 2012, successivamente alla scadenza del termine previsto dal D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2 bis (conv. con modif. in L. n. 106 del 2011), poi prorogato al 30 settembre 2012, e che, per tale motivo, non potevano applicarsi gli effetti retroattivi stabiliti nella disposizione menzionata.

Il ricorso è dunque infondato; la condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.100, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il Ric. 2020 n. 14537 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -8- ricorso principale, a norma del comma 1- bi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 14537-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti- contro COMUNE di FONDI, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5273/18/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo ad ICI per l'anno d'imposta 2011 in ordine ad immobili classati in categoria D/10 (fabbricato rurale) pur non rivestendo i ricorrenti, per tale anno, la qualifica di imprenditori agricoli ma la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello dell'Ufficio affermando che l'ultima proroga normativa per la denuncia dei fabbricati rurali (che danno diritto all'esenzione dal pagamento dell'ICI) stabiliva la scadenza delle operazioni di accatastamento per il 30 novembre 2012 mentre per poter ottenere il riconoscimento retroattivo della ruralità occorreva fare domanda entro il 30 settembre 2012 e nel caso di specie la domanda è stata fatta il 23 novembre 2012 per l'annualità 2011. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre il comune di Fondi si costituiva con controricorso. Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 13 del D.L. n. 201 del 2011 convertito in legge n. 214 del 2011 e 2 del D.L. n. 102 del 2013 convertito in legge n. 124 del 2013 per non avere la sentenza impugnata riconosciuto l'esenzione dal pagamento dell'ICI per l'anno 2011 all'immobile già fabbricato rurale fino Ric. 2020 n. 14537 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- al 2012 e successivamente iscritto al catasto urbano con categoria catastale D/10 in quanto la scadenza per le operazioni di accatastamento, anche retroattiva, era il 30 novembre 2012. Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema di ICI, ai fini dell'applicabilità dell'esenzione per i fabbricati rurali, prevista dal combinato disposto dell'art. 23, comma 1-bis, del d.l. n. 207 del 2008 (conv., con modif., dalla I. n. 14 del 2009), e dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, è rilevante l'oggettiva classificazione catastale, senza che assuma rilevanza la strumentalità dell'immobile all'attività agricola, come confermato sia dall'art. 9 del d.l. n. 577 del 1993 (conv., con modif., dalla I. n. 133 del 1994), sia dalla disciplina inerente le modalità di variazione-annotazione attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione, anche retroattiva, dei fabbricati come rurali, onde beneficiare dell'esenzione, di cui agli artt. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 70 del 2011 (conv., con modif., dalla I. n. 106 del 2011), 13, comma 14-bis, del d.l. n. 201 del 2011 (conv., con modif., dalla I. n. 214 del 2011), 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013 (conv., con modif., dalla I. n. 124 del 2013), nonché dagli artt. 1 e 2 del decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2012 (Cass. n. 5769 del 2018); in tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale del cespite come rurale, con il conseguente onere di impugnazione del diverso classamento da parte di chi richieda il riconoscimento del requisito di ruralità, né può ritenersi sufficiente a determinare la variazione catastale, nei limiti del quinquennio anteriore, la mera autocertificazione secondo le modalità di cui all'art. 7, Ric. 2020 n. 14537 sez. MT - ud. 22-03-2022 -3- comma 2-bis, del d.l. n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, e delle norme successive, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, atteso che, come sottolineato dalla Corte costituzionale (ord. n. 115 del 2015), il quadro normativo, ivi comprese le disposizioni regolamentari di cui al d.m. 26 luglio 2012, porta ad escludere l'automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto della mera autocertificazione (Cass. 26617 del 2017); in tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale del cespite come rurale, con attribuzione della relativa categoria in conseguenza della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, conv., con modif., dalla I. n. 133 del 1994, sicché l'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere oggetto di specifica impugnazione. Tuttavia, ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 70 del 2011, conv., con modif., dalla I. n. 106 del 2011 (da qualificarsi quale "ius superveniens"), è prevista la facoltà per il contribuente di proporre una domanda di variazione della categoria catastale (sulla base di un'autocertificazione attestante che l'immobile presenta i requisiti di ruralità) che produce effetti, a tal fine, dal quinquennio antecedente alla sua presentazione, in virtù della norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 2, comma 5-ter, del d.I n. 102 del 2013, conv., con modif., dalla I. n. 124 del 2013 (nella specie, la S.C. ha ritenuto spettante il beneficio ad un caseificio sociale che, entro i termini previsti, aveva presentato regolare domanda di variazione catastale, con conseguente operatività del trattamento esonerativo anche per il periodo di imposta rientrante nel quinquennio antecedente: Cass. n. 16280 del 2017); Ric. 2020 n. 14537 sez. MT - ud. 22-03-2022 -4- «La CTR non si è discostata da quanto stabilito da Cass. S. U. n. 18565 del 2009, secondo cui "In tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), come interpretato dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, aggiunto dalla L. di conversione n. 14 del 2009. Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta". A tale orientamento hanno fatto seguito innumerevoli pronunce di legittimità nel senso della ininfluenza dello svolgimento o meno, nel fabbricato, di attività diretta alla manipolazione o alla trasformazione di prodotti agricoli, rilevando unicamente il suo classamento. ([OSCURATO:PERSONA]. n. 7102/10; Cass. n. 8845/10; Cass. n. 20001/11; Cass. n. 619872/12; Cass. n. 5167/14 e più recentemente Cass. n. 16737 del 2015 e Cass.n. 7930 del 2016.). La richiamata pronuncia delle Sezioni Unite aveva già esaminato, ritenendoli ininfluenti, i profili di ius superveniens riconducibili all'emanazione sia del D. L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis, conv. dalla L. n. 133 del 1994, come introdotto dal D.L. n. 159 del 2007, art. 42-bis, conv. dalla L. Ric. 2020 n. 14537 sez. MT - ud. 22-03-2022 -5- n. 222 del 2007, sia del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, conv. dalla L. n. 14 del 2009. La correttezza della suddetta soluzione resta ferma anche alla luce dell'ulteriore ius superveniens costituito: - dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che, all'art. 7, comma 2-bis, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabile entro il termine del 30 settembre 2011, poi prorogato) di presentare all'allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell'immobile, sulla base di un'autocertificazione attestante la presenza nell'immobile dei requisiti di ruralità di cui al D. L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. dalla L. n. 133 del 1994, e modificato dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42-bis, conv. con modif. in L. 29 novembre 2007, n. 222, "in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda"; - dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che ha quindi previsto, all'art. 13, comma 14-bis, che le domande di variazione di cui al predetto D.L. n. 70 del 2011, producessero "gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando 11 classamento originario degli immobili ad uso abitativo"; - dal decreto del ministero dell'economia delle finanze del 26 luglio 2012, che ha stabilito, all'art. 1, che "Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio 7 dell'attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una Ric. 2020 n. 14537 sez. MT - ud. 22-03-2022 -6- delle categorie catastale previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione. Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, art. 2, Presentazione delle domande per il riconoscimento del requisito di rurali "; - dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, conv. con modif. dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, all'art. 2, comma 5-ter, che ha stabilito che "ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 3, comma 14-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda". Nel caso di specie, risulta provato in giudizio che la società [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato in data 30/9/2011 domanda di variazione catastale della categoria D10 usufruendo dell'opportunità di legge, (corredata, dalla successiva autocertificazione), con successivo inserimento agli atti catastali della dichiarazione di sussistenza dei requisiti Ric. 2020 n. 14537 sez. MT - ud. 22-03-2022 -7- di ruralità, con conseguente effetto retroattivo anche a valere per l'anno d'imposizione oggetto del presente giudizio» (Cass.n. 16252 del 2021) Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che l'ultima proroga normativa per la denuncia dei fabbricati rurali (che danno diritto all'esenzione dal pagamento dell'ICI) stabiliva la scadenza delle operazioni di accatastamento per il 30 novembre 2012 ma tale presupposto non si è verificato nel caso di specie posto che per poter ottenere il riconoscimento retroattivo della ruralità occorreva fare domanda entro il 30 settembre 2012 ma è stata fatta il 23 novembre 2012 per l'annualità 2011 - ha correttamente ritenuto tardiva la richiesta di voltura catastale presentata dai contribuenti il 23 novembre 2012, successivamente alla scadenza del termine previsto dal D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2 bis (conv. con modif. in L. n. 106 del 2011), poi prorogato al 30 settembre 2012, e che, per tale motivo, non potevano applicarsi gli effetti retroattivi stabiliti nella disposizione menzionata. Il ricorso è dunque infondato; la condanna alle spese segue la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.100, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il Ric. 2020 n. 14537 sez. MT - ud. 22-03-2022 -8- ricorso principale, a norma del comma 1- bi
Sentenza Cassazione n. 12737/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris