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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:C:1995:123
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61994J0218 - IT Avis juridique important | 61994J0218 SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 4 MAGGIO 1995. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - DIRETTIVA 91/263/CEE - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-218/94. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-01089 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Stati membri ° Obblighi ° [OSCURATO:PERSONA] di direttive ° [OSCURATO:PERSONA] non contestato (Trattato CEE, art. 169) [OSCURATO:PERSONA] causa C-218/94, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, e Jean-[OSCURATO:PERSONA], funzionario nazionale messo a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], direttore amministrativo presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto a Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del [OSCURATO:PERSONA], 4, rue des Girondins, convenuto, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], omettendo di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1991, 91/263/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 128, pag. 1), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell' art. 189, terzo comma, del Trattato CE, nonché ai sensi dell' art. 17 della menzionata direttiva 91/263, e, in subordine, che in ogni caso il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], omettendo di informare immediatamente la [OSCURATO:PERSONA] in ordine a tali misure, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi delle disposizioni medesime, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori F.A.

Schockweiler, presidente di sezione, G.F.

Mancini (relatore), J.L.

Murray, G. Hirsch e H. Ragnemalm, giudici, avvocato generale: C.O.

Lenz cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 23 febbraio 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 28 luglio 1994, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], omettendo di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1991, 91/263/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 128, pag. 1; in prosieguo: la "direttiva"), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell' art. 189, terzo comma, del Trattato CE, nonché ai sensi dell' art. 17 della menzionata direttiva 91/263, e, in subordine, che in ogni caso il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], omettendo di informare immediatamente la [OSCURATO:PERSONA] in ordine a tali misure, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi delle disposizioni medesime. 2 Ai sensi dell' art. 17 della direttiva, gli Stati membri, da un lato, prendono le misure necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il 6 novembre 1992 e, dall' altro, ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. 3 [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] non contesta che la direttiva non sia stata trasposta entro il termine fissato.

Esso afferma tuttavia che i provvedimenti legislativi diretti alla trasposizione della direttiva sono in fase di elaborazione. 4 Atteso che la trasposizione della direttiva non è stata attuata entro il termine previsto dall' art. 17 della medesima, si deve ritenere fondato l' inadempimento dedotto al riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA]. 5 Si deve quindi dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], omettendo di emanare entro il termine fissato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla detta direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell' art. 189 del Trattato e dell' art. 17 della medesima.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 6 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

Poiché il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], omettendo di adottare entro il termine fissato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1991, 91/263/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell' art. 189 del Trattato CE e dell' art. 17 della direttiva medesima. 2) [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61994J0218 - IT Avis juridique important | 61994J0218 SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 4 MAGGIO 1995. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - DIRETTIVA 91/263/CEE - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-218/94. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-01089 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Stati membri ° Obblighi ° [OSCURATO:PERSONA] di direttive ° [OSCURATO:PERSONA] non contestato (Trattato CEE, art. 169) [OSCURATO:PERSONA] causa C-218/94, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, e Jean-[OSCURATO:PERSONA], funzionario nazionale messo a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], direttore amministrativo presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto a Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del [OSCURATO:PERSONA], 4, rue des Girondins, convenuto, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], omettendo di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1991, 91/263/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 128, pag. 1), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell' art. 189, terzo comma, del Trattato CE, nonché ai sensi dell' art. 17 della menzionata direttiva 91/263, e, in subordine, che in ogni caso il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], omettendo di informare immediatamente la [OSCURATO:PERSONA] in ordine a tali misure, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi delle disposizioni medesime, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, G.F. Mancini (relatore), J.L. Murray, G. Hirsch e H. Ragnemalm, giudici, avvocato generale: C.O. Lenz cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 23 febbraio 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 28 luglio 1994, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], omettendo di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1991, 91/263/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 128, pag. 1; in prosieguo: la "direttiva"), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell' art. 189, terzo comma, del Trattato CE, nonché ai sensi dell' art. 17 della menzionata direttiva 91/263, e, in subordine, che in ogni caso il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], omettendo di informare immediatamente la [OSCURATO:PERSONA] in ordine a tali misure, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi delle disposizioni medesime. 2 Ai sensi dell' art. 17 della direttiva, gli Stati membri, da un lato, prendono le misure necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il 6 novembre 1992 e, dall' altro, ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. 3 [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] non contesta che la direttiva non sia stata trasposta entro il termine fissato. Esso afferma tuttavia che i provvedimenti legislativi diretti alla trasposizione della direttiva sono in fase di elaborazione. 4 Atteso che la trasposizione della direttiva non è stata attuata entro il termine previsto dall' art. 17 della medesima, si deve ritenere fondato l' inadempimento dedotto al riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA]. 5 Si deve quindi dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], omettendo di emanare entro il termine fissato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla detta direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell' art. 189 del Trattato e dell' art. 17 della medesima. Decisione relativa alle spese Sulle spese 6 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], omettendo di adottare entro il termine fissato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1991, 91/263/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell' art. 189 del Trattato CE e dell' art. 17 della direttiva medesima. 2) [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
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