CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 27423/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1725/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Comune di Venezia in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1355/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza ingiunzione del 20 luglio 2018 il Comune di Venezia ingiungeva alla società [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento di complessivi euro 1.652,18 per canoni di depurazione ex lege n. 206/1995, detratti da nove fatture, che erano state da esso comune emesse per la fornitura del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) per le annualità 2017 e 2018. La società [OSCURATO:SOCIETA] proponeva opposizione alla suddetta ordinanza ingiunzione: in via principale, deduceva l’insussistenza dei presupposti di legge, in quanto i canoni trattenuti erano il corrispettivo del servizio di depurazione e questo non era stato assolto nel periodo fatturato; in via subordinata, chiedeva il rimborso delle spese di allestimento e manutenzione dell’impianto di depurazione che aveva realizzato in proprio al fine di sostituire la prestazione non adempiuta dal Comune. Il Comune si costituiva, contestando in fatto e in diritto la domanda avversaria, della quale chiedeva il rigetto. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta da entrambe le parti. Il giudice di primo grado, nel rigettare l’opposizione proposta dalla società, confermava l’ordinanza n. 52464 del 2018. Avverso la sentenza del giudice di primo grado veniva proposto appello da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. Con sentenza n. 1355/2021 la Corte d’appello di Venezia, rigettando l’appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Comune di Venezia, confermava integralmente la sentenza del giudice di primo grado. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. Ha resistito con controricorso il Comune di Venezia. [OSCURATO:PERSONA] del comune resistente ha depositato memoria insistendo nel rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA] è affidato a quattro motivi. 1.1. Con il primo, la società ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 206/1995 (e comunque della normativa tutta concernente il canone di depurazione) nella parte in cui la corte territoriale ha considerato il canone, previsto da detta norma, un tributo (e non già un corrispettivo posto a carico degli utenti, come invece il ricorrente sostiene anche sulla base della sentenza n. 335/2008 della Corte costituzionale, nonché dei principi di diritto affermati da questa Corte in altri precedenti: cfr., ad es., n. 39/2010, n. 8318 del 2011, 14042 del 2013, 9396 del 2015 e 7947 e 11270 del 2020). Osserva la società ricorrente che con il richiamo al piano d’ambito la corte territoriale ha di fatto riproposto il concetto di tributo o di c.d. tassa di scopo, asseritamente dovuto perché utile al conseguimento di un fine (e non già solo se e nei limiti in cui il servizio risulti effettivamente reso); mentre tra il canone di depurazione ed il corrispondente servizio depurativo (cui è obbligato il Comune di Venezia) sussiste un vero e proprio rapporto sinallagmatico. Si duole la società ricorrente che la corte territoriale non ha argomentato il rigetto dei motivi di opposizione che essa società aveva proposto avverso l’ordinanza del Comune di Venezia. 1.2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di tutta la normativa concernente il canone di depurazione nella parte in cui la corte territoriale non ha tenuto conto né dell’esigenza di una interpretazione costituzionalmente orientata della legge n. 206/1995, né delle modifiche normative intervenute e neppure delle intervenute sentenze della Corte costituzionale e di questa Corte. Osserva la società ricorrente che, se il Comune di Venezia avesse già realizzato gli interventi previsti dall’art. 5 della direttiva 91/271/CEE entro il 31 dicembre 1998, non avrebbe titolo per esigere dai cittadini importi intesi come finanziamento di quegli interventi ai sensi della legge n. 206/1995; mentre, se non li ha realizzati, non può esigere ancora detti importi, in assenza di copertura legislativa Ad esito dell’illustrazione del secondo motivo, per il caso in cui venga confermata la sentenza impugnata, la società ricorrente eccepisce in via incidentale ed eventuale la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 1 quarto comma bis della legge n. 206 del 1995 in relazione agli artt. 3 e 32 della Carta costituzionale, facendo presente che analoga eccezione era stata prospettata davanti al giudice di primo grado (che ad essa non aveva dato seguito). 1.3. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (e/o anche della normativa tutta relativa al servizio idrico integrato) nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che il Comune di Venezia aveva provato l’avvenuta realizzazione di impianti di depurazione nel centro storico della città di Venezia sulla base della produzione della delibera della Giunta comunale n.9 del 2011 (che elenca 33 impianti di depurazione realizzati nell’area del centro storico). Sottolinea la società ricorrente che, contrariamente a quanto affermato nella impugnata sentenza, ha sempre specificatamente contestato la realizzazione da parte del comune degli impianti indicati nella suddetta delibera. Aggiunge che il Comune non ha assolto l’onere probatorio, che su di esso gravava, neppure mediante la produzione dell’Accordo di programma, che altro non è per l’appunto che un programma di lavori futuri volti al risanamento della laguna veneziana. Sostiene che il Comune di Venezia non ha affatto realizzato impianti che servano a depurare gli scarichi dell’albergo, da essa gestito, tanto che essa è stata costretta a dotarsi di un proprio impianto di depurazione privato; e men che meno ha provato che detto impianto risultava perfettamente attivo e funzionante proprio nel periodo a cui si riferiscono le fatture contestate. Si duole che la Corte territoriale ha erroneamente valutato la relazione del Consiglio di Bacino (dalla quale risulta che la copertura nel centro storico dell’opera di depurazione non arriva nemmeno al 50%) ed ha erroneamente omesso di dare rilevanza alla sentenza 28 febbraio 2019 con cui la Corte dei conti aveva condannato il comune di Venezia per non aver preteso da [OSCURATO:SOCIETA] (società affidataria della riscossione del canone) i denari incamerati a titolo di canone di depurazione. In definitiva, secondo la società ricorrente, i giudici di merito - se avessero correttamente ritenuto non rilevanti la delibera della [OSCURATO:PERSONA] e l’Accordo di programma, ma avessero dato la dovuta rilevanza alla Relazione del Consiglio del Bacino e avessero opportunamente considerato provata (in quanto non contestata) la circostanza che non esistono impianti di depurazione a servizio della [OSCURATO:SOCIETA] –non sarebbero giunti ad affermare in capo del Comune di Venezia il diritto a riscuotere gli importi per cui è ricorso. 1.4. Con il quarto motivo, in via subordinata al mancato accoglimento dei motivi precedenti, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 92 nella parte in cui la corte territoriale ha condannato la società alla rifusione in favore del Comune delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio, senza considerare la novità della questione e l’assenza di precedenti analoghi. 2. Prima di procedere allo scrutinio dei motivi di ricorso è opportuno richiamare brevemente l’iter motivazionale seguito da entrambi i giudici di merito. 2.1. Il giudice di primo grado, nel confermare l’ordinanza ingiunzione n. 52464 del 2018, ha affermato che: - il canone di depurazione non costituisce corrispettivo di una prestazione contrattuale, ma costituisce forma di partecipazione alle spese del servizio pubblico idrico-integrato; - la natura speciale della legge n. 206/1995 (recante conversione del d.l. n. 96/1995) esclude che ai canoni pretesi dal Comune di Venezia possa estendersi la declaratoria di incostituzionalità di cui alla sent. n. 335/2008 della Corte costituzionale; - la documentazione acquisita confermava comunque l’adempimento della PA da epoca precedente l’autoriduzione dei canoni (operata dalla società opponente); - era infondata la domanda subordinata di recupero delle spese di allestimento e manutenzione dell’impianto di depurazione autonomo della società, in quanto quest’ultima era comunque tenuta ai sensi dell’art. 10 del d.l. n. 16/1990 al previo trattamento individuale delle acque reflue. 2.2. D’altra parte, la corte territoriale, nella sentenza impugnata: a) ha rigettato il primo motivo di impugnazione, concernente la natura del canone di depurazione, osservando che: -l’appellante aveva censurato l’inerzia del comune nell’implementazione del servizio di depurazione, mentre la sentenza della corte costituzionale si riferiva all’inadempimento del contratto di utenza nell’ipotesi in cui manchi del tutto il servizio di depurazione ovvero l’impianto di depurazione sia temporaneamente non attivo; -la normativa speciale applicabile nel caso di specie (e cioè l’art. 1 della legge n. 206 del 1995) impone ai Comuni di Venezia e di Chioggia una attività programmatica e progettuale rispondente agli obiettivi previsti dal piano regionale di risanamento delle acque; -i canoni previsti sono correlati a provvedimenti autorizzativi che implicano la valutazione amministrativa di adeguatezza in rapporto all’entità dei reflui sversati nelle fognature dinamiche o, laddove non esistono, dei sistemi di trattamento individuale approntati dagli utenti; -la quota tariffaria è riferita al servizio complesso per l’attuazione del Piano regionale di risanamento delle acque e la tariffa è commisurata al costo complessivo del servizio di depurazione; b) ha rigettato il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, concernenti l’efficienza del sistema di depurazione del comune convenuto, osservando che: -nel caso di specie, risultava documentata l’attivazione di 33 mini impianti di depurazione collegati ad una cospicua serie di centri di aggregazione pubblici e privati, nonché l’esistenza di quattro impianti di depurazione generali; pertanto, il comune aveva provato l’attività svolta per il risanamento delle acque lagunari in una realtà complessa quale quella della laguna; - le eventuali malversazioni (che avevano costituito oggetto del procedimento richiamato da parte appellante ed esitato dalla Corte dei conti) non erano di per sé indicative della mancanza (per il Comune di Venezia) di mezzi adeguati per far fronte agli impegni assunti; c) ha rigettato il quarto motivo di impugnazione, concernente il combinato disposto della legge n. 20 /1995 e della direttiva 91/271/CEE, osservando che: -il pagamento dei canoni non era collegato alla realizzazione del completamento degli interventi straordinari ed urgenti, regolati dall’art. 1 della legge n. 206/1995; -parte appellante non aveva il diritto ad ottenere il rimborso dei costi di allestimento dell’impianto di depurazione autonomo, cui era comunque tenuta. 2.3. In sintesi, per quanto qui rileva, entrambi i giudici di merito hanno ritenuto, secondo argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili, che il canone di depurazione previsto dalla legge n. 206/1995 costituisce una forma di compartecipazione nelle spese di un servizio pubblico (e non il mero corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta). 3. Il ricorso non è fondato. 3.1. Non fondati sono i primi due motivi - che, in quanto entrambi concernenti la natura giuridica del canone di depurazione ex lege n. 206/1995, sono qui trattati congiuntamente. La legge 29 marzo 1995 n. 206, all’art. 1 quarto comma bis prevede che i canoni per le autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali ed alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione rilasciate dal Magistrato delle Acque di Venezia, previa approvazione dei progetti da parte del Comune di Venezia, siano direttamente versati al Comune di Venezia a decorrere dal 1 gennaio 1995 “per i fini di cui al presente articolo” (e cioè per provvedere alla depurazione della acque usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali dell’area lagunare, nonché ai lavori di manutenzione dei rii e delle opere di collettamento in cui, negli ambiti privi di fognature dinamiche, le acque stesse vengono scaricate). Prevede inoltre che detti canoni siano rideterminati in base al consumo idrico ed in base ai criteri che saranno definiti dal Magistrato delle Acque di Venezia e dal Comune di Venezia. Orbene, il canone ex lege n. 206 del 1995 è diverso dal canone ex legen. 36/1994. Il primo, infatti, viene imposto dall’Amministrazione comunale per finanziare le opere indispensabili alla miglior conservazione del sistema idraulico e fognario di Venezia (la specialità del cui territorio è anche ribadita all’art. 91 co. 3 del D.Lgs. n. 165/2006 per cui: “resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente alla tutela di Venezia”) e, quindi, non concerne la gestione del sistema idrico integrato, come avviene in terraferma, ma concerne una forma di compartecipazione alle spese che l’Amministrazione compie per perseguire lo scopo ultimo di disinquinare e manutenere, in maniera periodica e costante, i canali della laguna (attività questa strettamente connessa alla depurazione delle acque nel contesto ambientale costituito dalla [OSCURATO:SOCIETA] di Venezia). Il canone ex lege n. 36/1994, invece, concerne il pagamento di un canone imposto per la fornitura di acqua potabile nonché dei servizi di fognatura comunque oggetto del sistema idrico integrato e non ha nulla a che vedere con il territorio di Venezia. Ne consegue che: a) la Legge n. 206/1995 è da intendersi lex specialis, in quanto dettata per disciplinare il contesto locale della laguna veneziana (che, per la sua specificità, è difficilmente equiparabile a qualsiasi altra realtà, compresa la terraferma veneziana); b) a nulla vale il richiamo non soltanto alla sentenza n. 335/2008 della Corte costituzionale, che ha espressamente escluso dal perimetro della propria indagine la legge n. 206/1995, ma anche alle pronunce di questa Corte, che concernono il canone di pagamento ex L. n. 36/94; c) è manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale, proprio in considerazione della non omogeneità delle situazioni poste a confronto. In definitiva, nel vigente contesto normativo, concernente la [OSCURATO:SOCIETA] di Venezia: a) la società concessionaria del servizio di depurazione è [OSCURATO:SOCIETA]. che è tenuta a dare attuazione alle norme speciali e ai regolamenti previsti in materia, mentre [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad occuparsi dello scavo dei rii e della manutenzione dei gatoli e dei canali comunali; b) il Comune è tenuto a monitorare, mediante sopralluoghi e controlli periodici, che il servizio venga fornito da entrambe le società concessionarie con diligenza e qualità; c) il canone ex L. n. 206/95 rappresenta una tariffa che i cittadini della [OSCURATO:SOCIETA] sono tenuti a versare per finanziare le attività che le società concessionarie del servizio pubblico, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], sono tenute a compiere ciclicamente. Il suddetto contesto è stato correttamente ricostruito nella sentenza impugnata, che pertanto resiste alle censure della società ricorrente. 4.2. Il terzo motivo -concernente la violazione dell’art 2697 c.c. in ordine alla mancata prova dello svolgimento del servizio da parte dell’Amministrazione comunale –è inammissibile. Nella sentenza impugnata, la corte d’appello: -da un lato, ha ritenuto documentata l’attivazione dei n. 33 mini impianti di depurazione collegati ad una cospicua serie di centri di aggregazione pubblici e privati, l’esistenza di quattro impianti di depurazione generali, situati a Venezia-Campalto, Venezia-Fusina e agli sbocchi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e del monitoraggio e pulizia dei rii e dei canali, ove si perfeziona il processo di mineralizzazione dei sedimenti a valle degli scarichi in canale, diretti o derivanti da fosse settiche o impianti privati di depurazione, se esistenti e, conseguentemente, ha ritenuto provata l’attività svolta per il risanamento delle acque lagunari (al riguardo, peraltro, va rilevato che ad oggi non risulta aperta alcuna procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano in materia di impianti di depurazione delle acque reflue ed opere di collettamento nella laguna veneta); -dall’altro, ha escluso che la società ricorrente possa ottenere il rimborso dei costi di allestimento dell’impianto di depurazione autonomo, cui - data la natura di attività ricettiva svolta – era comunque tenuta ai sensi del III comma, I parte, dell’art. 1 della Legge n. 206/1995, che identifica le tipologie degli impianti individuali e delle relative prestazioni depurative, da realizzare a cura dei soggetti indicati nel primo comma della norma . L’inammissibilità del motivo consegue al fatto che la società ricorrente, attraverso le censure critiche in concreto articolate, sollecita la rinnovazione, in questa sede di legittimità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, come tale sottratto alle prerogative della Corte di cassazione. Invero, al di là del formale richiamo, contenuto nell’esposizione dei motivi, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, le censure sollevate sono in concreto dirette a denunciare la congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti. 4.3. Inammissibile è anche il quarto motivo. La società ricorrente si lamenta del fatto che i giudici di primo e secondo grado l’abbiano condannato a versare le spese di lite invece che provvedere, ex art 92 c.p.c., alla compensazione in ragione dell’assoluta novità del tema e dell’assenza di precedenti giurisprudenziali sull’argomento. Sennonché, come le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di precisare (cfr. sent. n. 2572 del 2012) L'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche la novità delle questioni affrontate integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise . Nel caso di specie, è sufficiente rilevare che la impugnata sentenza attinge un tema sul quale è già più volte ripetutamente intervenuta (tendenzialmente in senso conforme) la corte territorialmente competente, per cui la questione è stata correttamente ritenuta non nuova da entrambi i giudicidi merito. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal comune resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquidain euro 1200 per compensi, oltre alle spe se forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di