CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08856/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio, e ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582 e 583, comma 1, n. 1, cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato e alla durata della malattia sofferta dalla persona offesa, segnatamente in ragione del travisamento per omissione del video versato in atti - è inammissibile perché non si confronta compiutamente con la motivazione e non denuncia un travisamento che «abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica)» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) e, dunque, atto ad incidere sulla tenuta di essa, in quanto la Corte di merito ha affermato - in maniera congrua e logica - che l'imputato ha attinto con uno schiaffo la persona offesa, valorizzando le ammissioni dello stesso ricorrente, ed ha considerato compatibili le lesioni con la documentazione medica in atti (chiarendo la ragione per cui le ha ritenute esaustive); ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dell'aggravante e alla conseguente procedibilità del reato a seguito della novella ex decreto n. 150/2022 - è inammissibile in quanto con esso è stato reiterato il medesimo ordine di allegazioni compiutamente disatteso dalla Corte territoriale (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), la quale ha indicato analiticamente la durata della malattia alla luce dei certificati in atti, rimarcando la superfluità di un accertamento peritale in considerazione dei presidi sanitari che li hanno rilasciati; e rispetto a tale iter il ricorso prospetta in maniera generica l'erroneità del computo della Corte di merito nonché un diverso apprezzamento di fatto (anche alla luce dell'asserito contegno della persona offesa), senza denunciare il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); con la conseguenza che non occorre immorare per evidenziare che, in ogni caso, la prospettazione difensiva è manifestamente infondata perché il ricorrente in ogni caso non potrebbe giovarsi del nuovo regime della procedibilità posto per il delitto di lesioni per la dirimente considerazione che vi è costituzione di parte civile (cfr. Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844 - 01); ritenuto che il terzo motivo di ricorso - che assume la violazione della legge penale con riguardo alla sussistenza dell'aggravante e, segnatamente, all'imputazione di essa sotto il profilo soggettivo -, lungi dal contenere compiute censure di legittimità, ha irritualmente prospettato un'alternativa ricostruzione della vicenda (in particolare, richiamando assertivamente il contegno dell'imputato);ritenuto, a proposito del quarto motivo di ricorso, che adduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla misura del risarcimento (segnatamente alla provvisionale): - che la prospettazione difensiva è manifestamente infondata con riguardo alla commisurazione della pena, poiché essa è stata determinata (a seguito dell'equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 583, comma 1, cit.) in un anno e sei mesi di reclusione, dando conto dell'obiettiva gravità del fatto alla luce della gravità delle lesioni, ossia in misura inferiore al medio edittale previsto dall'art. 582, comma 1, cod. pen. legge fall. (che deve essere calcolato «non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo»: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01), ed è «l'irrogazione di una pena base pari o superiore» ad esso a richiedere «una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen.» (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 - dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01); - con riferimento alle statuizioni civili, è dirimente evidenziare che nella specie è stata resa condanna generica al risarcimento del danno, oltre che al pagamento di una provvisionale e «non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02; cfr. pure Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, Farina, Rv. 230105 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo